L'Agenzia delle Entrate ha inviato a un professionista un avviso derivante da controllo formale, richiedendo il pagamento di maggiori imposte per presunte irregolarità nelle detrazioni edilizie. Il contribuente ha contestato la richiesta sostenendo la piena spettanza dei benefici e ha avviato l'impugnazione avviso bonario dinanzi ai giudici tributari. Nel corso del processo, l'interessato ha presentato domanda di adesione alla rottamazione della cartella esattoriale successivamente emessa, pretendendo poi la chiusura favorevole del contenzioso. I giudici di merito hanno respinto le sue ragioni per carenza di prove sui versamenti e per la prosecuzione ingiustificata della lite. La Corte di Cassazione ha confermato la piena impugnabilità dell'atto preliminare del Fisco, ma ha respinto definitivamente il ricorso del contribuente, condannandolo alle spese per vizi procedurali e mancata prova dell'effettivo pagamento agevolato.
Continua »