Una lavoratrice ha contestato la legittimità di tre contratti stipulati con un'azienda, chiedendo l'accertamento della subordinazione o, in subordine, le differenze retributive. Il Tribunale ha accolto la tesi principale qualificando i rapporti come subordinati. Successivamente, la Corte d'Appello ha ribaltato l'esito: ha dichiarato improponibile l'impugnazione del terzo rapporto per mancata conciliazione preventiva e ha ritenuto valido il contratto a progetto per i primi due, rigettando le pretese della donna senza valutare la domanda subordinata sulle retribuzioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della dipendente sul punto processuale decisivo. La parte vincitrice in primo grado non deve proporre appello incidentale per le questioni assorbite, ma può limitarsi a riproporle. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per procedere all'esame delle spettanze economiche residue dovute alla lavoratrice.
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