Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34887 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34887 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13079-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
SCALISI NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
— controricorrente — avverso l’ordinanza n. 8849/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/04/2025 R.G.N. 12316/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Revocazione
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COGNOME.
Rep.
Ud 04/12/2025
CC
Fatti di causa
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8849 del 2025, ha accolto il ricorso di NOME COGNOME e cassato la sentenza impugnata (che, riformando la pronuncia di primo grado, aveva respinto l’impugnativa del licenziamento intimato allo COGNOME dalla RAGIONE_SOCIALE), con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
Contro l’ordinanza n. 8849 del 2025 la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
Il ricorso per revocazione denuncia un errore di fatto, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 377 c.p.c.
La società allega di non essersi costituita nel giudizio di cassazione (r.g. n. 12316/2023) poiché non ha ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio che la cancelleria aveva obbligo di comunicare, in base al disposto dell’art. 377 c.p.c. Aggiunge di essere venuta a conoscenza della ordinanza (non notificata), di cui chiede la revocazione, a seguito della notifica dell’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. ad opera della controparte dinanzi alla Corte d’appello di Catania. Individu a l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la ordinanza revocanda nell’avere la stessa considerato la società ‘intimata’, sebbene quest’ultima non si era costituita a causa della omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 377 c.p.c. prevede:
Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.
2 . Dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere al pubblico ministero e agli avvocati delle parti almeno sessanta giorni prima.
La comunicazione della data d’udienza a cura del cancellerie è effettuata nei confronti delle parti intese come parti ‘costituite’. Nel caso di specie, l’attuale ricorrente in revocazione non allega di essersi costituita nel procedimento originario attraverso il deposito del controricorso nel termine stabilito dall’art. 370 c.p.c., ai sensi del quale: 1 . La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.
Dall’esame degli atti del proc. r.g. n. 12316/2023, definito con l’ordinanza revocanda, emerge che a fronte della sentenza d’appello pubblicata il 31.3.2023, il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME era stato ritualmente notificato alla società odierna ricorrente in revocazione in data 30.5.2023 e a tale notifica non era seguito, nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c., il deposito del controricorso.
La società quindi non aveva diritto di ricevere la comunicazione della data dell’udienza, dovendosi intendere la prescrizione dettata dall’art. 377 c.p.c. limitata alle parti costituite.
In tal senso è l’indirizzo costante di questa Corte che ha statuito come, nel procedimento di cassazione, l’obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell’udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall’art. 377, comma 2, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultino costituite, con il deposito degli atti all’uopo previsti, non anche, pertanto, nel confronti delle parti costituite successivamente (Cass.
Sez. Un. 1° febbraio 1991 n. 953, 16 novembre 1991 n. 12302, 21 dicembre 1992 n. 13569; Cass. n. 14021 del 2001).
Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025 La Presidente NOME COGNOME