Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20006 Anno 2024
Civile Sent. Sez. U Num. 20006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
Oggetto
Medici specializzandi -Corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 -Borsa di studio ─ Rideterminazione triennale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 22881/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio
RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO;
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrenti –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – e sul ricorso successivo proposto da
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE (p.e.c. indicata: EMAIL), presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE , n. 582/2019, pubblicata il 13 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
Udita l’AVV_NOTAIO a AVV_NOTAIO NOME COGNOME, per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Udita l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO .
Udito l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., depositato in data 26 aprile 2013, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME adirono il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE perché pronunciasse, in contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE.I.U.R., il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE e la Regione Sicilia, la condanna RAGIONE_SOCIALE stessi, in solido, al risarcimento dei
danni conseguenti alla mancata attuazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva CE 93/16, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione.
Premesso di essere medici specializzati in varie discipline mediche in anni accademici compresi tra il 1991/1992 e il 1997/1998 e di aver percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, pari a Lire 21.500.000 annuali, lamentarono: la mancata corresponsione RAGIONE_SOCIALEa adeguata remunerazione in misura corrispondente a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall’anno accademico 2006/2007 e successivi; la mancata applicazione dei benefici previsti dal d.lgs. n. 368 del 1999 nonché dai decreti attuativi d.P.C.M. 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre del 2007.
Chiesero, altresì, la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito e l’importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista « in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN » , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con ordinanza del 2 giugno 2014, rigettò le domande.
Con sentenza n. 582/2019, resa pubblica il 13 marzo 2019, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento del gravame interposto dai medici, ha riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE stessi alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio limitatamente agli anni compresi tra il 1994 ed il 1997.
Ha infatti ritenuto ─ argomentando dal combinato disposto, da un lato, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che aveva bloccato gli incrementi contrattuali per il personale medico dipendente del SSN fino al 31 dicembre 1993, prevedendo che i nuovi
accordi avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 1994 , e, dall’altro, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha disposto il consolidamento nell’importo di 315 miliardi di Lire, a far tempo dal 1998, RAGIONE_SOCIALE‘intera quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti ─ che la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina in conseguenza di nuovi accordi sindacali non poteva considerarsi bloccata negli anni compresi tra il 1994 e il 1997, con la conseguenza che, prevedendo l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 un sistema triennale di adeguamento RAGIONE_SOCIALEe borse in funzione dei detti accordi, si doveva riconoscere in favore di tutt’e tre gli appellanti (odierni resistenti) il diritto a beneficiare RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione a decorrere dall’a.a. 1994/1995, nonché, in favore del solo COGNOME (il solo tra i tre ad aver terminato il corso nel 1998), il diritto a beneficiare anche RAGIONE_SOCIALEa seconda rideterminazione, per l’anno accademico 1997/1998.
Ha quindi condannato in solido il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dei ricorrenti di « somma pari alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio corrisposte secondo i criteri di cui in motivazione ».
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi; successivo ricorso è stato proposto dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un solo motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
La difesa dei dottori COGNOME, COGNOME e COGNOME ha depositato memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 6928/2024 del 14/03/2024, la Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte ha rimesso gli atti alla Prima Presidente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in relazione alla questione di massima di particolare importanza, rilevante per la decisione in ordine al primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed all’unico motivo del ricorso proposto dai Ministeri, « se l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991 ».
Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento de i ricorsi.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo del proprio ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992; 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; 22 l. n. 488 del 1999; 36, comma 1, l. n. 289 del 2002.
Sostiene che -in forza RAGIONE_SOCIALEa disposizione interpretativa di cui all’art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 549 del 1995 -alle borse di studio per i medici specializzandi si applichi il ‘congelamento’ RAGIONE_SOCIALE aumenti disposto dall’art. 7, commi 5 e 6, d.l. n. 384 del 1992 (successivamente prorogato dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’art . 22 l. n. 488 del 1999; dall’art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002).
Che tale blocco concernesse anche la rideterminazione triennale di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991 si desumerebbe dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, a mente del
quale « a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991» .
Osserva, sul punto, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE che « sarebbe privo di ragionevolezza ritenere che il legislatore abbia effettivamente inteso intervenire solo sull’adeguamento annuale in base al tasso di inflazione programmato, nel senso cioè di bloccarlo e non anche, invece, sulla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio in funzione del miglioramento stipendiale dei medici del S.RAGIONE_SOCIALE.N.» (pag. 10 del ricorso).
Opzione, quest’ultima, che secondo quanto osservato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 432 del 1997 -« non perseguiva affatto l’intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica ed inserendosi in un più ampio complesso di norme ispirate alla medesima ratio , era rivolta ad adeguare la situazione dei medici specializzandi al diverso principio secondo il quale la difesa RAGIONE_SOCIALE‘aumento del costo RAGIONE_SOCIALEa vita è da affidarsi precipuamente alle dinamiche contrattuali, in particolar modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico » (pag. 10 del ricorso).
Con il secondo motivo di ricorso (rubricato « Difetto di legittimazione passiva e/o mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEa estraneità RAGIONE_SOCIALE‘Ateneo nei fatti per cui è causa violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257/1991 » ), l’RAGIONE_SOCIALE contesta l’azionabilità nei propri confronti RAGIONE_SOCIALEa pretesa economica avanzata dai medici controricorrenti, ritenendosi non titolata ad incrementare l’importo
RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio, in mancanza dei decreti ministeriali di adeguamento.
II. Il ricorso successivo dei Ministeri.
Con l’unico motivo posto a fondamento del proprio ricorso il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE denunciano « violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991; 32, comma 12, l. n. 449 del 1997 e 36, comma 1, l. n. 289 del 2002 ».
Sostengono che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, « l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio erogate non è soggetto all’adeguamento triennale », richiamando in tal senso per ampi stralci testuali le motivazioni di Cass. n. 4449 del 2018 ed evidenziando che i principi ivi affermati sono stati più volte ribaditi da numerosissime pronunce RAGIONE_SOCIALEa S.C..
La questione rimessa e la sua prospettazione.
La questione rimessa all’esame RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite investe il punto centrale RAGIONE_SOCIALEa controversia, che sta nello stabilire se, sulla base del complesso quadro normativo cui occorre far riferimento, debba o meno riconoscersi il diritto del medico iscritto ad una scuola di specializzazione nel periodo fra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1997, e titolare RAGIONE_SOCIALEa relativa borsa di studio, ad ottenere la rideterminazione triennale del compenso in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 .
Più precisamente si tratta di stabilire se -posta la previsione, contenuta nel comma 1 di tale ultima disposizione, che la detta rideterminazione triennale prevede « in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE »,
accanto al pure previsto incremento annuale in base al tasso programmato d’inflazione la serie numerosa di interventi normativi diretti a bloccare nel tempo l’attuazione di tale previsione per esigenze di bilancio e programmazione finanziaria (v. infra, §§ 8-11) lasci emergere oppure no un intervallo temporale (segnatamente tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997) nel quale tale blocco non opera (e dunque deve per contro trovare applicazione la disciplina originariamente dettata dall’art. 6, comma 1, d.lgs. 257 del 1991 ).
Con la precisazione che tale quesito si pone con esclusivo riferimento alla rideterminazione triennale, non essendo invece posto in dubbio che il congelamento abbia riguardato, senza soluzione di continuità, il primo tipo di adeguamento, rappresentato dal previsto incremento annuale secondo il tasso programmato d’inflazione .
Lo scrutinio RAGIONE_SOCIALEa questione non può che muovere dalla considerazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che compongono il complesso quadro normativo di riferimento.
IV. Fonti normative.
5. Il d.lgs. n. 257 del 1991 dopo aver previsto nell’art. 1, comma 1, che « La formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme RAGIONE_SOCIALEa comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno », stabilisce nell’art. 6, comma 1, che « Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all’art. 2, comma 2, in relazione all’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione RAGIONE_SOCIALEa formazione specialistica, una borsa di studio
determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità, di concerto con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘università e RAGIONE_SOCIALEa ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ».
La norma prevede dunque due tipi di aggiornamento incrementativo nel tempo RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio :
il primo, annuale, collegato al tasso programmato d’inflazione;
il secondo affidato ad un decreto ministeriale da emanarsi ogni triennio « in funzione del miglioramento tabellare previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ».
L’incremento sub a) mira, in maniera dinamica, all’adeguamento automatico RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio al costo RAGIONE_SOCIALEa vita, da computare sul suo ammontare originario, ed è annuale (c.d. adeguamento dinamico); quello sub b) incide, invece, proprio sul detto ammontare, che è modificato in relazione all’andamento RAGIONE_SOCIALEa contrattazione relativa al personale medico dipendente del SSN ogni tre anni « con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEa sanità, di concerto con i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘università e RAGIONE_SOCIALEa ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro » (c.d. adeguamento statico).
Come rileva l’ordinanza di rimessione, questo secondo tipo di adeguamento non è automaticamente correlato all’inflazione, ma rappresenta un modo per raccordare l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ai minimi retributivi fissati per i medici del SSN dalla contrattazione dei medici del SSN; ciò, però, attraverso un collegamento indiretto posto che quella contrattazione non può certo concernere le borse in questione, non attenendo esse ad un rapporto
di pubblico impiego, né comportare, per esse, gli stessi automatismi normativi previsti dalla legge n. 93 del 1983, essendo pur sempre la rideterminazione triennale affidata alla discrezionale valutazione del RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE e l’allora RAGIONE_SOCIALE.
Va ricordato che il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato abrogato dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (recante « Attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e RAGIONE_SOCIALEe direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE ), il quale tuttavia nel precedente comma 2 (come sostituito dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e poi dall’art. 1, comma 300, legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha disposto che « Fino all’anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ».
L’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio, aggiornato per il 1992 per effetto di una rivalutazione del 4,5% che lo ha portato a £ 22.466.540 (pari ad € 11.603,00) , non ha poi successivamente subito alcuna variazione, in virtù di una serie di disposizioni di blocco di cui qui conviene far rapida rassegna, su di esse concentrandosi la questione interpretativa posta dalla ordinanza interlocutoria.
8 . La prima è quella contenuta nell’art. 7, comma 5, d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (recante « Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali »), convertito in l. n. 438 del 1992, a tenore del quale « Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o RAGIONE_SOCIALE‘indennità di contingenza prevista per
il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura RAGIONE_SOCIALE‘anno 1992 ».
In funzione RAGIONE_SOCIALEa successiva esposizione è importante in proposito sin d’ora sottolineare che:
il d.l. n. 384 del 1992 è provvedimento normativo che, come può ricavarsi già dalla sua stessa rubrica, riguarda il pubblico impiego e non è pertanto direttamente riferibile al rapporto che si instaura, in base al d.lgs. n. 257 del 1991, tra le RAGIONE_SOCIALE e gli ammessi ai corsi di specializzazione in medicina che, come s’è già detto e come appresso tornerà a ribadirsi, ha natura privatistica e non è in alcun modo assimilabile a quello che costituisce specifico oggetto di detto intervento normativo;
il d.l. n. 384 del 1992 contiene, sempre nell’art. 7, ma al comma 1, altra disposizione che ha costituito, come si vedrà, termine di riferimento per una ricostruzione del contesto giuridico nei termini problematici evidenziati dalla ordinanza interlocutoria: tale norma prevede, per quanto interessa, che « Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base RAGIONE_SOCIALE accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1° gennaio 1994 … ».
Seguendo un ordine cronologico, la seconda disposizione di cui occorre tener conto è quella contenuta nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 ( Interventi correttivi di finanza pubblica ), art. 3, comma 36 ( Pubblico impiego ), a mente del quale « Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, commi 5 e 6, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ».
Sopravviene a questo punto la prima norma che consente un aggancio RAGIONE_SOCIALEa esposta normativa di blocco anche alle borse di studio
per gli specializzandi; tale è quella contenuta nella legge 28 dicembre 1995, n. 549 (« Misure di razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica »), all’ art. 1, comma 33, a tenore del quale: « Le disposizioni di cui all’art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall’art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ».
11. Seguono, quindi, nell’ordine (cronologico):
-legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( Misure di razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica ), art. 1 ( Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza ), comma 66, a mente del quale: « Le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996 dall’articolo 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999 »;
-legge 27 dicembre 1997, n. 449 ( Misure per la stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica ), art. 32 (Interventi di razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa spesa ), comma 12: « a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991 »;
-legge 23 dicembre 1999, n. 488 ( Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE legge finanziaria 2000 ), art. 22 ( Conferma RAGIONE_SOCIALEa disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita ): « Le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall’articolo 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 20002002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di specifiche funzioni »;
-legge 27 dicembre 2002, n. 289 , art. 36 ( Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita ): « Le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall’articolo 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall’articolo 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe indennità, dei compensi, RAGIONE_SOCIALEe gratifiche, RAGIONE_SOCIALE emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di specifiche
funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del RAGIONE_SOCIALE rimane consolidato nell’importo previsto dall’articolo 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni »;
-legge 23 dicembre 2005, n. 266 , art. 1, comma 212: « l’articolo 36 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall’articolo 3, comma 73, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008 ».
Il susseguirsi RAGIONE_SOCIALE esposti interventi normativi nell’arco di oltre dieci anni ha avuto inevitabile riflesso in un andamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza in argomento non alieno da iniziali incertezze, ma che nondimeno ha raggiunto negli ultimi anni approdi stabili.
Di tale evoluzione occorre a questo punto dar conto.
L’evoluzione giurisprudenziale .
Le prime pronunce RAGIONE_SOCIALEa S.C. che hanno affrontato la questione l’hanno risolta postulando, sulla base di argomenti tratti dalle sentenze n. 242 del 1999 e n. 432 del 1997 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (su cui appresso si tornerà, v. infra §§ 25, 26, 29 e 30 ), un pieno parallelismo tematico tra l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, da un lato, e i commi 1 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, dall’altro . Hanno, cioè, ritenuto, rispettivamente, il comma 1 di tale ultima disposizione riferibile alla prevista rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio e il comma 5 riferibile invece (solo) alla indicizzazione annuale. Sulla base di tale implicita premessa si sono dunque espresse nel senso che il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione
triennale, in base al disposto dall’art. 7, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 384 del 1992, dovesse ritenersi efficace per il solo biennio 1992/1993, in mancanza di specifiche disposizioni di proroga RAGIONE_SOCIALEa misura (disposizioni, invece, intervenute relativamente al blocco RAGIONE_SOCIALE‘indicizzazione annuale al costo RAGIONE_SOCIALEa vita).
Cass. Sez. L, n. 16385 del 17/06/2008, Rv. 603612 -01, così ha accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni -condannate in primo grado, con sentenza confermata in appello in parte qua , a corrispondere ai medici istanti le differenze da rideterminarsi tra quanto percepito e quanto spettante in virtù RAGIONE_SOCIALE adeguamenti (statico e dinamico) previsti dall’art. 6, comma 1, d. lgs. n. 257 del 2001 limitatamente a quanto di tali differenze era riferibile all’indicizzazione annuale, in quanto oggetto di iterati interventi di blocco che tale indicizzazione avevano escluso, nonché a quanto di esse era riferibile alla rideterminazione triennale, per tale ultima parte però fino a quella da compiersi nell’anno acc. 1992/93, non essendo stata per esse successivamente iterata la previsione di blocco.
Sulla stessa scia si pone la successiva Sez. L, n. 18562 del 29/10/2012, Rv. 624381 -01 (relativa a specializzandi che avevano seguito i corsi negli anni 1996/2000), che richiama il precedente del 2008 per concludere che « la rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa cennata remunerazione in conseguenza di nuovi accordi sindacali -anch’essa ‘bloccata’ fino al 31 dicembre 1993 dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/92 -non restava ‘bloccata’ successivamente alla suddetta data », sicché « per tale componente retributiva (…), a differenza RAGIONE_SOCIALE‘altra, il ‘blocco’ non si estendeva agli incrementi contrattuali -sindacali successivi al 31 dicembre 1993 » (pag. 10).
Analoga motivazione caratterizza Sez. L, n. 12624 del 18/06/2015, Rv. 635722 -01, con riguardo a medici che avevano frequentato i corsi di specializzazione in anni accademici compresi tra il 1995/96 e il 1998/99.
13. A distanza di dieci anni dalla prima RAGIONE_SOCIALEe ricordate pronunce la questione è stata riconsiderata da Cass. Sez. L n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 -01, sulla base di una più completa analisi del quadro normativo.
Diversi medici specializzandi avevano chiesto , tra l’altro e per quanto interessa in questa sede, « il riconoscimento del diritto alla indicizzazione annuale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio e alla sua rideterminazione triennale in relazione agli incrementi stipendiali previsti dal CCNL per i medici neoassunti del SSN (…) ».
A fronte del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, i medici appellanti (tutti iscritti a far tempo dall’anno accademico 1998/1999) proposero ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, che la Corte d’appello avesse: respinto la domanda volta all’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio al tasso programmato di inflazione con motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria; errato nell’omettere di distinguere il periodo 1992/1993, per il quale vigeva il blocco, dal periodo successivo, in relazione al quale il blocco era cessato e di tenere conto dei diversi meccanismi di adeguamento, invocando i principi affermati nella sentenza n. 18562 del 2012.
Il motivo venne rigettato.
Ribadito il principio, già più volte affermato in precedenza, secondo cui l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita per gli anni accademici successivi al 1992-1993 , e ciò in forza del comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. n. 384 del 1992 e successive conferme (v. § 45 RAGIONE_SOCIALEa sentenza), ha poi osservato (§§ 55-56), con riferimento alla questione che qui interessa RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale, che « il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6 c. 1 del D. Lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento
annuale del tasso programmato d’inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (c. 1). … Siffatta lettura trova conforto nella circostanza che l’intera quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell’importo pari a 315 miliardi di lire ».
Ha poi tratto ulteriore decisivo argomento dall’art. 36 c. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), rilevando come tale disposizione , richiamando il comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. n. 384 del 1992 e le successive norme di proroga, « contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe indennità, dei compensi, RAGIONE_SOCIALEe gratifiche, RAGIONE_SOCIALE emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita » da « applicarsi anche nel triennio 2003-2005 », stabilisca che « fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l’ammontare RAGIONE_SOCIALEe borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, a carico del RAGIONE_SOCIALE, rimane consolidato nell’importo previsto dall’articolo 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni » (§§ 57-58).
Ha concluso, quindi, nel senso che « a partire dal 1998 e sino al 2005 le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto dal c. 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del D. Lgs. n. 257 del 1991 » (§ 59).
Come può notarsi, nella pronuncia di Cass. n. 4449 del 2018 si fa riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997. La sentenza, tuttavia, non affronta esplicitamente -né aveva motivo di farlo, occupandosi
di corsi di specializzazione iniziati successivamente a quella data -la questione RAGIONE_SOCIALEa spettanza o meno RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione nel periodo anteriore, non coperto dal congelamento per altra via precedentemente ritenuto sulla base del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. n. 384 del 1992.
15. Si era posto, dunque, il problema se il principio affermato da Cass. n. 4449 del 2018 si ponesse in contrasto con quello affermato dalle ricordate pronunce RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro del 2008, 2012 e 2015 che, come s’è detto, sulla base RAGIONE_SOCIALEa disposizione da ultimo ricordata, avevano affermato che il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale da essa previsto, deve ritenersi efficace per il solo biennio 1992/1993.
Due coeve pronunce successive RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro (Sez. L, n. 16/07/2020, n. 15226; Sez. L., 15/07/2020, n. 15101) hanno escluso la sussistenza di un tale contrasto, per tal motivo respingendo la richiesta di rimettere la questione al vaglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
Hanno infatti osservato che, « se pur è vero che quest’ultimo incremento era stato riconosciuto (Cass. 18 giugno 2015, n. 12624, 29 ottobre 2012, n. 18562 e 17 giugno 2008, n. 16385), sul presupposto che il blocco RAGIONE_SOCIALE incrementi contrattuali non si fosse esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardasse il solo biennio 1992-1993, l’assunto è stato rivisto appunto da Cass. n. 4449/2018 cit., in considerazione non tanto di una diversa interpretazione, quanto piuttosto valorizzandosi una normativa riguardante almeno il periodo successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, l. 449/1997 (in cui ricadono le borse di studio oggetto di questa causa, che interessano gli anni dal 1999 al 2006) e non considerata da quei precedenti ».
Sta di fatto, però, che nelle successive numerosissime pronunce RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Prima, Terza e Lavoro, l’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, con l’ivi previsto consolidamento « in lire 315 miliardi » RAGIONE_SOCIALEa « quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al
finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio », viene ad assumere rilievo centrale e sostanzialmente esclusivo, quale ragione giustificatrice RAGIONE_SOCIALEa esclusione del diritto alla rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio.
Ciò con riferimento bensì, in molti casi, a corsi di specializzazione iniziati effettivamente in anni (anteriori al 2006 ma) successivi al 1998, in altri però senza alcuna precisazione circa il periodo di riferimento e talora, dunque, anche con (esplicito o implicito) riferimento a corsi di specializzazione frequentati in periodi in tutto o in parte compresi tra il 1994 ed il 1997.
A solo titolo di esempio, si considerino in tal senso, tra le molte altre, le seguenti pronunce:
-Sez. 6-3, n. 26240 del 16/10/2019, non massimata, pur premettendo (pag. 5) che, nel caso esaminato, « non si chiarisce neppure quali siano non solo le singole specializzazioni dei ricorrenti, ma anche il relativo tempo, non permettendo di apprezzare la conducenza RAGIONE_SOCIALEe deduzioni fondate sui tempi dei corsi di specializzazione », afferma che, « in ogni caso », le censure sono nel merito cassatorio prive di fondamento, il che si dice dunque anche di quella svolta con il secondo motivo, relativamente alla mancata indicizzazione annuale e alla omessa rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio, sul rilievo che « ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 (cfr., anche, di recente, Cass., 23/02/2018, n. 4449, Cass., 19/02/2019, n. 4809) » (precedenti, questi ultimi, che però tale principio affermavano entrambi con riferimento a corsi di specializzazione iniziati in anni successivi al 1998);
-Sez. 1, n. 36427 del 13/12/2022, non massimata, dichiara
inammissibile il ricorso di alcuni medici « specializzatisi negli anni accademici compresi tra il 1991 ed il 2006 », richiamando il precedente di Cass. n. 4449 del 2018, ma senza esplicitare, quanto alla seconda tipologia di adeguamento, la ragione del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, anche con riferimento alle borse di studio relative ad anni accademici anteriori al 1998;
-Sez. 1, n. 25664 del 04/09/2023, non massimata, dichiara inammissibile (anche) il motivo in punto di rideterminazione triennale, con riferimento a corsi di specializzazione compresi tra il 1993 e il 1999, ritenendo ormai « chiarito che l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio in parola non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto l’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (Cass., n. 4449 del 2018, cit., Cass., 20/05/2019, n. 13572, Cass., 18/10/2022, n. 30507) »;
-Sez. 3, n. 25319 del 28/08/2023, non massimata, richiama genericamente il blocco dei due adeguamenti (facendo menzione, per quello triennale, RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12), senza alcuna specificazione dei relativi periodi temporali (appare in tal senso significativo he l’unico precedente citato sul tema sia quello, di cui si è detto dianzi, di Cass. n. 36427 del 2022);
-Sez. 3, n. 35409 del 18/12/2023, non massimata afferma (sia pure in un obiter dictum ) l’insussistenza del diritto all’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio, sia annuale (in base al tasso di inflazione programmato) sia triennale, con generico riferimento agli ‘iscritti alle scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007’ (lett. a) e b) al punto 4.3. a pag. 10);
-Sez. L, n. 1230 RAGIONE_SOCIALE’11/01/2024, non massimata, ha cassato
con rinvio una sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano che aveva escluso che il blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale si estendesse ad epoca successiva al 31/12/1993, invocando il precedente di Cass. n. 4449 del 2018 e, dunque, sulla base del disposto del più volte citato art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, senza, peraltro, svolgere qualsivoglia considerazione circa il periodo ‘intermedio’ tra il 1994 e il 1998.
17. Nel confermare tale tendenza, un folto gruppo di recenti pronunce (ben quarantanove) è giunto infine ad argomentare la riferibilità del blocco RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale anche al periodo successivo al 31 dicembre 1993, sulla base di un lettura unitaria dei vari interventi in materia -quindi non solo sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997 ma anche sulla base RAGIONE_SOCIALE interventi di proroga del disposto di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. n. 384 del 1992 -visti nel loro complesso come indicativi RAGIONE_SOCIALEa volontà del legislatore di fissare la borsa di studio all’importo previsto per l’anno 1992 congelando ogni previsto adeguamento, senza distinzione tra adeguamento dinamico ( alias , indicizzazione annuale) e adeguamento statico ( alias , rideterminazione triennale agganciata alla contrattazione sindacale del settore RAGIONE_SOCIALEa sanità pubblica).
Si è osservato, infatti, che « le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, convertito nella l. n. 438 del 1992; l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66; RAGIONE_SOCIALEa l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; l. n. 488 del 1999, art. 22 e RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289 del 2002, art. 36) danno contezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la
riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale » (passaggio motivazionale, questo, leggibile per la prima volta in Cass. Sez. 6-3, n. 13572 del 20/05/2019 e poi ripetuto pressoché pedissequamente in ben quarantotto successivi arresti, tra cui, per citarne alcuni: Cass. Sez. 3, n. 8378 del 29/04/2020; Sez. 3, n. 17995 del 28/08/2020; Sez. 6 – 3, n. 18106 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, n. 29124 del 18/12/2020; Sez. L, n. 9104 del 01/04/2021; Sez. 6 -3, n. 27263 del 07/10/2021; Sez. 6 – L, n. 1287 del 17/01/2022; Sez. 6 – 1, n. 1821 del 20/01/2022; Sez. 3, nn. 9219-9220 del 22/03/2022; Sez. 3, n. 15139 del 12/05/2022; Sez. 3, n. 29311 del 07/10/2022; Sez. 6 – 3, nn. 30506-30507 del 18/10/2022; Sez. 3, n. 3234 del 02/02/2023; Sez. 3, n. 12702 del 10/05/2023; Sez. 3, n. 3867 e n. 4082 del 08/08/2023; Sez. 3, n. 16078 del 07/06/2023; Sez. 3, n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, n. 20043 del 13/07/2023; Sez. 3, n. 20692 del 17/07/2023; Sez. 1, nn. 28430, 28441, 28456, 28466 e 28496 del 12/10/2023; Sez. 1, nn. 28539, 28552, 28555 e 28565 del 13/10/2023; Sez. 3, n. 36591 del 30/12/2023; Sez. 3, nn. 3411, 3431 del 06/02/2024; Sez. 3, nn. 3546, 3555 del 07/02/2024; Sez. 3, n. 10023 del 12/04/2024; Sez. 3, n. 10628 del 19/04/2024).
Alla stessa conclusione giunge peraltro, seppure alla stregua di un percorso argomentativo più scarno, ma sempre valorizzando non solo l’art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 ma anche gli interventi di proroga del blocco disposto dal comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. n. 387 del 1992, anche Cass. Sez. L n. 18667 del 08/09/2020, nella cui motivazione si legge (§ 6.5) « l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento per effetto RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione triennale per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall’art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive); in particolare, quanto al periodo 1994 /1996 il protrarsi
del “blocco” di tale adeguamento risulta fondato sulla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 36, legge n. 537/1993 mentre, per i per i periodi successivi, sull’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 449 del 1997 che, con disposizione confermata dall’art. 36, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (v. tra le altre, Cass. n. 10052/2020, in motivazione, n.10050/ 2020, in motivazione, n. 8505/2020, n 4618/2020 in motivazione, n. 14809/2019, n. 13572/20019, n. 4809/2019, in motivazione, n. 15520/2018, in motivazione, 15293/2918, in motivazione, 4449/2018, n. 18670/2017) ».
VI. L’ordinanza di rimessione.
Individuata nei termini sopra esposti (v. supra § 4) la questione controversa e dopo aver puntualmente ricostruito la normativa rilevante, l’ordinanza di rimessione, passati in rassegna gli orientamenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, rileva che gli stessi, se non apertamente in contrasto tra loro, si mostrano non collimanti e -in qualche misura -ambigui, tanto da rendere opportuno l’intervento chiarificatore RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite.
In particolare, s econdo l’ordinanza interlocutoria occorre farsi carico (v. ordinanza, pag. 26):
–RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un possibile contrasto implicito tra Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018 (e le decisioni che ne hanno seguito totalmente le argomentazioni) e Cass., Sez. 6-3, n. 13572 del 20 maggio 2019 (e le pronunce che ne hanno accolto le conclusioni);
–RAGIONE_SOCIALEa difficoltà di distinzione fra rivalutazione dinamica annuale e rideterminazione statica triennale ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi;
–RAGIONE_SOCIALEe divergenze interpretative che potrebbero interessare il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992;
–RAGIONE_SOCIALEe problematiche concernenti l’individuazione di specifiche norme che interessino la rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEe borse di studio in esame per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997;
-del contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 432 del 16 dicembre 1997.
In definitiva, secondo il Collegio remittente, il problema si concentra sulla interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992 (v. supra § 8), dovendosi indagare se esso -insieme alle successive disposizioni che vi fanno richiamo -oltre a offrire la base normativa giustificativa del blocco RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento dinamico annuale dal 1994 al 2005, possa ritenersi applicabile anche alla rideterminazione statica triennale (cui, secondo la sentenza qui impugnata e secondo anche l’ordinanza interlocutoria, sembra essere propriamente dedicato, invece, il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo menzionato).
La tesi che il Collegio remittente mostra di preferire è quella che dà risposta negativa al quesito, osservandosi in particolare come, dalla sentenza n. 432 del 1997 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (su cui v. infra § 29), si ricavi che « le due tipologie di adeguamento » sono distintamente considerate e, quindi, debbono « essere oggetto di provvedimenti di sospensione ad hoc per ciascuna di esse », traendosi altresì conferma che « l’art. 7, comma 5, del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 438 del 1992 attenga alla sola rivalutazione annuale » (pag. 25 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza interlocutoria) .
Risposta ai quesiti: a) insussistenza di contrasto attuale nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe sezioni semplici.
Reputano queste Sezioni Unite che debba condividersi e darsi continuità all’indirizzo da ultimo affermatosi trasversalmente, e sulla base di assai numerose pronunce, nelle tre sezioni che hanno avuto modo di affrontare ripetutamente la questione (v. supra §§ 16-17).
Giova anzitutto evidenziare che intorno a tale orientamento
non è dato registrare un vero e proprio contrasto, potendosi esso piuttosto considerare il risultato di una graduale stratificazione RAGIONE_SOCIALE approdi nel tempo raggiunti dalla elaborazione giurisprudenziale, parallelamente alla evoluzione normativa, di cui le più recenti pronunce hanno evidentemente inteso cogliere una costante e unitaria ratio sottostante.
A guardare gli estremi di tale elaborazione può certo registrarsi un contrasto, solo diacronico però, tra il principio inizialmente affermatosi con le ricordate pronunce RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro del 2008, 2012 e 2015 e quello da ultimo ricordato.
Mentre le prime pronunce, facendo leva come visto (v. supra § 12) sulla distinta specifica previsione dedicata, nel comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, agli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, hanno ritenuto che la norma di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 7 cit. dovesse ritenersi correlabile solo alla componente dinamica (indicizzazione annuale) RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 RAGIONE_SOCIALEe borse di studio e non anche alla componente statica (rideterminazione triennale), e così di conseguenza anche le successive ripetute proroghe, i molto più numerosi arresti da ultimo ricordati hanno invece ritenuto che il detto comma 5, letto anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe numerose successive proroghe e del disposto di cui al pure più volte ricordato art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, fosse da ritenere espressivo, come detto, « RAGIONE_SOCIALE‘intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo RAGIONE_SOCIALEe singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie, la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale ».
A tale affermazione, però, come rende evidente il superiore
excursus , la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni semplici è pervenuta non alla stregua di un improvviso e radicale ripensamento RAGIONE_SOCIALE‘iniziale indirizzo, quanto piuttosto nell’intento di fornire una più compiuta veste argomentativa ad un approdo già di fatto comunque stabilizzatosi, a seguito di Cass. n. 4449 del 2018, nel senso RAGIONE_SOCIALE‘integrale congelamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio nell’importo inizialmente fissato, anche nella sua componente rapportata alla contrattazione sindacale.
Proprio l’arresto di Cass. n. 4449 del 2018 segna invero il passaggio tra una prima fase RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione giurisprudenziale, concentrata sulla isolata considerazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992 e 1, comma 33, l. n. 549 del 1995, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe pronunce di Corte cost. n. 432 del 1997 e n. 242 del 1999, e una seconda fase in cui la lettura di sistema viene necessariamente allargata anche alla previsione di cui all’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, ed a quella successiva confermativa di cui all’art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), che, nel disporre il « consolidamento » in Lire 315 miliardi RAGIONE_SOCIALEa quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio, è stata ritenuta tale da determinare anche il blocco RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento c.d. statico .
Ebbene, all’interno di tale second a fase non si registrano pronunce che si pongano frontalmente in contrasto con il principio affermato da Cass. n. 13572 del 2019 e dalle numerosissime pronunce conformi.
Se è vero che Cass. n. 4449 del 2018 fa espressamente riferimento al periodo compreso tra il 1998 ed il 2005 e che tale limitato riferimento temporale è rimarcato, come detto, da Cass. Sez. L n. 15226 e n. 15101 del 2020, per giungere alla conclusione che non vi era incompatibilità tra il principio affermato nel 2008, nel 2012
e nel 2015 e l’arresto del 2018 , è vero anche che in tutti e tre i casi, tuttavia, si è trattato di affermazioni che non hanno avuto incidenza diretta nel decisum , dal momento che le fattispecie allora scrutinate riguardavano tutte corsi di specializzazione iniziati nel 2008.
Il vero è che Cass. n. 4449 del 2018 ha operato un radicale cambio di prospettiva nell’approccio alla questione, basato su ll’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997. È vero che di tale norma essa ebbe a rimarcare il riferimento temporale al periodo successivo al 1998, il solo che in quella occasione veniva in considerazione, sta di fatto però che la nuova impostazione argomentativa da essa introdotta, fondata su un rilevante dato normativo in precedenza obliterato, ha via via condotto l’ elaborazione successiva, sollecitata dai casi concreti, ad assegnargli il ruolo anche di chiave di lettura per una rimeditata esegesi retrospettiva RAGIONE_SOCIALEe fonti normative succedutesi in materia.
VIII. (Segue): b) la natura del rapporto e sua rilevanza nella esegesi RAGIONE_SOCIALEe norme .
21. Ciò precisato, ed entrando ora in medias res , la risposta ai quesiti posti dall’ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro de ve muovere da un rilievo di fondo relativo alla natura del rapporto che sorge per effetto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 257 del 1991.
Al riguardo le Sezioni Unite intendono qui far proprio e ribadire il principio, già più volte affermato dalle Sezioni Semplici, secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge. Trattasi piuttosto di un rapporto di diritto privato come tale sottratto ai limiti ed ai vincoli di disciplina che sono invece propri del rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato, in ragione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza costituzionale sovraRAGIONE_SOCIALE dei diritti coinvolti.
e
Tale principio deve costituire imprescindibile chiave di lettura RAGIONE_SOCIALEa normativa di blocco sopra illustrata (che, varrà rammentare, riguarda anni notoriamente colpiti da grave crisi economica e finanziaria e dalle conseguenti pressanti esigenze di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica), per quanto di essa è riferibile anche alle borse di studio previste in favore dei medici specializzandi.
In proposito, deve anzitutto ulteriormente rimarcarsi che un riferimento diretto ed esplicito alle dette borse di studio è contenuto, per la prima volta, nell’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995 (v. supra § 10).
Il problema interpretativo posto dall’ordinanza interlocutoria nasce a ben vedere dalla tecnica redazionale adottata dai conditores di tale norma; questa invero, anziché prevedere direttamente il blocco, al 1992, di ogni tipo di aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio spettanti agli specializzandi, ha mutuato il proprio precetto dalla norma di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. n. 384 del 1992 (il comma 6, pure richiamato, riguarda « le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive RAGIONE_SOCIALE‘indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese » e non assume diretta rilevanza ai fini in discorso) e ciò mediante l’indicata necessità di interpretare il riferimento, ivi contenuto, alle indennità di qualsiasi genere come comprensivo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio di cui all’art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991.
Ne discende che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 549 del 1995 occorre muovere da una ricognizione del dato testuale proprio dall’art. 7 , comma 5, d.l. n. 384 del 1992, indicato nell’ordinanza di rimessione ad oggetto del problema interpretativo da essa posto.
La norma, giova ripetere, è così testualmente formulata:
« Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o RAGIONE_SOCIALE‘indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura RAGIONE_SOCIALE‘anno DATA_NASCITA ».
L’analisi logica RAGIONE_SOCIALEa proposizione normativa consente di distinguere, tra il soggetto (« Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere ») e il predicato (« sono corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura RAGIONE_SOCIALE‘anno 1992 »), due sintagmi aggettivali alternativi, volti essenzialmente a identificare in modo più specifico e circoscritto a quali tra le entità che costituiscono il soggetto RAGIONE_SOCIALEa frase è riferita l’azione descritta dal predicato.
Deve dunque trattarsi di « indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere » (soggetto) che:
siano « comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o RAGIONE_SOCIALE‘indennità di contingenza prevista per il settore privato » (primo sintagma aggettivale);
« o » che, in alternativa:
« siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita » (secondo sintagma aggettivale).
Appare dunque chiaro che, attraverso sia l’un a che l’altra aggettivazione, la norma intende riferirsi (e bloccare) tutti i meccanismi di adeguamento RAGIONE_SOCIALEa remunerazione (di qualsiasi tipo e denominazione) alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita. Tali invero sono: a) sia l’ indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n.
324; b) sia l’indennità di contingenza prevista per il settore privato; c) sia, naturalmente, qualsiasi altro meccanismo di rivalutazione in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita.
Appare tuttavia altrettanto chiaro che il tenore testuale RAGIONE_SOCIALEa norma non impone, di per sé, di leggerla nel senso che il blocco da essa disposto si riferisca solo ed esclusivamente all’adeguamento al costo RAGIONE_SOCIALEa vita attraverso meccanismi di automatica indicizzazione, lasciando dunque di per sé consentito un adeguamento RAGIONE_SOCIALEe stesse dettato da altri meccanismi. Al contrario, essendo il blocco congegnato proprio con riferimento alla « misura » RAGIONE_SOCIALEe dette indennità, compensi, etc., appare evidente che ciò che dalla norma è preso di mira non è il tipo di adeguamento, ma il risultato: quale che sia l’adeguamento previsto dalla legge, dai regolamenti o dalla contrattazione, sia esso automatico o meno, comunque non può condurre ad un importo (RAGIONE_SOCIALEe dette indennità, compensi, etc.) diverso da quello previsto per il 1992. Indicativo in tal senso anche il fatto che, mentre le ipotesi descritte attraverso il primo sintagma aggettivale (indennità etc., comprensive di « indennità integrativa speciale » o « indennità di contingenza» ) possono effettivamente considerarsi di indicizzazione automatica, quella descritta in alternativa dal secondo sintagma (indennità etc., « comunque rivalutabili ») è sul punto generica, nulla prevedendo circa il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa rivalutabilità. Non solo, dunque, la rivalutazione o indicizzazione automatica ma anche ogni altro diverso tipo di adeguamento non può operare per l’anno 1993 e ciò anche indipendentemente dalla fonte che tale adeguamento preveda.
25. Come s’è visto (v. supra § 12), i primi arresti in argomento attribuiscono invece alla citata norma, rapportata ex art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995 alle borse di studio, il più limitato scopo di blocco RAGIONE_SOCIALEa sola indicizzazione automatica prevista dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991.
Ciò sulla base RAGIONE_SOCIALEa interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992 accolta (in rapporto, però, alla retribuzione nel pubblico impiego) da Corte cost. n. 242 del 17 giugno 1999 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto comma 5 , sollevata dal Pretore di Torino in riferimento all’art. 36 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione (che ne sospettava la violazione in relazione ai dedotti effetti restrittivi sulla remunerazione RAGIONE_SOCIALEo straordinario dei ricorrenti, dipendenti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE).
Ha infatti in tale occasione rilevato la Corte RAGIONE_SOCIALEe leggi che « con il decreto-legge n. 384 del 1992 il legislatore si è prefisso di contenere la spesa pubblica agendo lungo due direttrici: da un lato, impedire la stipulazione di nuovi accordi economici collettivi; dall’altro, far cessare la crescita automatica RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni per effetto dei meccanismi di indicizzazione. Poiché tale crescita può avvenire in seguito a una nuova contrattazione o attraverso l’indicizzazione, il legislatore ha dunque mirato a precludere sia l’una che l’altra.
Tuttavia, mentre l’art. 7, comma 1, impeditivo di nuove contrattazioni, non è stato prorogato, lo è stato invece l’art. 7, comma 5, che si applicherà sino al 31 dicembre 1999. L’esame diacronico del “blocco”, determinato dalle norme sin qui esaminate, dimostra che il legislatore ha inteso inibire aumenti automatici RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, e non quelli contrattati ».
26. Detta pronuncia però, diversamente da quanto opinato dai citati più remoti arresti, non può considerarsi vincolante nel senso da essi prospettato.
Valgano in tal senso le seguenti considerazioni.
26.1. Come si ricava dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa citata sentenza, la Corte costituzionale non ritiene l’esposta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 5, d.l. cit. l’unica possibile alla luce del criterio letterale, ma la considera piuttosto come quella che, tra le altre possibili interpretazioni, consente di sottrarla al prospettato contrasto con la
Costituzione.
26.2. Quella RAGIONE_SOCIALEa Corte RAGIONE_SOCIALEe leggi è pur sempre interpretazione operata in funzione di un obiettivo specifico e limitato, quello cioè di escludere che la norma sottoposta a sindacato di costituzionalità potesse essere letta come volta a limitare il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, tutelato dall’art. 36 Cost. .
Ebbene, solo in tale direzione e in tali limiti l’interpretazione predetta è vincolante per il giudice comune.
Va in tal senso ricordato che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, « il vincolo che deriva, sia per il giudice a quo sia per tutti gli altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto, resa dalla Corte costituzionale, è soltanto negativo, consistente cioè nell’imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, così da non ledere la libertà dei giudici di interpretare ed applicare la legge (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, secondo comma, Cost.) e, conseguentemente, neppure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall’art. 65 RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giudiziario, non essendo preclusa la possibilità di seguire, nel processo a quo o in altri processi, “terze interpretazioni” ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi RAGIONE_SOCIALEo stesso processo a quo o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, sulla base RAGIONE_SOCIALEa interpretazione rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato » (Cass. Sez. U. n. 27986 del 16/12/2013).
26.3. Un siffatto vincolo negativo RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione fornita dalla Corte RAGIONE_SOCIALEe leggi è, pertanto, da escludere ai fini che occupano, per quanto già s’è detto (v. supra § 21) circa la natura del rapporto (di
mero diritto privato) nascente dalla iscrizione alle scuole di specializzazione, che rende ad esso inapplicabili l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa retribuzione (v. ex multis Cass. Sez. 3, n. 35409 del 2023; Sez. 1, n. 28552 del 2023; Sez. L. n. 9103 del 2021; Sez. L. n. 18670 del 2017; Sez. L. n. 20403 del 2009; Sez. L. n. 27481 del 2008).
27. Alla luce di tali premesse non può considerarsi lettura vincolata quella che riferisce la restrittiva interpretazione accolta dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi del comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 d.l. cit. anche a quanto di esso deve intendersi valere per le borse di studio di cui si discute, in virtù RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995.
Tale norma ─ la quale testualmente prevede (giova ricordare) che « Le disposizioni di cui all’art. 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall’art. 3, comma 36, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 » ─ concorre piuttosto ad evidenziare che ciò che RAGIONE_SOCIALEa norma autenticamente interpretata viene valorizzato, almeno ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE specializzandi, non è il riferimento all’indicizzazione o comunque al meccanismo di rivalutazione ma proprio l’ivi previsto « congelamento » RAGIONE_SOCIALE‘importo alla « misura prevista per il 1992 ».
28. Non può, dunque, essere condiviso il parallelismo postulato dalle prime ricordate pronunce RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro (v. supra § 12) tra l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, da un lato, e i commi 1 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, dall’altro, in virtù del quale si è ritenuto, rispettivamente, il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 riferibile alla
rideterminazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio e il comma 5 riferibile invece (solo) alla indicizzazione annuale.
Non può dubitarsi, infatti, che il blocco « sino al 31 dicembre 1993 » disposto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 384 del 1992 attiene espressamente solo alla « vigente disciplina » del pubblico impiego « emanata sulla base RAGIONE_SOCIALE accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni » e non è dunque riferibile ai rapporti non di lavoro relativi alla frequentazione dei corsi specialistici (cfr. Cass., Sez. 3, n. 22633 del 19/10/2020, in motivazione, pag. 39).
29. Né indicazioni vincolanti, in senso contrario, possono trarsi dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 432 del 1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, dal Pretore di Genova.
Con la sollevata q.l.c., il Pretore di Genova (al quale un medico si era rivolto al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto all’incremento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione) aveva censurat o l’indicata disposizione per contrasto con gli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., attribuendole natura non già interpretativa, bensì innovativa con efficacia retroattiva, dal momento che rendeva applicabile a un rapporto privatistico (quale quello che lega gli specializzandi all’RAGIONE_SOCIALE) una disciplina afferente ai rapporti di pubblico impiego, in tal modo incidendo sui giudizi già instaurati dai medici in misura penalizzante rispetto alle altre categorie di soggetti titolari di un rapporto di diritto privato con le pubbliche amministrazioni.
Nel rigettare la questione la Corte costituzionale ha rimarcato, con riferimento al parametro indicato dal remittente nell’art. 3 Cost., che:
-« l’ordinanza di rinvio, pur denunciando il carattere discriminatorio RAGIONE_SOCIALEa norma impugnata, non specifica in alcuna
maniera quali sarebbero gli altri soggetti che hanno con l’RAGIONE_SOCIALE un rapporto iure privatorum rispetto ai quali i medici specializzandi sarebbero gli unici a vedersi applicare una disciplina restrittiva, dettata per il comparto del pubblico impiego »;
-« l’identificazione del termine di riferimento comparativo è invece tanto più indefettibile in questa fattispecie, quanto più si considerino, da un lato, la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa posizione dei medici specializzandi e, dall’altro lato, la particolarità di quel periodo temporale in cui appare generalizzata la eliminazione di ogni altro analogo meccanismo di adeguamento automatico RAGIONE_SOCIALE emolumenti al costo RAGIONE_SOCIALEa vita »;
-« la norma impugnata … non persegue affatto l’intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione, ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica (sentenza n. 245 del 1997) e, inserendosi in un più ampio complesso di norme ispirate alla stessa ratio , adegua la loro situazione » al « diverso principio, generalizzatosi tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico … secondo il quale la difesa dall’aumento del costo RAGIONE_SOCIALEa vita è da affidarsi precipuamente alle dinamiche contrattuali, in particolar modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico. Sotto questo profilo, va rilevato che la legislazione vigente prevede per i medici specializzandi, pur nella peculiarità RAGIONE_SOCIALEa loro posizione, un meccanismo di collegamento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ai miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 6 del d.P.R. 8 agosto 1991, n. 257)» .
-« pertanto, la disposizione censurata, escludendo per le predette borse di studio, in via eccezionale e per un ristretto arco temporale, l’incremento automatico del tasso di inflazione, non appare affatto irragionevole o discriminatoria, ma invece si inserisce
in un ampio complesso di norme che perseguono, anche nel settore RAGIONE_SOCIALEa sanità, il fine di impedire, per lo stesso periodo di tempo, tutti gli incrementi retributivi conseguenziali ad automatismi stipendiali ».
30. Anche in tal caso non si è in presenza di una sentenza interpretativa di rigetto, che possa vincolare, nei limiti sopra detti, il giudice comune, dal momento che il prospettato contrasto con i parametri costituzionali individuati negli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost. è ritenuto infondato senza ricorrere ad una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma censurata diversa da quella qui accolta come idonea ad incidere su ogni tipo di adeguamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991.
Le considerazioni sopra riportate negli ultimi due alinea sono certo in quest’ultima direzione ma risultano meramente aggiuntive e non direttamente fondanti il giudizio di infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di l.c.; questo, infatti, riposa piuttosto sulla indicata mancanza di un tertium comparationis dal cui confronto possa desumersi l’asserita discriminazione RAGIONE_SOCIALEa situazione dei medici specializzandi, al qual riguardo appare anzi particolarmente significativa, in senso conforme al ragionamento che qui si sta svolgendo, la sottolineatura RAGIONE_SOCIALEa natura privatistica del rapporto tra i medici specializzandi e le RAGIONE_SOCIALE e, pur in tale ambito, RAGIONE_SOCIALEa « peculiarità RAGIONE_SOCIALEa posizione » dei medici specializzandi.
In ogni caso, la sentenza non si spinge ad indicare in che modo la disciplina censurata avrebbe potuto consentire l’operatività RAGIONE_SOCIALEa determinazione triennale RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio. Considera bensì la previsione di « un meccanismo di collegamento RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio ai miglioramenti stipendiali del personale medico dipendente dal RAGIONE_SOCIALE (art. 6 del d.P.R. 8 agosto 1991, n. 257) », ma non si spinge ad affrontare, anche perché non chiamata a farlo, il problema del se e in che termini tale meccanismo potesse considerarsi non inciso dalla normativa di blocco.
31. Ma sono soprattutto i successivi interventi normativi, ricordati dalle più recenti pronunce RAGIONE_SOCIALEe sezioni semplici sopra passate in rassegna (v. § 11), a palesare, anche in funzione per così dire retrospettiva, l’intenzione del legislatore di fermare l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio nella misura determinata per l’anno 1992.
Non solo continua a mancare alcuna espressa eccettuazione dall’iterato blocco RAGIONE_SOCIALE adeguamenti di quelli correlati alle dinamiche contrattuali del personale del S.S.N., ma al contrario diversi indici anche di tipo lessicale depongono per la considerazione quale oggetto del blocco di ogni tipo di adeguamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio.
Certamente indicativo in tal senso è il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 12, legge n. 447 del 1997 (« A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991 »), atteso che, da un lato, l’esigenza di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa è fissata attraverso il previsto « consolidamento » in lire 315 miliardi RAGIONE_SOCIALEa quota del RAGIONE_SOCIALE destinata al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio , dall’altro, si prevede espressamente che, di conseguenza, non potranno applicarsi « gli aggiornamenti di cui all’articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991 », senza alcuna distinzione tra i due tipi di adeguamento ivi previsti (indicizzazione annuale e rideterminazione triennale): distinzione non ricavabile né dal termine usato (il generico « aggiornamento », lessicalmente riferibile sia all’uno che all’altro ), né dal riferimento alla fonte normativa, per entrambi rappresentata dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 2001.
Analogamente deve dirsi quanto all ‘ art. 36 legge 27 dicembre
2002, n. 289, a mente del quale « Le disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall’articolo 1, commi 66 e 67, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall’articolo 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe indennità, dei compensi, RAGIONE_SOCIALEe gratifiche, RAGIONE_SOCIALE emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l’espletamento di particolari incarichi e per l’esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del RAGIONE_SOCIALE rimane consolidato nell’importo previsto dall’articolo 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».
Appare invero significativo che la norma per la prima volta associ esplicitamente, in quanto strumenti convergenti allo stesso fine, la norma di cui a ll’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992 , al « consolidamento », nell’importo fissato dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, RAGIONE_SOCIALEe risorse del RAGIONE_SOCIALE da destinare al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio.
32. Esplicita in tal senso è poi, come rimarca nel proprio ricorso la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, la relazione illustrativa alla legge finanziaria n. 266/2005, che , con l’art. 1, comma 212, ha reiterato gli effetti
RAGIONE_SOCIALE‘articolo 36 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 289/2002 anche per il triennio 2006/2008; in essa si legge, infatti: « La disposizione … per contenere la spesa connessa alla formazione dei medici specialisti, conferma, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro, l’anzidetto blocco sulle misure RAGIONE_SOCIALEe borse di studio (per le quali si conferma quindi l’impossibilità di procedere alle rideterminazioni annuali e triennali di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991), congelando la spesa complessiva per la stessa a carico del RAGIONE_SOCIALE nell’importo fissato dall’art. 32, comma 12, RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 449/1997 ».
IX. (Segue): c) argomento di carattere logico.
Le conclusioni cui conduce l’analisi fin qui condotta sono , infine, avvalorate da una considerazione di carattere insieme testuale e logico.
Come s’è già evidenziato, l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 descrive così il previsto meccanismo di «rideterminazione triennale»: « a partire dal 1° gennaio 1992 » l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio « è rideterminato, ogni triennio », « in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE ».
Già s’è detto (v. supra , § 5) che la previsione non autorizza alcun automatismo , né fonda di per sé l’esistenza di un diritto di credito liquido ed esigibile immediatamente azionabile, essendo pur sempre la rideterminazione triennale affidata ad un provvedimento del RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE e l’allora RAGIONE_SOCIALE.
Quel che importa piuttosto qui rimarcare è, da un lato, la cadenza triennale (« a partire dal 1° gennaio 1992 ») indicata per il compiersi RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione, dall’altro, la logica RAGIONE_SOCIALE‘istituto che è quell a di aggiornare l’importo RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio « in funzione » dei
miglioramenti stipendiali eventualmente intervenuti, per effetto RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE, nel triennio precedente: vale a dire in rapporto con detti miglioramenti, senza che però di tale rapporto sia indicata alcuna fissa e predeterminata regola operativa.
Data la decorrenza indicata (1° gennaio 1992) il primo triennio venne a scadere il 31 dicembre 1994 e, di conseguenza, la prima rideterminazione, da valere per il triennio successivo, RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio avrebbe dovuto farsi il (o comunque a decorrere dal) 1° gennaio 1995. Ciò, però, a condizione che nel triennio precedente (1992 -1994) fosse intervenuto l’ipotizzato miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale presupposto, nella specie, è mancato o di esso, comunque, non è stata offerta alcuna allegazione e prova.
Per effetto del blocco RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva (o comunque RAGIONE_SOCIALEa sua efficacia) disposto come visto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 384 del 1992, nel triennio precedente non risulta intervenuto alcun mutamento del parametro di riferimento, e ciò indipendentemente dal fatto che il limite temporale fissato da detta disposizione fosse individuato nel 31 dicembre 1993.
Il primo rinnovo contrattuale successivo a detta disposizione, con effetti migliorativi anche sul trattamento economico, risulta intervenuto il 5 dicembre 1996 (C.C.L.N. RAGIONE_SOCIALE‘ Area RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE).
Secondo la logica che si è detto sottesa al meccanismo in parola, il miglioramento stipendiale tabellare minimo apportato da tale accordo, in quanto intervenuto nel triennio 1995-1997, avrebbe potuto costituire la base di una rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe borse di studio, ai sensi del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, solo per il triennio successivo 1998-2000.
A bloccare quest’ultima rideterminazione è , però, intervenuta la vista norma di cui all’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, con effetti poi successivamente prorogati, senza soluzione di continuità, fino al termine di efficacia RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n. 257 del 1991.
Se ne può dedurre che l’indicazione, in detta disposizione, RAGIONE_SOCIALEa data del 1° gennaio 1998 come decorrenza RAGIONE_SOCIALE‘ivi disposto « consolidamento » RAGIONE_SOCIALEe risorse destinabili al finanziamento RAGIONE_SOCIALEe borse di studio, lungi dal potersi attribuire a involontaria lacuna normativa o, addirittura, alla implicita volontà di consentire il dispiegarsi RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa borsa di studio per gli anni anteriori, si spiega agevolmente proprio in relazione al fatto che, in base al meccanismo dettato dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 e RAGIONE_SOCIALEa mancanza di mutamenti nel parametro di riferimento nel triennio 1° gennaio 1992 -31 dicembre 1994, solo a quella data (1° gennaio 1998) si sarebbe potuto e dovuto provvedere alla prevista rideterminazione.
X. Conclusioni.
34. In continuità, dunque, con il più recente e consolidato indirizzo RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe sezioni semplici, va affermato il seguente principio di diritto: « l’importo RAGIONE_SOCIALEe borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo RAGIONE_SOCIALEa vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, da ll’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995; dall’ art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall’ art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall’ art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall’ art. 22 l. n. 488 del 1999 ; dall’ art. 36 l. n. 289 del 2002 ».
XI. Scrutinio dei motivi di ricorso.
35 . La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, avendo riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE appellanti, odierni resistenti, alla rideterminazione triennale, ha evidentemente adottato una regola di giudizio in contrasto con l’esposto principio ed è pertanto incors a nell’ error iuris denunciato da entrambi i ricorrenti.
In accoglimento, dunque, in parte qua , di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata deve essere cassata, restando assorbito l’esame del secondo motivo del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande formulate in primo grado dai dottori COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avuto riguardo alla complessità del quadro normativo di riferimento, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello nonché di quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e l’unico motivo del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; decidendo nel merito, rigetta le domande proposte, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dai dottori COGNOME NOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Compensa integralmente le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite