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agenzia

Definizione

Il contratto di agenzia, nel diritto italiano, è un contratto con cui una parte, detta "agente" assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra persona, detta "preponente", contro retribuzione, la conclusione di contratti di zona determinata. È disciplinato dal codice civile italiano, dagli artt. 1742 a 1753.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Contratto di agenzia: i criteri di distinzione
La Corte di Cassazione ha confermato la distinzione tra il contratto di agenzia e il procacciamento d'affari, rigettando il ricorso di una fondazione previdenziale. Il cuore della controversia riguardava la pretesa contributiva basata su presunti rapporti di agenzia tra una società di moda e diverse ditte collaboratrici. I giudici hanno stabilito che, in assenza di un obbligo giuridico di promozione stabile e continuativa, il rapporto non può essere qualificato come contratto di agenzia, anche in presenza di redditi superiori alle soglie di occasionalità. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che richiedevano un riesame dei fatti già accertati nei gradi di merito.
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Contratto di agenzia: i criteri per i contributi
La Corte di Cassazione ha confermato la natura di contratto di agenzia per un rapporto di collaborazione durato cinque anni con oltre duecento fatture emesse. La società ricorrente sosteneva si trattasse di semplice procacciamento d'affari per evitare il versamento dei contributi previdenziali. Gli Ermellini hanno stabilito che la valutazione sulla stabilità e continuità del rapporto spetta al giudice di merito e non può essere contestata in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
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Rapporto di agenzia: i criteri della Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo contributivo di una società di servizi verso un ente previdenziale, qualificando i collaboratori come agenti. La controversia verteva sulla distinzione tra procacciatore d'affari e rapporto di agenzia. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché mirava a una revisione dei fatti già accertati nei gradi di merito, ribadendo che la stabilità e la continuità della prestazione sono elementi decisivi per configurare l'agenzia e il conseguente obbligo di versamento dei contributi previdenziali.
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