SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 248 2026 – N. R.G. 00002225 2023 DEPOSITO MINUTA 16 01 2026 PUBBLICAZIONE 16 01 2026
R E P U B B L I C A$$I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Presidente Relatore
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado iscritta a ruolo al n. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(COGNOME.F. elettivamente domiciliato come da procura in atti C.F.
, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO ed
APPELLANTE
contro
(C.F./P.I. ) , in persona del Sindaco pro-tempore, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato come da procura in atti P.
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 965/23 del Tribunale di Lucca pubblicata il 28.09.23; Causa trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l’appellante: ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare , sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio deAVV_NOTAIOi in atti; in via principale e nel merito , accogliere per i motivi tutti deAVV_NOTAIOi in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma integrale della
sentenza n. 965/2023, anche in punto di condanna alle spese e competenze di lite, resa dal Tribunale di Lucca, Sezione Civile, in persona del AVV_NOTAIO – R.G. n. 741/2020, pubblicata il 28/09/2023 e notificata a mezzo p.e.c. il giorno 06/10/2023, accogliere tutte le domande e conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui integralmente si riportano: ‘NEL MERITO: In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella causazione del sinistro de quo e, per l’effetto, condannare il in persona del Sindaco in carica nonché suo legale rappresentante protempore, a pagare in favore dell’attore la somma complessiva di €. 22.308,55, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi legali dal dovuto al saldo. Con integrale vittoria di spese e compensi di giudizio oltre al rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, e C.P.A. come per legge; il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., di non avere riscosso alcun compenso e di avere anticipato le spese. In via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del nella causazione del sinistro de quo e, per l’effetto, condannare il in persona del Sindaco in carica nonché suo legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore dell’attore la somma complessiva di €. 22.308,55, oltre a rivalutazione monetaria e/o interessi legali dal dovuto al saldo. Con integrale vittoria di spese e compensi di giudizio oltre al rimborso forfettario per spese generali pari al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., di non avere riscosso alcun compenso e di avere anticipato le spese.’ e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell’atto introduttivo del presente giudizio. in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio (ivi compresa la restituzione di tutti gli importi eventualmente versati sino all’esito dell’accoglimento delle domande proposte) ‘.
Per l’appellato : ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis: – rigettare l’appello proposto dal signor e, per l’effetto, confermare la sentenza di primo grado, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. 965/23 del Tribunale di Lucca pubblicata il 28.09.23, con la quale il Tribunale aveva respinto la sua domanda di risarcimento avanzata nei confronti del per i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in conseguenza del sinistro occorsogli in data 27.06.2018 e quantificati in € 22.308,55.
A sostegno della propria domanda risarcitoria l’appellante esponeva che in data 27.06.18, alle ore 11:10 circa, mentre transitava a bordo della propria bicicletta nella pista ciclabile cittadina nella zona di INDIRIZZO, in direzione est-ovest, in località Comune di giunto in prossimità del INDIRIZZO del predetto viale perdeva l’equilibrio impattando su una disconnessione del manto stradale non visibile, nello specifico su alcune radici di un tiglio che rendevano non uniforme la pavimentazione stradale, cadendo rovinosamente a terra e riportando lesioni che venivano diagnosticate, all’esito di visita e radiografie effettuate presso l’Unità RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE Versilia di Lido di Camaiore, come ‘ trauma cranico non commotivo con ferita lacera regione sopracciglio sinistro, contusioni escoriate multiple agli arti ‘.
Successivamente a causa dell’intensificarsi del dolore al polso sinistro, l’attore si recava presso l’Unità RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE Apuano ove veniva riscontrata: ” frattura composta base terzo metacarpo mano sinistra ” (vedi doc. 3 fascicolo di parte appellante in primo grado).
A seguito di perizia medico – legale di parte venivano diagnosticati giorni 30 di inabilità temporanea assoluta al 100% (ITT) e giorni 60 di inabilità temporanea parziale al 50% (ITP), con postumi permanenti nella misura del 6,5% (perizia medico legale doc. 6 fascicolo di parte appellante in primo grado).
Sempre a seguito della predetta caduta l’attore subiva, altresì, il danneggiamento del proprio veicolo e dell’abbigliamento tecnico (ivi compreso il computer da polso ) tale da comportare un ulteriore danno economico pari ad € 500,00.
Sulla scorta di siffatte argomentazioni, stante il mancato concreto riscontro alle proprie richieste di risarcimento rivolte al l’attore citava in giudizio il
per la mancata manutenzione del tratto di pista ciclabile dissestato, chiedendo l’accertamento della responsabilità dello stesso ai sensi dell’art. 2051 c.c. e in subordine dell’art. 2043 c.c., e quantificando il danno non patrimoniale e patrimoniale subito in € 22.308,55 (di cui € 20.715,50 per danno biologico + €. 1.063,05 per spese mediche e di cura sostenute + € 500,00 danni materiali e spesa per ritiro verbale) (vedi doc. 7 fascicolo di parte appellante in primo grado).
Si costituiva in giudizio l , contestando la domanda attorea sia sull’ an che sul quantum , ritenendo l’assenza di prova sulla dinamica del descritto evento e la mancanza del nesso causale. Deduceva, inoltre, che le condizioni della pista ciclabile erano ben visibili, visto che l’evento era avvenuto in buone condizioni meteo e di luce naturale.
Precisava, inoltre, che dal verbale della polizia municipale non risultavano esservi testi oculari né risultava descritta la dinamica dell’incidente. In ogni caso la caduta poteva essere evitata dall’attore qualora avesse tenuto un comportamento ordinariamente cauto e prudente.
La causa è stata istruita mediante documenti, interrogatorio formale e prova testimoniale.
Espletato l’interrogatorio formale, le prove per testi e respinta la richiesta di ctu medico-legale di parte attrice, il Tribunale, con la sentenza oggi impugnata, rigettava la domanda risarcitoria
per mancanza di prova dell’ an della pretesa azionata, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta.
In particolare, il primo AVV_NOTAIO, e scludeva comunque una responsabilità del sia ai sensi dell’art. 2051 c.c. che ai sensi dell’art. 2043 c.c., rilevando che: ‘Tuttavia, alla luce delle sfogate prove orali, l’assunto di parte attrice non appare fondato né in relazione all’art. 2051 c.c., né per l’ipotesi subordinata ex art. 2043 c.c. L’attore ha posto l’accento sulla carenza di manutenzione da parte del convenuto che avrebbe reso tale tratto di pista ciclabile pericoloso per l’insidia stradale rappresentata dal manto stradale dissestato a causa delle radici dei tigli ivi presenti. È necessario però sottolineare che, anche ritenendo il
sottoposto agli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c., la conAVV_NOTAIOa dell’attore deve essere sottoposta a valutazione per l’ipotesi di interruzione del nesso eziologico tra il fatto e il danno, fermo restando la necessità di verifica che la caduta della bicicletta sia avvenuta al momento del passaggio della stessa sulla radice del tiglio ed a causa di questa. Nel caso specifico l’attività istruttoria non ha fornito elementi sufficienti ai fini dell’attribuzione della responsabilità al convenuto. A tal proposito, dalle prove testimoniali non risulta accertata la dinamica dell’evento e neppure l’esatta individuazione del punto in cui sarebbe avvenuta la caduta in terra. Infatti, il teste di parte attrice, all’udienza del 29.04.2021, ha specificato di non essere stato presente al fatto e che la circostanza è stata portata a sua conoscenza da soggetti terzi. Rilevato che la Polizia Municipale è giunta sul posto successivamente all’evento, come confermato dal rapporto e dall’agente di Polizia Municipale , la stessa teste, nell’udienza del 14.10.2021, ha precisato che le foglie dei tigli creano ‘sprazzi di sole e zone d’ombra sull’asfalto della pista ciclabile’, come risulta anche dalle foto allegate al verbale del sinistro, ma ha rilevato che ‘le condizioni di visibilità erano idonee’. Quindi, anche ove si volesse valutare l’ipotesi della caduta dalla bicicletta sul punto indicato da parte attrice, deve considerarsi che il sinistro è avvenuto il 27 giugno alle ore 11.00/11.30 circa; quindi, in una situazione di visibilità sul tratto di pista ciclabile percorsa definita idonea dall’agente della polizia Municipale, pur con le descritte zone d’ombra e di sole di cui allegate al rapporto sul sinistro. Ciò nonostante, lo stesso in sede di interrogatorio formale sfogato all’udienza del 29.04.2021 – ha ammesso che ‘dopo che sono caduto, ho visto che c’erano delle irregolarità sulla pavimentazione stradale’. A ciò si aggiunga che, come da dichiarazione resa dall’attore alla Polizia municipale ed allegata al verbale del sinistro stradale in atti, ha affermato che ‘la pista di cui sopra era deserta’, con la conseguenza che non vi era alcuna necessità di transitare sulla visibile sconnessione, risultando ampiamente sufficiente l’utilizzo della parte residua della pista ciclabile, circostanza desumibile dai rilievi e dalle foto allegate al citato verbale di Polizia Municipale. Appare pertanto determinante la conAVV_NOTAIOa di guida dell’attore che, ferme restando le predette condizioni di luce, poteva transitare sulla sconnessione, a velocità adeguata e con il manubrio del velocipede correttamente tenuto, oppure passarvi lateralmente, con una
manovra equivalente al caso di ostacolo presente sull’asfalto. Di conseguenza la domanda di parte attrice non appare fondata poiché appare determinante la conAVV_NOTAIOa della stessa parte danneggiata che di per sé è idonea ad escludere l’eventuale responsabilità del .’
Escludeva, pertanto, una responsabilità del non essendo provato che la caduta fosse dipesa dallo stato pericoloso della cosa in custodia, ed essendo per converso emerso che, anche stando alla prospettazione attorea (di essere l’attore caduto per avere la bici impattato sulle radici sporgenti del tiglio), la conAVV_NOTAIOa del danneggiato aveva avuto efficienza causale autonoma nella determinazione dell’evento.
Avverso la pronuncia del Tribunale di Lucca, ha proposto appello con i seguenti motivi di impugnazione:
errata ricostruzione della vicenda: l’appellante lamenta l’errata interpretazione da parte del primo AVV_NOTAIO delle risultanze istruttorie, nello specifico nel ricostruire la dinamica dell’evento lesivo, ritenendo che esso fosse imputabile esclusivamente al ciclista odierno appellante – il quale, ponendo in essere una conAVV_NOTAIOa imprudente e negligente, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra fatto e danno.
Secondo l’appellante quanto stabilito dal Tribunale di Lucca, in merito all’attribuzione di responsabilità esclusiva dell’occorso unicamente alla conAVV_NOTAIOa tenuta dell’attore nonché alla struttura del proprio velocipede, non trovava riscontro in particolar modo nei rilievi degli Agenti della Polizia Locale, ove nella relazione di incidente stradale non era rintracciabile alcuna contestazione all’attore (circa una presunta conAVV_NOTAIOa negligente) né, tanto meno, delle anomalie nel velocipede (pedali e/o ruote).
violazione ed errata applicazione dell’articolo 2051 c.c.: l’appellante lamenta altresì che il Tribunale di Lucca abbia attribuito al ciclista la responsabilità esclusiva dell’incidente omettendo, però, di valutare le condizioni precarie dei luoghi (egli transitava su una disconnessione del manto stradale, nello specifico delle radici di un tiglio che rendevano non uniforme la pavimentazione stradale, non facilmente visibili).
Pertanto, una eventuale ed ipotizzata imprudenza dell’infortunato avrebbe potuto, semmai, semplicemente influire al verificarsi del sinistro, senza assurgere tuttavia a causa esclusiva dello stesso.
mancata motivazione circa la non applicabilità al caso di specie dell’art 2043 c.c. (di cui alla domanda subordinata): l’appellante lamenta, altresì, che il Tribunale di Lucca non abbia minimamente considerato la domanda subordinata attorea e, di conseguenza, non abbia compiuto un’approfondita disamina della questione con conseguente omissione di motivazione circa gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento per il rigetto della domanda.
errata interpretazione delle prove offerte: l’appellante lamenta che il AVV_NOTAIO di prime cure non abbia inoltre considerato minimamente la documentazione in atti e quanto
deAVV_NOTAIOo dai testi, in particolare l’Agente della Polizia Locale . Gli stessi agenti verbalizzanti, infatti, all’interno dello schizzo planimetrico redatto ed inserito nel verbale di PG segnalavano la presenza del dosso – generato dalle radici di tiglio – ed il conseguente scarrocciamento del velocipede nonché una traccia di sangue, circostanze tutte rilevate nell’immediatezza dei fatti a riprova sia dell’evento, sia dell’esatto punto di accadimento, sia del nesso tra evento dannoso ed ostacolo presente in carreggiata.
carente motivazione anche in merito al rigetto dell’istanza di CTU medico legale: infine, il primo giudice aveva errato nel respingere la richiesta di C.T.U. medico legale per la quantificazione del danno subito, nonostante agli atti del giudizio fosse presente la relazione medico legale di parte, dalla quale emergeva la prova delle lesioni causate del trauma subito dall’attore.
L’appellante ha quindi insistito, preliminarmente, nella richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, nella condanna del al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per complessivi euro 22.308,55, con integrale vittoria di spese e compensi di giudizio oltre accessori come per legge; il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Infine, in via istruttoria ha riproposto la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico ha chiesto disporsi CTU medico-legale sulla persona di al fine di determinare la natura e l’entità dei postumi di carattere permanente, i giorni di inabilità temporanea totale e/o parziale residuati in capo al medesimo in conseguenza dell’occorso.
Il s’è costituito, contestando ogni motivo d’appello e chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza di primo grado, sostenendo che il danneggiato non aveva fornito rigorosa prova del fatto storico e soprattutto del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
Rilevava, altresì, che il teste non era affatto un teste oculare, non avendo veduto come fosse accaduto il sinistro, e che il secondo teste , Agente della Polizia Municipale, non aveva potuto certamente confermare la dinamica, essendo intervenuta dopo il sinistro.
Con ordinanza in data 10.4.25, comunicata in data 15.4.25, questa Corte in diversa composizione rigettava l’istanza di sospensiva dell’appellante, non ritenendo, all’esito di una delibazione sommaria, che l’impugnazione fosse manifestamente fondata; quindi la causa, che segue il nuovo rito civile ‘Cartabia’, è passata in decisione mediante ordinanza emessa dal consigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 26.11.2025 e viene oggi decisa dal Collegio.
Motivi della decisione
L’appello è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, per i motivi che qui di seguito si espongono.
Il primo e il quarto motivo di appello: sulla prova della dinamica del sinistro e del nesso causale
Indipendentemente dalla prospettazione quale domanda di risarcimento del danno anche ai sensi dell’art. 2043 c.c. contenuta nell’atto di appello, la domanda deve essere correttamente qualificata come domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. giacché a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell convenuto è stata richiamata la posizione di custode in relazione al bene produttivo di danno.
La giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. l’autorevole pronuncia a Sezioni Unite 30/06/2022 n. 20943) è da tempo nel senso che la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Per quanto concerne il contegno del danneggiato, in particolare, la Cassazione, in numerose pronunce (v. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio 2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la conAVV_NOTAIOa del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell’art. 1227, primo comma cc che richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà sociale espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto maggiore deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Peraltro, ‘Nell’ottica dell’art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, conAVV_NOTAIOa alla luce del paradigma dell’art. 2043 c.c. La conAVV_NOTAIOa del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non
basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la conAVV_NOTAIOa colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile conAVV_NOTAIOa colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto’ (così Cass. 16.11.2020 n. 4035).
Pertanto, affinché la domanda possa essere accolta, il danneggiato ha l’onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l’evento si sia proAVV_NOTAIOo come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. Civ. ord. 5910 del 11.03.2011; Cass. Civ. sent. n. 7125 del 21.03.2023); nel caso in cui tale prova venga fornita, spetterà al custode convenuto dare la prova del caso fortuito per escludere la propria responsabilità.
Orbene, nell’atto di citazione del giudizio di primo grado l’attore ha allegato che in data 27 giugno 2018, intorno alle ore 11:10, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la pista ciclabile posta in INDIRIZZO, in direzione est-ovest, in località Comune di giunto in prossimità del INDIRIZZO del predetto viale cadeva rovinosamente, provocandosi lesioni, avendo la bici impattato su una disconnessione del manto stradale non visibile (nello specifico alcune radici sporgenti di un albero di tiglio) che rendevano non uniforme la pavimentazione della pista ciclabile, avendo conseguentemente perso il controllo del mezzo.
È pacifico che nessuno abbia assistito al sinistro, tuttavia a parere della Corte deve ritenersi raggiunta la prova della dinamica del sinistro allegata dall’attore, e quindi del nesso causale tra la res e la caduta, sulla scorta della documentazione agli atti del giudizio (foto dei luoghi, rilievi contenuti nel verbale di PG e verbale di pronto soccorso) e delle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado.
Infatti, pur in mancanza di testimoni oculari della caduta, la prova del nesso causale tra essa e la disconnessione del terreno causata dalle radici dell’albero è data dai rilievi di PG e dalle foto allegate al verbale, perchè nei rilievi si dà atto che in corrispondenza del tiglio (che si trovava sul lato sinistro della pista ciclabile, secondo la direzione di marcia percorsa dal ciclista) c’era una consistente radice sporgente che provocava un ” dosso “, la cui larghezza era di metri 0,80; inoltre sono stati individuati i primi graffi del manto stradale proAVV_NOTAIOi dallo strusciamento della bicicletta nel punto 1, proprio in corrispondenza di questa grossa radice; poi ulteriori graffi sono stati individuati più avanti, nei punti 2, 3 e 4, e ancora poco più avanti è stata reperita anche una macchia di sangue nel punto n. 5.
Questi rilievi, confermati in pieno dalle fotografie a colori (di seguito riportate) scattate nell’immediatezza dalla PG, sono pienamente compatibili con la precisa dinamica del sinistro descritta dall’attore, il quale ha precisato che mentre viaggiava sulla sua bicicletta ha sentito un sobbalzo piuttosto forte che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo e ciò lo ha fatto catapultare in avanti, andando così a sbattere violentemente sull’asfalto: infatti la distanza tra il punto 1 (cioè l’inizio dello strusciamento a terra del mezzo dopo l’impatto con la radice) e la
caduta del corpo sull’asfalto dopo il “volo” in aria (documentata dalla macchia di sangue), corrisponde approssimativamente a quella di 5 metri circa.
Inoltre, anche se non presente al momento della caduta del , dal verbale della polizia municipale emerge la presenza sul luogo dell’incidente del sig. il quale ha riferito agli agenti di aver trovato il a terra e che lo stesso, subito dopo la caduta, ‘ era stato portato con il 118 RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) all’RAGIONE_SOCIALE‘ .
ANNOTAZIONI DEGLI AGENTI RILEVATORI
(ESCLUSIVO USO INTERNO)
verbele N P_IVA
Ed ancora, dalle foto contenute nel verbale di PG, di seguito riportate (cfr. doc. 1 fascicolo I grado), si notano oltre alle radici sporgenti del tiglio anche alcune zone di ombra generate dagli alberi, circostanze queste tutte confermate dalla teste , Agente della Polizia locale, la quale, sentita all’udienza del 14.10.2021 dichiarava:’ Sì è vero. L’ho accertato personalmente insieme al collega con cui sono intervenuta ed effettivamente in prossimità del civ. 93/95 vi era un dosso provocato dalla presenza delle radici di un tiglio’; ed ancora: ”confermo che c’è la copertura data dal fogliame dei tigli e che il fogliame crea zone sottostanti d’ombra. Preciso che il fogliame di cui sopra è quello sui rami dei tigli stessi. Nella circostanza ho rilevato sprazzi di sole di zone di ombra sull’asfalto della pista ciclabile ”; nonché confermate dal teste , escusso all’udienza del 29/04/2021, che dichiarava: ” in vari punti del viale in questione vi sono dossi e radici di albero. Posso precisare che gli alberi presenti creano una copertura di ombra e ciò rende difficile l’individuazione di dossi o radici…..Sì, nel punto in questione è difficile la visuale, viste le zone d’ombra esistenti per le foglie degli alberi’; inoltre, sentito a prova contraria, lo stesso teste precisava: ” confermo che alla data del 27/06/2018 sulla pista ciclabile erano effettivamente presenti dossi e radici e questo lo posso affermare perché sono andato sul posto a vedere, dopo il sinistro ”.
Le foto in atti dimostrano quindi che, come dichiarato dai testi, la pista ciclabile in quel punto era tendenzialmente in ombra ma c’erano qua e là degli sprazzi di intensa luce ‘a macchia di leopardo’ (come ben si evince anche dalla foto pubblicata sul giornale, vedi doc. n. 2 attore in primo grado), che certamente rendevano più difficile la visione degli ostacoli presenti sul fondo stradale, come sicuramente vanno considerate le radici sporgenti del tiglio.
Finisce allospedale per di una buca sulla pista ciclabile colpa
Ferito turista quarantenne che pedalava sul INDIRIZZO Apua Per fortuna indossava il casco che ha attutito la caduta sipunadisutun
finito gambe allaria dall RAGIONE_SOCIALE dellincidente diffcile eclumane Cadua 8-
Forunarmene cone deno, nondipocolabottaisunvdcear gomento di dibattito durantela campagnaeleorletra polemichee diposizio
Gdopisu daakuni utotesta maniegambe no chenflettere duto
Nel auperabill di controllo piante
Dall Aurelia alle curvedi Motrone tanti i punti da rendere più sicuri
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I precisi rilievi di PG dimostrano poi che la caduta del ciclista è avvenuta proprio per l’impatto della bici su questa sporgenza, dato che i primi graffi sull’asfalto (vedi punto n. 1, ‘graffi’) sono stati rilevati all’altezza del tiglio (in corrispondenza del quale figurano le parole ‘ dosso ‘ e ‘ radice ‘) e poi qualche metro più avanti, nel punto n. 5 dei rilievi, è stata repertata dai verbalizzanti una macchia di sangue, la quale dimostra che in quel punto è avvenuto l’impatto a terra del corpo del ciclista, che era stato catapultato in aria dopo la perdita di controllo della bici causata dall’impatto con le radici sporgenti.
Sulla base dei predetti elementi si può quindi sostenere che l’attore/appellante abbia compiutamente assolto all’onere di provare il nesso causale fra la res in custodia e le lesioni subite, risultanti dalla documentazione medica in atti.
2. Il secondo e il terzo motivo di appello: sulla responsabilità del ex art. 2051 c.c. e il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., comma 1.
Con specifico riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c. la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 19/12/2022 n. 37059, che richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019), ha evidenziato come la conAVV_NOTAIOa della vittima del danno causato da una cosa in custodia possa escludere la responsabilità del custode solo ” ove sia colposa ed imprevedibile” , ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo, giacché l’idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente ” carattere di imprevedibilità ed eccezionalità “; intanto il comportamento del danneggiato (da
valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c., comma 1) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, e non costituisca invece un’evenienza che, per quanto colposa, sia ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Con tali cristalline affermazioni, dalle quali non v’è motivo di discostarsi, la sentenza di primo grado si pone in ingiustificato contrasto, laddove pare aver dato rilievo, ai fini interruttivi del nesso causale, al mero comportamento asseritamente colposo del danneggiato (citando la risalente sentenza Cass. n. 23584 del 2013).
Il giudice di primo grado ha infatti respinto la domanda dell’attore ravvisando la conAVV_NOTAIOa gravemente imprudente ed imperita di costui, ritenendo che, essendo la pista ciclabile ‘ deserta’ come da lui stesso affermato, egli avrebbe dovuto aAVV_NOTAIOare particolari cautele nel percorrerla, ‘ con la conseguenza che non vi era alcuna necessità di transitare sulla visibile sconnessione, risultando ampiamente sufficiente l’utilizzo della parte residua della pista ciclabile’ e che le radici di tiglio erano del tutto visibili con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, anche in considerazione delle condizioni di piena luce; da ciò ha desunto che la conAVV_NOTAIOa del danneggiato fosse tale da assurgere a caso fortuito e quindi tale da interrompere il nesso causale.
Tale giudizio non può essere condiviso.
La mera possibilità di vedere l’anomalia del manto stradale non integra, da sola, l’esimente del caso fortuito, come ben evidenziato dai giudici di legittimità anche di recente, con ordinanza n. 13729 del 02.05.2022, ‘ in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la conAVV_NOTAIOa del danneggiato integrasse di per sé il caso fortuito perché l’avvallamento era percepibile per la sua dimensione e per l’orario in cui era avvenuto il sinistro. Ciò non toglie che, alla luce appunto della giurisprudenza sopra indicata, il avrebbe dovuto prevenire l’avvallamento certamente presente ed intrinsecamente pericoloso, non avendo provato che si fosse appena creato. Ragionando diversamente, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni “risorgendo” la custodia .’
Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono va affermata la responsabilità del ai sensi dell’art. 2051 cc, non sussistendo nella fattispecie la scriminante del caso fortuito: invero, se la corretta premessa giuridica è che il nesso causale è interrotto solo dal comportamento abnorme del danneggiato, che sia imprevedibile ed inevitabile, si deve escludere che il contegno del , che al momento della caduta si limitava a percorrere la pista ciclabile a ciò deputata e non si avvide della difformità, sia sussumibile in tale concetto.
Tuttavia, ancorché il comportamento colposo del danneggiato non sia idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, lo stesso può integrare un
concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 I co. c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato (Cass. Civ. sent. n. 8229/2010) e tale concorso di colpa può essere rilevato dal giudice anche d’ufficio.
Nel caso di specie a parere della Corte va esclusa senz’altro la colpa grave del ciclista, in quanto la presenza delle radici sporgenti del tiglio, che rendevano non uniforme la pavimentazione della pista ciclabile ed a causa delle quali il è caduto, non era facilmente visibile, a causa delle particolari condizioni di luce/ombra del luogo in cui è avvenuto il sinistro, come sopra documentate.
Che l’attore non abbia neppure visto le radici sporgenti del tiglio è quindi credibile; del resto, egli era un ciclista professionista, come da lui affermato e come testimoniato dal fatto che la sua bicicletta era una “Fondriest/tipo corsa” (vedi rilievi di PG), per cui è difficile pensare che, se avesse visto le radici sporgenti, non le avrebbe aggirate, oppure non avrebbe rallentato la marcia per poterle oltrepassare a velocità inferiore, come appunto suggerito dal primo giudice. In sostanza, pur essendo la responsabilità dell’evento addebitabile senz’altro al custode ex art. 2051 cc (per non avere il curato diligentemente la manutenzione della pista ciclabile e per non avere neppure segnalato la situazione di pericolo costituita dalle radici sporgenti degli alberi), si deve ritenere sussistente nella fattispecie un minimo concorso di colpa dell’attore, quantificabile nella misura del 20%, perché egli avrebbe potuto accorgersi per tempo della disconnessione stradale se avesse fatto maggiore attenzione guardando bene il percorso davanti a sè.
All’appellante spetta pertanto il risarcimento del danno nella misura del 80%, e tale debito grava sul appellato, proprietario e custode della pista ciclabile dissestata teatro del sinistro.
3. Il quinto motivo di appello: sulla richiesta di CTU medico legale
ha proAVV_NOTAIOo in giudizio la documentazione medica da cui emerge che, a seguito della caduta, egli aveva subito delle lesioni fisiche che, all’esito di visita e radiografie effettuate presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE Versilia di Lido di Camaiore, venivano diagnosticati come ‘ trauma cranico non commotivo con ferita lacera regione sopracciglio sinistro, contusioni escoriate multiple agli arti ‘.
Successivamente per l’intensificarsi del dolore al polso sinistro, l’attore si recava presso l’Unità RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE Apuano, ove veniva riscontrata una ” frattura composta base terzo metacarpo mano sinistra ”.
Ciò premesso, non potendo questa Corte basarsi per la quantificazione del danno non patrimoniale semplicemente sulla consulenza tecnica di parte proAVV_NOTAIOa in causa dall’attore (vedi doc. 6), la causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l’espletamento di Ctu medico legale- non ammessa dal Tribunale in ragione del rigetto nell’an della domanda – ai fini
dell’accertamento dell’entità del danno biologico riportato dal e della congruità delle correlate spese mediche documentate.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull’appello proposto da , così provvede:
in riforma della sentenza n. 965/23 del Tribunale di Lucca, dichiara la responsabilità del per l’evento dannoso oggetto di causa nella misura del 80% e di per il residuo 20%;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione dei danni conseguenti;
riserva la disciplina delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Firenze, così deciso nella Camera di consiglio del 15.12.25.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell’ambito strettamente processuale, è condizionata all’eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.