Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34898 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1093-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
— controricorrente —
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— controricorrente —
Oggetto
Somministrazione
di RAGIONE_SOCIALE a termine
R.G.N.1093/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
avverso la sentenza n. 4243/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 1204/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello della RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e volta alla declaratoria di illegittimità dei contratti di somministrazione a termine, e delle relative proroghe, conclusi dal 4.7.2013 al 31.1.2015 con la RAGIONE_SOCIALE, e alla costituzione di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze della società utiliz zatrice. Ha respinto l’appello incidentale della lavoratrice.
La Corte territoriale, in difformità rispetto al tribunale, ha ritenuto che fosse maturata la decadenza, di cui all’art. 32, legge n. 183 del 2010, per tutti i contratti succedutisi eccetto che per l’ultimo, sottoscritto l’1.9.2014 e prorogato fino al 31.1.2015, in quanto la lavoratrice aveva proposto l’impugnazione stragiudiziale soltanto con nota del 5.3.2015 e cioè oltre il termine di sessanta giorni computato a decorrere dalla cessazione, per scadenza del termine, dei precedenti rapporti di RAGIONE_SOCIALE in somministrazione; ha escluso la illegittimità dell’ultimo contratto e delle relative proroghe per genericità della causale rilevando come lo stesso fosse soggetto alla disciplina dettata dal decreto-legge n. 34/2014 che ha introdotto un regime di acausalità per i contratti di somministrazione a termine conclusi fino alla durata di 36 mesi; ha ritenuto sfornita di prova l’allegazione della COGNOME, di avere lavorato anche negli intervalli tra un contratto e
l’altro, e comunque il dato irrilevante perché inidoneo a disvelare la fittizietà dei contratti di somministrazione, con rigetto dell’appello incidentale proposto dalla lavoratrice; ha respinto l’appello incidentale anche sul punto del superiore inquadramento perché formulato senza tener conto della decisione di primo grado ed ha, comunque, dato atto dell’inquadramento della COGNOME come infermiera, nella rivendicata categoria D; ha respinto le ulteriori richieste di differenze retributive perché basate su allegazioni generiche, confutate dai documenti e non dimostrate.
Avverso la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria. La RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con separati controricorsi.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 32, legge 183 del 2010, per avere la Corte d’appello interpretato la citata disposizione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30668 del 2019) e per non avere considerato la successione ininterrotta dei contratti di somministrazione dal 4.7.2013 al 31.5.2015, per i quali il termine di decadenza decorre dal recesso o scadenza dell’ultimo contratto. Sott o altro profilo, la ricorrente assume che l’eccezione di decadenza era assolutamente infondata poiché la domanda proposta era diretta a far valere il carattere fraudolento dei contratti reiterati di
somministrazione e ad ottenere il riconoscimento di esistenza di un contratto di RAGIONE_SOCIALE subordinato a tempo indeterminato in capo alla utilizzatrice, domanda non soggetta ad alcun termine di decadenza posto che l’art. 32, al comma 3 lett. d), fa riferimento unicamente al recesso del committente.
1.1. Il motivo è infondato quanto alla prima censura e inammissibile nella seconda censura.
1.2. Sul dies a quo del termine di decadenza in ipotesi di contratti succedutisi senza soluzione di continuità o con intervalli inferiori al termine per impugnare, questa Corte ha stabilito che «in tema di successione di contratti di RAGIONE_SOCIALE a termine in somministrazione, l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa, poiché l’inesistenza di un unico continuativo rapporto di RAGIONE_SOCIALE – il quale potrà determinarsi solo “ex post”, a seguito dell’eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto – comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità» (Cass. n. 30134 del 2018; Cass. n. 24356 del 2019).
Non è pertinente il richiamo fatto nel ricorso al precedente di legittimità Cass. n. 30668 del 2019, che concerne una fattispecie, di pluralità di contratti a progetto, non assimilabile a quella in esame.
La conclusione esposta non esclude che, pure maturata la decadenza per la serie dei contratti precedenti, il giudice possa tenere conto degli stessi allo scopo di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata
che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20 (in tal senso v. Cass. n. 22861 del 2022).
1.3. La seconda censura del primo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello, nel riportare lo svolgimento del processo, ha precisato che «si controverte circa la legittimità dei contratti di somministrazione di RAGIONE_SOCIALE a termine intercorsi tra le parti la cui disciplina è dettata dagli artt. da 20 a 28 del d.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche». La ricorrente non allega e non documenta di avere proposto una domanda di nullità dei contratti per frode alla legge e neppure documenta che il tribunale abbia accolto una simile domanda, oppure di avere censurato in appello la omessa pronuncia sul punto.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto -legge n 34 del 2014 e della legge di conversione n. 78 del 2014 nonché degli artt. 20, 21 e 27 del d.lgs. n. 276 del 2003; inoltre la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La ricorrente censura la sentenza per avere la Corte esaminato la questione della acausalità dei contratti di somministrazione a termine dedotta dalla società per la prima volta in appello e come tale inammissibile. Inoltre, per non avere considerato che l ‘attività lavorativa si è svolta in alcuni periodi ‘in nero’, in assenza di contratto e che era pertanto necessario fare riferimento alla disciplina giuridica che
regolava il rapporto fin dal 2013 e che richiedeva l’esistenza di causali giustificative.
2.1. Il motivo è infondato, quanto alla prima censura, poiché rientra nei compiti del giudice, anche d’appello, individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (v. Cass. n. 15383 del 2010).
La Corte ha esaminato unicamente l’ultimo contratto di somministrazione a termine, e le relative proroghe, il solo per il quale non si era verificata la decadenza, ed ha ritenuto lo stesso ricadente sotto la disciplina del decreto-legge n. 34 del 2014.
Il contratto è stato stipulato l’1.9.2014, con scadenza 30.9.2014, e prorogato fino al 31.1.2015. Il decreto legge n. 34 del 2014 è entrato in vigore il 21.3.2014 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) ed è stato convertito dalla legge n. 78 del 2014, in vigore dal 20.5.2014. Tale testo normativo era applicabile al contratto oggetto di causa né il motivo di ricorso formula alcuna censura in ordine alla interpretazione ed applicazione dello stesso. Risulta quindi non pertinente, e perciò inammissibile, la critica fondata sul richiamo al d.gs. n. 276 del 2003 che non tiene conto delle modifiche successivamente intervenute ed applicabili nella specie.
Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, in relaz ione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito affermato la acausalità del contratto di
somministrazione senza considerare che, in realtà, il rapporto si era svolto secondo i modi e le forme del RAGIONE_SOCIALE subordinato, e non secondo lo schema della somministrazione.
Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte nell’esame del primo motivo di ricorso.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e di appello incidentale, per avere la Corte d’appello omesso ogni motivazione sull’eccezione di illegittimità dell’ultimo contratto a tempo determinato e delle successive proroghe.
4.1. Il motivo è inammissibile per più profili.
Anzitutto, perché la censura ha ad oggetto non l’omesso esame di un fatto storico, come necessario al fine dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014), ma una questione giuridica, attinente alla illegittimità dell’ultimo contratto. Ove pure riqualificata la censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la stessa è ugualmente inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnata, che ha fatto riferimento al d.lgs. 276 del 2003 e successive modifiche, tra cui quella introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2014.
Con il quinto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omessa motivazione in merito all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 ed esattamente sulle richieste risarcitorie avanzate dalla lavoratrice per i periodi di lavo ro ‘in nero’.
5.1. Pur a prescindere dalla erronea deduzione del vizio, il motivo è inammissibile avendo la Corte d’appello pronunciato sul punto affermando come non vi fosse ‘alcuna precipua prova che la COGNOME abbia lavorato anche nei predetti limitati giorni di inter ruzione’ tra un contratto e l’altro.
Con il sesto motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame e l’omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la disapplicazione dell’art. 115 c.p.c. e la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso ogni valutazione in merito alle prove documentali e testimoniali raccolte nel processo sull’orario di RAGIONE_SOCIALE della ricorrente.
6.1. Il motivo è inammissibile, anzitutto, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto generiche le allegazioni alla base delle domande di differenze retributive per RAGIONE_SOCIALE straordinario, festività, turni notturni e festivi ecc. Inoltre, perché censura la valutazione del materiale probatorio, come eseguita dai giudici di appello, al di fuori del perimetro segnato dal citato art. 360 n. 5 c.p.c., e perciò inammissibilmente (v. sul punto Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054 del 2014).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, nei confronti di ciascuna parte controricorrente, in euro 3.000,00 per
compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 La Presidente NOME COGNOME