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Responsabilità Da Cose In Custodia

Definizione

Tipo di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che attribuisce al soggetto che ha il controllo effettivo su una cosa (il 'custode') la responsabilità per i danni che questa provoca, indipendentemente da una sua colpa specifica. L'unica via di scampo è la prova del caso fortuito.

Orientamento della Cassazione

Su LexCED 113 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 43% dei casi il ricorso è stato rigettato.

Esito del ricorso

  • Accolto, anche in parte 19%
  • Rigettato 43%
  • Inammissibile 33%
  • Altro 5%

Provvedimenti per anno

2022 2023 2024 2025 2026

Sezioni

  • Civile Sez. 368%
  • Civile Sez. 627%
  • Civile Sez. 25%

Precedenti più richiamati

  • Cass. 2660/2013in 4 provvedimenti
  • Cass. 2477/2018in 8 provvedimenti
  • Cass. 2482/2018in 13 provvedimenti
  • Cass. S.U. 20943/2022in 18 provvedimenti
  • Cass. 30521/2019in 4 provvedimenti

Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Responsabilità per cose in custodia: il Comune paga a metà
Un bambino di sette anni entrava in un campo da bocce in disuso, adiacente a un parco giochi comunale, attraverso una recinzione rotta. Il minore spostava un pesante rullo di ferro arrugginito incustodito e subiva lo schiacciamento del pollice sinistro con parziale amputazione della falange. I genitori convenivano in giudizio l'ente comunale chiedendo il ristoro dei danni. Il tribunale ha riconosciuto la responsabilità per cose in custodia dell'amministrazione comunale, proprietaria dell'area aperta e non manutenuta. Tuttavia, il giudice ha accertato anche il concorso di colpa del minore nella misura del cinquanta per cento per l'uso imprudente e anomalo del rullo, riducendo l'importo risarcibile alla metà del totale calcolato.
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Buca stradale e responsabilità da cose in custodia: colpa divisa
Un motociclista perdeva il controllo del proprio scooter a causa di un profondo dislivello non segnalato sul manto stradale. L'Ente proprietario della strada rifiutava ogni addebito, sostenendo la colpa esclusiva del centauro per velocità eccessiva e scarsa attenzione. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte di Appello ha riformato la decisione applicando la disciplina della responsabilità da cose in custodia. I giudici hanno accertato il dissesto della carreggiata e l'assenza di percorsi alternativi sicuri. Tuttavia, la Corte ha rilevato la visibilità dell'avvallamento in pieno giorno, dichiarando un concorso paritario di colpa al cinquanta per cento tra l'amministrazione e il conducente. L'Ente provinciale è stato condannato a risarcire i danni fisici e patrimoniali patiti dal motociclista, vedendosi respinta la domanda di garanzia contro l'impresa appaltatrice della manutenzione ordinaria.
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Responsabilità da cose in custodia: auto bruciata e rifiuti
Un cittadino ha subito la distruzione della propria auto parcheggiata in strada a causa delle fiamme sprigionate da alcuni cassonetti stracolmi di spazzatura. Il proprietario ha chiesto il risarcimento del danno all'azienda incaricata della raccolta rifiuti invocando la responsabilità da cose in custodia. Il primo giudice ha declinato la competenza a favore del tribunale amministrativo, ma le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il conflitto stabilendo la piena giurisdizione del giudice ordinario. I giudici hanno chiarito che l'omesso svuotamento dei contenitori costituisce una mera condotta materiale omissiva e negligente, priva di valore autoritativo o discrezionale. Di conseguenza, il danneggiato ha diritto a far valere la lesione del proprio diritto soggettivo dinanzi alla magistratura ordinaria per ottenere il ristoro economico del veicolo andato distrutto nel rogo.
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Danni da Esondazione: Diga e Rilevato, la Responsabilità da Cose in Custodia
Un gruppo di proprietari ha subito danni alle loro proprietà a causa dell'esondazione di un fiume, attribuita alla gestione di una diga da parte di un'azienda e alla presenza di un rilevato privato. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva riconosciuto la responsabilità da cose in custodia dell'azienda e dei proprietari del rilevato. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso dell'azienda, chiarendo che la responsabilità del custode è oggettiva e si esclude solo provando il caso fortuito, inteso come evento esterno imprevedibile e inevitabile, senza valutare la diligenza del custode. La sentenza viene cassata e rinviata per un nuovo esame, mentre i ricorsi incidentali dei proprietari sono stati dichiarati inammissibili.
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Danni da Condotta Idrica: Responsabilità per Cose in Custodia al Comune
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di danni a immobili causati da una condotta idrica difettosa. I proprietari avevano citato in giudizio sia il Consorzio di Irrigazione che il Comune. La Corte d'Appello aveva attribuito la responsabilità per cose in custodia al Comune, poiché l'intubazione e l'interramento del canale avevano trasferito a quest'ultimo il potere di controllo e manutenzione. La Cassazione ha confermato questa impostazione, stabilendo che la responsabilità ex art. 2051 c.c. spetta a chi ha l'effettiva disponibilità e controllo del bene, indipendentemente dalla proprietà. I ricorsi dei proprietari sono stati rigettati, confermando la responsabilità del Comune.
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Caduta su grata: la Cassazione riesamina la Responsabilità da cose in custodia
Un pedone cade su una grata metallica rialzata e non visibile su un marciapiede, subendo danni. Il pedone cita in giudizio la proprietaria dell'immobile per responsabilità da cose in custodia (Art. 2051 c.c.). Il Giudice di Pace accoglie la domanda, ma il Tribunale la rigetta, attribuendo la caduta alla disattenzione del pedone. La Corte Suprema, riconoscendo la necessità di chiarire l'applicazione della responsabilità da cose in custodia e il ruolo del comportamento del danneggiato, rinvia la questione a una sezione specializzata per una più approfondita interpretazione del principio di diritto.
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Infiltrazioni: Usufruttuario Custode, Nudo Proprietario Esente da Responsabilità
Un proprietario di un appartamento al piano superiore e la sua usufruttuaria chiedevano il risarcimento danni per infiltrazioni. I proprietari dell'appartamento sottostante, a loro volta, chiedevano la riparazione dei danni subiti. La Corte d'Appello aveva escluso la responsabilità della nuda proprietaria dell'appartamento superiore per i danni da cose in custodia, attribuendola all'usufruttuaria. La Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario superiore solo per l'omessa pronuncia del giudice d'appello sulla richiesta di condanna del Condominio per danni ai balconi. Ha invece confermato che la Responsabilità da cose in custodia per infiltrazioni spetta all'usufruttuario, non al nudo proprietario, se quest'ultimo non ha il controllo materiale del bene.
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Responsabilità per cose in custodia: caduta e prova
Una cliente ha citato in giudizio una struttura alberghiera per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta sulle scale di ingresso. La danneggiata imputava l'incidente a un presunto avvallamento sul gradino coperto da moquette e all'assenza di un corrimano, invocando la responsabilità per cose in custodia della struttura. I giudici di merito hanno respinto la richiesta risarcitoria per difetto di prova circa l'effettiva presenza e pericolosità dell'avvallamento, ascrivendo la caduta a disattenzione della donna o a caso fortuito. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, chiarendo che l'onere di provare il legame causale tra difetto della cosa e danno spetta interamente al danneggiato, condannando la ricorrente alle spese legali.
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Caduta sulla scala bagnata: la responsabilità da cose in custodia non scatta
Una persona ha citato in giudizio i proprietari di un locale e la loro assicurazione per i danni subiti a seguito di una caduta su una scala esterna bagnata. La persona sosteneva che la scala fosse pericolosa per mancanza di strisce antisdrucciolo e corrimano, invocando la responsabilità da cose in custodia. I giudici di merito hanno rigettato la domanda. La Cassazione ha confermato, stabilendo che la caduta era dovuta alla condotta imprudente della danneggiata, che non aveva prestato la dovuta attenzione. La scala non era intrinsecamente pericolosa e la condotta della vittima ha interrotto il nesso causale.
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Allagamenti e responsabilità del condominio da cose in custodia
I proprietari di un locale seminterrato subiscono gravi danni alla merce a causa dell'allagamento provocato dal cedimento delle strutture condominiali. Il fabbricato tenta di evitare il risarcimento attribuendo la colpa alla tracimazione di un torrente e a piogge intense. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del condominio da cose in custodia. I giudici evidenziano che le precipitazioni intense e ripetute non costituiscono un fatto imprevedibile. Il condominio non ha dimostrato il caso fortuito né ha impugnato correttamente le decisioni precedenti. Di conseguenza, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'ente condominiale al pagamento dei danni liquidati in via equitativa e delle spese legali.
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Responsabilità da cose in custodia: alberi caduti e risarcimento
I proprietari di un fondo agricolo hanno citato l'ente gestore stradale per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal crollo di quattro pini piantati lungo la carreggiata. Nei gradi di merito, i giudici hanno respinto la richiesta. La decisione escludeva la colpa del gestore per caso fortuito, attribuendo il crollo a un violento evento atmosferico. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto. I Supremi Giudici hanno rilevato gravi incongruenze nella perizia tecnica, la quale scambiava una velocità del vento moderata per una tempesta eccezionale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei danneggiati, riaffermando la responsabilità da cose in custodia in assenza di dati meteorologici certi e rigorosi.
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Responsabilità da cose in custodia: guasto non prova il danno
Un proprietario di un immobile agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazione. Egli attribuisce la causa del danno alla rottura di una valvola in un pozzetto della rete idrica. La richiesta si fonda sulla responsabilità da cose in custodia della società di gestione. La società ammette l'intervento di riparazione ma contesta il legame diretto con le macchie sulle murature, indicando possibili cause alternative come l'acqua piovana. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del proprietario. I giudici chiariscono che l'intervento tecnico di riparazione non costituisce una prova automatica del danno. Spetta a chi chiede il risarcimento dimostrare che la propria tesi sia più probabile delle ipotesi alternative. Il proprietario perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese legali.
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Rete idrica e danni: la responsabilità da cose in custodia
I proprietari di alcuni immobili subiscono ingenti allagamenti causati dalla rottura della condotta idrica cittadina. Il Comune e la società affidataria del servizio idrico vengono condannati al risarcimento. L'azienda ricorre sostenendo la scadenza del contratto di gestione e negando il proprio dovere di vigilanza. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità da cose in custodia a carico del gestore di fatto. Il controllo materiale della rete e gli interventi di riparazione eseguiti dimostrano il potere effettivo sull'impianto, a prescindere dalla validità formale dell'appalto. I Supremi Giudici stabiliscono la corresponsabilità solidale tra l'ente pubblico proprietario e l'impresa esecutrice, annullando unicamente le spese processuali liquidate a favore delle parti non costituite in appello.
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Danni da incendio e responsabilità da cose in custodia
Una cliente affida i propri arredi a una cooperativa di traslochi. I beni vengono distrutti da un incendio scoppiato durante lavori di riparazione sul tetto del capannone. La danneggiata cita la cooperativa, innescando chiamate a catena verso la società di gestione dell'immobile e l'artigiano esecutore delle opere. La Corte d'Appello ripartisce le colpe: 50% alla ditta esecutrice, 30% alla cooperativa depositaria e 20% alla società di gestione immobiliare per carenze antincendio. La Cassazione conferma integralmente la decisione. L'affidamento di lavori a terzi non esonera il gestore dalla responsabilità da cose in custodia, persistendo il dovere di vigilanza e sicurezza sull'immobile.
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Caduta nel prato: stop alla responsabilità da cose in custodia
Un'insegnante universitaria ha citato in giudizio l'Ateneo per ottenere il risarcimento dei danni dopo essere caduta in un tombino situato in un'area verde adiacente al dipartimento. La donna sosteneva la piena responsabilità da cose in custodia dell'ente proprietario, lamentando la scarsa visibilità del coperchio a causa della vegetazione spontanea. I giudici di merito hanno respinto la richiesta risarcitoria, rilevando che il prato incolto non era destinato al transito pedonale e che la piena luce del giorno consentiva di percepire il pericolo con l'uso dell'ordinaria prudenza. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso. Il comportamento disattento e imprudente della danneggiata ha costituito un caso fortuito, interrompendo il nesso causale ed esonerando l'ente da ogni obbligo risarcitorio.
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Responsabilità da cose in custodia: incendio e risarcimento ridotto
Un incendio, partito da una canna fumaria a servizio esclusivo di un appartamento, danneggiava l'immobile dei vicini. I danneggiati chiedevano il risarcimento invocando la responsabilità da cose in custodia. La Corte d'Appello accertava un concorso di colpa e riduceva il risarcimento detraendo l'indennizzo assicurativo già percepito, basandosi su una perizia tecnica non integrata. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dei danneggiati: sebbene la detrazione dell'assicurazione sia corretta e la responsabilità da cose in custodia gravi sui proprietari della canna fumaria (anche se attraversa parti comuni), il giudice d'appello ha errato nel quantificare il danno basandosi su una consulenza tecnica senza motivare il rigetto delle contestazioni sollevate dal perito di parte. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione dei danni.
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Responsabilità da cose in custodia: il Comune paga per la buca
Una cittadina è caduta a causa dell'asfalto sconnesso di una via comunale, riportando gravi lesioni. La Corte d'Appello ha condannato l'amministrazione comunale al risarcimento dei danni, ravvisando la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile. Il Comune ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta della passante fosse negligente e idonea a interrompere il nesso causale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il Comune non ha fornito la prova del caso fortuito e ha tentato di ridiscutere valutazioni di fatto riservate esclusivamente al giudice di merito. Di conseguenza, l'amministrazione comunale perde la causa e deve risarcire la danneggiata.
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Caduta sul campo e responsabilità da cose in custodia negata
Una giocatrice di tennis ha fatto causa a un centro turistico chiedendo il risarcimento dei danni per essere inciampata in una crepa sul campo da gioco. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda per mancanza di prove sul nesso di causalità tra lo stato del campo e la caduta. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, rigettando il ricorso della danneggiata. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di responsabilità da cose in custodia, spetta sempre al danneggiato dimostrare il legame diretto tra il bene custodito e l'infortunio. Senza questa prova, la richiesta di risarcimento non può essere accolta, rendendo irrilevante ogni discussione sulla condotta del custode o sulla manutenzione del campo.
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Infiltrazioni d’acqua in condominio: paga il privato, non l’ente
Il proprietario di un appartamento subisce danni al bagno a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile sovrastante. Gli eredi della proprietaria dell'appartamento superiore negano la responsabilità, attribuendo il problema alla colonna fecale condominiale o ai lavori di ristrutturazione. Il Tribunale e la Corte d'Appello accertano invece che il danno deriva dalla rottura di tubature private e condannano gli eredi al risarcimento. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ribadisce che la responsabilità per le infiltrazioni d'acqua in condominio ricade sul custode dell'immobile da cui origina il danno (Art. 2051 c.c.), il quale può liberarsi solo provando il caso fortuito. Gli eredi non hanno fornito tale prova e devono quindi risarcire la danneggiata e pagare le spese legali.
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Responsabilità da cose in custodia: caduta e risarcimento negato
Il Pedone cadeva su una scalinata comunale, riportando la frattura di un arto. Chiedeva il risarcimento dei danni al Comune, invocando la responsabilità da cose in custodia per via di gradini modificati e corrimano troppo basso. Sebbene il Tribunale avesse accolto la domanda, la Corte d'Appello ribaltava la decisione escludendo la responsabilità dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del danneggiato. I giudici hanno chiarito che, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento dannoso. Nel caso specifico, non è stato provato che la scalinata abbia avuto un ruolo attivo nella caduta, rendendo l'evento imputabile alla condotta del pedone. Inoltre, la Corte ha confermato la validità della notifica telematica degli atti privi di firma digitale ma muniti di attestazione di conformità.
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