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Dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale

Il Tribunale dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale quando sussiste uno stato di insolvenza del debitore, inteso come incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari. Il mancato pagamento anche di un solo debito, se significativo dell’incapacità di adempiere regolarmente, può costituire indice rivelatore dell’insolvenza.

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Pubblicato il 1 febbraio 2025 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

Ricorso per RAGIONE_SOCIALE

Giudiziale n. 173 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

Dott. NOME COGNOME Presidente rel. Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente

SENTENZA N._1_2025_- N._R.G._1_2024 DEL_10_01_2025 PUBBLICATA_IL_10_01_2025

sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso nei confronti di con sede INDIRIZZO

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 3/12/2024 la società chiedeva l’apertura della liquidazione giudiziale della società già di cui è creditrice della somma di € 78.295,37 per canoni di locazione di n. 3 immobili ad uso diverso dall’abitazione non corrisposti giusta ordinanza di sfratto per morosità del Tribunale di Pescara in data 24/01/2023 eseguito in data 28/02/2024.

ritualmente evocata in giudizio mediante inserimento nell’area web riservata in data 5/12/2024 ai sensi dell’articolo 359 del ricorso e del decreto di convocazione, la resistente non si è costituita né è comparsa all’udienza del 7/01/2024.

Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;

rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di gestione piadinerie;

ritenuto che sussistono i presupposti per l’assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere – che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 comma 1° lett. d) del CCI;

osservato, infatti, che per la Cassazione “l’onere della prova dell’inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l’onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante.

E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l’onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento.

Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell’inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.

Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l’onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); considerato che ai sensi dell’art. 2 comma 1° lett. b) del CCII per insolvenza si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;

rilevato in merito che secondo l’orientamento univoco dei Giudici di legittimità l’insolvenza rilevante al fine della declaratoria di fallimento (e ora per l’apertura della liquidazione giudiziale) non indica un ‘fatto‘ (cioè un avvenimento puntuale) bensì “uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale “uno stato d’impotenza economico – patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi ‘normali’, ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 del 11/02/2003; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019). Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale;

e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (Cass. civ., Sez. VI – 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019), atteso che anche il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno stato di insolvenza “allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l’incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del 30/09/2004).

Per quanto attiene alle iniziative dei creditori, poiché ciò che rileva al fine della declaratoria di fallimento “è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni”, eventuali protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti “non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto”, con la conseguenza che “lo stato di insolvenza dell’imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9856 del 28/04/2006).

rilevato, nella fattispecie, che dagli atti risulta:

– che la debitrice non ha soddisfatto il credito degli istanti, circostanza, quest’ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;

– che il legale rappresentante della società debitrice nella mail del 4/01/2024 indirizzata alla ricorente prima di riconsegnare gli immobili aziendali ha dichiarato che “la nostra azienda, nonostante i nostri innumerevoli sforzi anche di natura economica, non è più in grado di sostenere ulteriori costi, neppure di gestione”;

– che la resistente presenta altresì, come attestato dall’Agenzia delle Entrate, debiti verso l’Amministrazione Finanziaria superiori a 90.000,00 euro e che non risultano attivi provvedimenti di rateizzazione, né risultano presentate istanze di rottamazione dei debiti;

considerato che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;

considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall’art. 49 comma 5° del CCI.

Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.

p.q.m.

Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di con sede in INDIRIZZO MONTESILVANO (C.F. NOMINA Giudice Delegato alla procedura il giudice dott. NOME COGNOME e Curatore la dott.ssa (RAGIONE_SOCIALE. , con studio in Pescara, INDIRIZZO professionista iscritto nell’albo di cui all’art. 356 CCII in possesso dei C.F. necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l’espletamento dell’incarico ORDINA

Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.

DISPONE che il curatore proceda, ai sensi dell’art. 193 de CCI, all’immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell’impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l’inventario a norma dell’art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d’ora a richiedere l’ausilio della forza pubblica;

per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell’art. 758 c.p.c.;

nell’immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice;

FISSA il giorno 15/04/2025 ore 10:00 per lo svolgimento dell’adunanza per l’esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell’aula INDIRIZZO posta al terzo piano dell’ala C del INDIRIZZO di Giustizia di Pescara, INDIRIZZO

avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell’art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell’adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell’art. 201 del CCI all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell’art. 208 del CCI. DISPONE Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall’art. 45 del CCI a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara il 09/01/2025 Il Presidente est. dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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