N. R.G. 3931/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA COGNOME E ALTRO CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._28_2025_- N._R.G._00003931_2022 DEL_11_01_2025 PUBBLICATA_IL_13_01_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3931/2022 promossa da:
(P.I. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Pescara, INDIRIZZO ATTRICE contro (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in PESCARA, INDIRIZZO, N. 4 CONVENUTA nonché contro (P.I. ), rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso la Casa comunale in Pescara, INDIRIZZO CONVENUTO
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
Parte Attrice:
“Per la soc. ricorrente l’Avv. NOME COGNOME il quale, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, chiede ……:
accogliere il ricorso e per l’effetto annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento impugnato n. NUMERO_DOCUMENTO, con condanna alle spese del presente giudizio”.
“I sottoscritti procuratori ….. contestano le avverse richieste, deduzioni e difese poiché infondate in fatto e in diritto e tornano a rilevare che il ricorrente contesta unicamente il quantum debeatur, tuttavia non l’an debeatur.
Concludono per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che di seguito sono riportate e trascritte:
– in via preliminare:
dichiarare l’inammissibilità, l’improcedibilità oltre che la nullità e/o l’illegittimità del ricorso introduttivo per erroneità del rito;
– nel merito:
accertata e dichiarata la totale infondatezza delle avverse richieste, deduzioni e difese, rigettare integralmente la domanda come proposta, poiché infondata in fatto e in diritto, e per l’effetto condannare la società al pagamento in favore della della somma di € 7.584,19 o in subordine di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, il tutto oltre interessi dalla data di notifica fino all’effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande”.
IL COMUNE DI PESCARA:
“Con le presenti note di trattazione scritta, il , come rappresentato e difeso, si riporta alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi nonché alla documentazione prodotta, chiedendone totale accoglimento.
Torna ad impugnare tutte le avverse deduzioni, eccezioni e difese e chiede rigettarsi il ricorso per le ragioni già esplicitate nella memoria di costituzione e difesa, con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
Con ricorso ex art. 3 R.D. 639/1910 depositato il 19.10.2022, diva il Tribunale di Pescara, per proporre opposizione avverso l’atto di ingiunzione per l’accertamento esecutivo dell’omesso/tardivo versamento Cosap n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 22.07.2022 da concessionaria del intimando alla ricorrente il pagamento della somma di € 7.584,19, a titolo di tributo COSAP per l’anno 2019.
2.
Con l’atto impugnato la ricorrente, sanzionata per aver installato un dehor di 60 mq sulla INDIRIZZO, occupando abusivamente il suolo pubblico senza la relativa autorizzazione, assumeva la regolarità dell’occupazione, stante il non assoggettamento della superficie alla disciplina di riferimento, trattandosi di area di proprietà dei sigg. COGNOME NOMECOGNOME non rientrante quindi nel demanio del Concludeva chiedendo la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato n. NUMERO_DOCUMENTO emesso da per il e, nel merito, il suo annullamento, in quanto illegittimo. 3. In data 18.01.2023 si costituiva contestando, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda, erroneamente introdotta con ricorso, chiedendo nel merito il rigetto dell’opposizione evidenziando che, per il combinato disposto degli artt. 1-12 del Regolamento comunale del 1998, anche le aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio, sono sottoposte al pagamento del canone relativo alla loro occupazione.
4. In data 27.01.2023 si costituiva il eccependo, preliminarmente, Con l’incompetenza del Giudice adito, trattandosi controversia rientrante nella competenza del Giudice di pace chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
5.
All’udienza del 01.02.2023 venivano rigettate sia l’eccezione di incompetenza formulata dal trattandosi di questione concernente l’utilizzo di beni immobili, nella quale non rileva la competenza per valore prevista in via generale per il Giudice di Pace, che la richiesta attorea di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento impugnato, non sussistendone i presupposti.
Veniva inoltre disposto il mutamento del rito, trattandosi di controversia alla quale si applica il rito ordinario.
6.
Previa concessione del triplo termine ex art. 183, comma 6 c.p.c., espletate le prove orali richieste dalle parti, la causa era stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 25.9.2024, nella quale era stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall’art. 190 cpc. *** L’opposizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
A. SULLA FONDATEZZA DELL’OPPOSIZIONE L’attrice, assumendo la natura privata dell’area oggetto dell’accertamento opposto, contesta l’assoggettabilità della medesima alla disciplina del Regolamento comunale per l’applicazione del canone COSAP, trattandosi di area per la cui occupazione non è richiesta alcuna autorizzazione.
Premesso che la natura privata dell’area, oggetto di accertamento, non è in contestazione, va precisato che l’art. 1 del Regolamento comunale, che disciplina le modalità di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del 05.10.1998, n. 172, stabilisce che il canone di concessione, per l’occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti riguarda sia le aree “appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile” che “le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge”. Occorre pertanto chiarire se l’area privata, oggetto di accertamento, costituisca o meno area soggetta a servitù di pubblico passaggio.
A tal proposito, appare opportuno evidenziare come un’area privata si possa ritenere assoggettata ad uso pubblico quando una collettività indeterminata di soggetti, titolari di un pubblico interesse di carattere generale, usufruisca della stessa.
La costituzione di tale diritto può avvenire o per atto pubblico ovvero anche per il tramite della dicatio ad patriam da parte del proprietario.
È quindi necessario accertare i seguenti presupposti:
1. L’uso dell’area esercitato juris servitutis publicae da una collettività di persone;
2. la concreta idoneità dell’area a soddisfare esigenze d’interesse generale;
3. un titolo valido a costituire il diritto, ovvero un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l’intenzione di porre il bene a disposizione della collettività (Corte appello, Firenze, Sez. III, 08.09.2023, n. 1815).
Come rilevato anche dagli orientamenti più recenti della Suprema Corte e del Consiglio di Stato, la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall’esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (Cass. civ., Sez. I, 25.09.2024, n. 25638, Cons. St., Sez. V, 26.04.2024, n. 3773). La verifica dell’esistenza di una servitù pubblica di passaggio deve essere effettuata in base al generale principio di cui all’art. 2697 cc, secondo cui l’onere della prova di questa limitazione del diritto dominicale incombe in capo a chi ne afferma la sussistenza (cfr T.A.R. Bari, Puglia sez. III, 04/12/2020, n.1570).
Nel caso di specie, pur risultando, sulla base delle fotografie allegate (cfr doc. 1 fascicolo opponente) che l’area occupata dal dehor è pavimentata, in soluzione continua con il resto del marciapiede attiguo all’area medesima, non può ritenersi provato, solo sulla base di tale circostanza l’uso, da parte della generalità dei cittadini di Pescara di tale spazio, né vi sono elementi per ritenere sussistente una dicatio ad patriam, posta in essere per fatti concludenti, da parte del proprietario.
Non essendo stata fornita dai convenuti, onerati dal relativo onere, alcuna prova di un pregresso utilizzo dell’area da parte della collettività dei cittadini emerge, dall’esame della documentazione fotografica prodotta in atti (v. doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione e foto nn. 1- 6 allegate al ricorso introduttivo) l’attuale inidoneità dell’area, oggetto di accertamento, a costituire una servitù di uso pubblico, risultando la stessa di fatto accessibile solo alla clientela del ristorante e non anche all’intera collettività, il cui passaggio risulta impedito dalla collocazione permanente di fioriere in legno. Accertata l’assenza dei presupposti necessari per la configurazione della dicatio ad patriam, l’area privata oggetto di accertamento non può ritenersi assoggettabile alla disciplina di riferimento del COSAP.
La domanda attorea risulta quindi meritevole di accoglimento.
B. SULLE SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore della controversia ed il numero delle parti.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3931/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA la fondatezza dell’opposizione, l’avviso di accertamento esecutivo n. NUMERO_DOCUMENTO dell’importo di € 7.584,19 emesso da quale concessionaria per la riscossione del CONDANNA e il , in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte opponente, che liquida in € 264,00 per esborsi e € 6.600,10 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 11.01.2025 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. NOME COGNOME funzionario addetto all’Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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