Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 19976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 19976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27779/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
RAGIONE_SOCIALE, COMITATO PER LA TENUTA ALBO SPECIALE
-intimati-
avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 177/2022 depositata il 17.10.2022. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.7.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 . Il ricorrente AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha impugnato per cassazione con ricorso notificato il 23.11.2022 la sentenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 177/2022, notificata via p.e.c. il 24.10.2022, con la quale è stato definito il giudizio n. 342/2019, avente ad oggetto il riconoscimento del possesso dei requisiti per la partecipazione al corso propedeutico all’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abilitati al RAGIONE_SOCIALE dinanzi alle giurisdizioni superiori.
In punto di fatto il ricorrente ha esposto quanto segue:
il 3.7.2018 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE dinanzi alle giurisdizioni superiori («Corso RAGIONE_SOCIALE 2018»), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 31.12.2012, n. 247 con termine di scadenza per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda al 2.8.2018;
l’art. 1 del bando prevedeva che « sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2 e abbiano superato la prova di accesso di cui all’articolo 4 del presente Bando »;
il comma 2, alla lettera a), prevedeva, tra gli altri requisiti, l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE da almeno otto anni;
lAVV_NOTAIOAVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME aveva maturato detto requisito in data 15.7.2018, quindi prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande di ammissione;
in data 27.9.2018 era stato pubblicato l’elenco RAGIONE_SOCIALE ammessi al corso a seguito del superamento RAGIONE_SOCIALEa prova di accesso RAGIONE_SOCIALEsi il 15.9.2018, tra i quali risultava l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
in data 18.10.2018 il ricorrente aveva consegnato alla RAGIONE_SOCIALE, la distinta di versamento di € 500,00 e la documentazione propedeutica all’iscrizione al corso, comprensiva di certificato rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE, attestante che « l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, nato a CARBALLINO (SPAGNA) il DATA_NASCITA, è iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE, Sezione RAGIONE_SOCIALE d.lgs. 96/2001 dal 15/07/2010, con passaggio all’RAGIONE_SOCIALE Ordinario l’8/01/2015. …. Si rilascia il presente certificato, a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato, per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE dinanzi alle giurisdizioni Superiori, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2. RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247 »;
a seguito RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al corso e al superamento RAGIONE_SOCIALEa verifica finale di idoneità, il ricorrente, con provvedimento del Presidente del CNF del 29.4.2019, era stato inserito, nell’elenco RAGIONE_SOCIALE aventi diritto alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda per l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
in data 8.5.2019, l’AVV_NOTAIO aveva presentato al RAGIONE_SOCIALE l’istanza di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, debitamente compilata e corredata;
in data 20.6.2019 era pervenuta al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 241/1990 contenente l’avviso che il CNF intendeva avviare procedimento di annullamento in autotutela « a) del provvedimento di ammissione al corso propedeutico ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE dinanzi alle giurisdizioni superiori e b) del provvedimento con il quale il
Presidente del RAGIONE_SOCIALE ha approvato l’elenco RAGIONE_SOCIALE aventi diritto alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda per l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE dinanzi alle giurisdizioni superiori »;
il CNF aveva motivato la sua intenzione di annullare i provvedimenti con il riferimento al fatto che « all’esito RAGIONE_SOCIALEe verifiche effettuate da questa Amministrazione, risulta che Ella non è in possesso del requisito RAGIONE_SOCIALE otto anni di anzianità di iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prescritto dall’art. 22, comma 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/12» e che « Contrariamente a quanto dichiarato nella Sua domanda di ammissione, risulta che Ella abbia maturato l’anzianità di iscrizione a partire dal 08/01/2015 »;
in data 26.6.2019 il ricorrente aveva trasmesso al RAGIONE_SOCIALE le proprie osservazioni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 241/1990;
in data 10.9.2019, trascorsi oltre 90 giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente aveva presentato ricorso al CNF in sede giurisdizionale contro il silenzio serbato dal RAGIONE_SOCIALE;
in data 15.10.2019, a seguito RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione il 2.10.2019 RAGIONE_SOCIALEe sentenze gemelle del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 11477/2019 e 11487/2019, con le quali erano stati respinti i ricorsi 2415/2016 e 2416/2016, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME aveva inviato al RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE una nuova memoria con ulteriori ragioni a supporto del diritto all’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
in data 15.11.2019 il RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ammessi al RAGIONE_SOCIALE avanti la Corte Suprema di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori aveva deliberato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza per l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presentata dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in data 8.5.2019;
in data 9.12.2019, il ricorrente aveva inviato al RAGIONE_SOCIALE, richiesta di revoca in autotutela del provvedimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 21quinquies , L. 241/1990, rimasta inevasa;
in data 16.12.2019, l’AVV_NOTAIO aveva proposto ricorso innanzi al RAGIONE_SOCIALE in sede giurisdizionale, per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa delibera adottata dal RAGIONE_SOCIALE il 15.11.2019;
nella seduta amministrativa del RAGIONE_SOCIALE del 14.6.2019, con delibera immediatamente esecutiva, era stato modificato l’art. 1, comma 1, del Regolamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1 del 20.11.2015, e laddove precedentemente era richiesta l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE da otto anni ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione alla frequentazione del corso organizzato dal RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, propedeutico all’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, diventavano necessari otto anni di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o all’elenco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di enti pubblici;
la suddetta modifica del regolamento era stata disposta dal RAGIONE_SOCIALE immediatamente dopo la presentazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO l’8.5.2019 RAGIONE_SOCIALEa domanda di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché, immediatamente prima RAGIONE_SOCIALE‘invio al medesimo da parte del RAGIONE_SOCIALE, in data 20.6.2019, RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione all’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
in data 22.10.2019 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando 2019 per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE dinanzi alle Giurisdizioni superiori, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 31.12.2012, n. 247 (Corso RAGIONE_SOCIALE 2019), nel quale era prevista, tra i requisiti di ammissione, all’art. 1,
lettera a), l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di enti pubblici da almeno otto anni:
AVV_NOTAIO aveva presentato ricorso al CNF in sede giurisdizionale (definito solo dopo tre anni con la sentenza oggi impugnata) e si era comunque rivolto al TAR Lazio-RAGIONE_SOCIALE, con ricorso del 20.11.2019 per sentire accogliere la domanda di partecipazione al nuovo corso indetto con il Bando 2019, con lo scopo di ottenere una decisione da parte di un giudice terzo sulla denunciata illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sua esclusione dalla partecipazione al corso, nonché conseguentemente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in caso di proficuo superamento, perché ritenuto non in possesso del requisito di otto anni di anzianità di iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il 21.11.2019 il TAR aveva accolto la domanda di misure cautelari al fine di consentire la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di partecipazione al corso;
in data 28.10.2020 il ricorso era stato definito con la sentenza n. 11004/2020 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio aveva accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato gli atti impugnati;
in data 22.12.2020 il CNF aveva depositato presso il RAGIONE_SOCIALE di Stato ricorso in appello contro la sentenza 11004/2020 del TAR Lazio;
in data 25.1.2021 il difensore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO aveva depositato presso il RAGIONE_SOCIALE di Stato memoria difensiva con la quale chiedeva la conferma RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza del TAR Lazio, nonché, nell’eventualità che il RAGIONE_SOCIALE di Stato nutrisse qualche dubbio riguardo la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, chiedeva di sollevare tre questioni pregiudiziali ex art. 267 T.F.U.E. alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, affinché la stessa determinasse se l’interpretazione data dal
CNF fosse conformi ai principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE), nonché ai principi di non discriminazione, come attuati dalle Direttive 98/5/CE e 2005/36/CE, quindi se fosse discriminatorio e contrario ai principi comunitari l’eventuale diniego di iscrizione di un AVV_NOTAIO comunitario integrato, nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE abilitati a patrocinare innanzi alle corti supreme, da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità nazionale competente, motivata esclusivamente dalla mancanza del requisito di otto anni di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, se lo stesso in data posteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 comma 2 del d.lgs. n. 96/2001, a opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 co. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 167/2017 abbia « lodevolmente e proficuamente frequentato la RAGIONE_SOCIALE » e superato l’esame finale di idoneità;
in data 28.6.2021, il RAGIONE_SOCIALE di Stato con la sentenza 4896/2021 ha accolto il ricorso proposto dal CNF, e ha respinto il ricorso di primo grado.
Il CNF nel provvedimento impugnato ha esordito affrontando la prima censura svolta dal ricorrente. Con essa l’AVV_NOTAIO aveva sostenuto la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE in virtù RAGIONE_SOCIALEa diretta applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012 e aveva affermato che si poteva considerare maturato il requisito RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di otto anni cumulando l’anzianità di iscrizione come AVV_NOTAIO stabilito e l’anzianità di iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE‘integrazione.
A tale riguardo il RAGIONE_SOCIALE ha ricordato che gli RAGIONE_SOCIALE Stabiliti sono iscritti in una apposita « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » conRAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE, che produce effetti diversi rispetto all’iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE ordinaria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sia all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALE forense, sia in relazione al tipo di attività RAGIONE_SOCIALE che può essere esercitata: infatti, a conferma
di ciò, è pacifico che le diverse anzianità non possono essere oggetto di cumulo, tantomeno ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
L’anzianità di iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è stata riRAGIONE_SOCIALE cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito di « integrazione », in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per l’AVV_NOTAIO stabilito, il titolo di AVV_NOTAIO per l’iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Il CNF ha quindi esaminato la seconda deduzione svolta dal ricorrente circa la sussistenza del requisito per l’iscrizione anche in virtù RAGIONE_SOCIALEa diversa previsione di cui all’art. 9 del d.lgs. 96/2001, che riconosce all’AVV_NOTAIO stabilito la possibilità di iscriversi in una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed esercitare il RAGIONE_SOCIALE dinanzi alle giurisdizioni superiori con il titolo RAGIONE_SOCIALE di origine e sulla base di intesa con un AVV_NOTAIO iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il CNF, si trattava di un percorso totalmente diverso da quello di cui all’articolo 22 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE. In virtù RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione ordinaria all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, infatti, l’AVV_NOTAIO può esercitare con piena facoltà dinanzi alle giurisdizioni superiori e spendendo il titolo di AVV_NOTAIO. In virtù, invece, RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 96/2001, l’AVV_NOTAIO stabilito potrà sì esercitare dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma con il titolo RAGIONE_SOCIALE di origine e come AVV_NOTAIO stabilito (dunque d’intesa con un professionista iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Coerentemente con tale diversa forma di RAGIONE_SOCIALE, l’anzianità che rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è già una iscrizione in Albi italiani, bensì soltanto una anzianità « di esercizio »: l’AVV_NOTAIO stabilito deve infatti dimostrare di aver svolto la professione per almeno otto anni, ivi compresi eventualmente gli anni di professione esercitata come « stabilito semplice » in Italia e inoltre deve aver frequentato la RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, mentre il percorso di cui all’articolo 22 è riservato agli RAGIONE_SOCIALE iscritti da almeno otto anni nella RAGIONE_SOCIALE ordinaria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il percorso di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 96/2001 è riservato agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda, era AVV_NOTAIO iscritto nella RAGIONE_SOCIALE ordinaria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a seguito di integrazione, sicché non poteva più accedere alla ridetta procedura RAGIONE_SOCIALE riservata agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il Procuratore generale non ha presentato conclusioni.
In data 27.6.2024 con memoria ex art.380bis c.p.c. il ricorrente ha dato atto di aver presentato in data 8.2.2023 una nuova istanza al RAGIONE_SOCIALE per richiedere l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALEa sua partecipazione al corso 2018-2019 e del superamento RAGIONE_SOCIALE‘esame finale, che era stata accolta dal RAGIONE_SOCIALE con delibera del 24.3.2023.
Il ricorrente ha sottolineato che era stato così riconosciuto il suo diritto a partecipare al corso 2018 e a essere iscritto all’RAGIONE_SOCIALE per aver frequentato il corso ed avere superato l’esame nel maggio 2019, azionato nel presente giudizio; ha chiesto conseguentemente che sia dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e ha insistito per la condanna del CNF alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese, alla stregua del criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato, emesso in data 15.11.2019 dal RAGIONE_SOCIALE, ha negato l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte di
Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori, nonostante il proficuo svolgimento e superamento del corso per l’accesso di cui all’articolo 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012, in quanto difettava ab origine il requisito RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di otto anni prescritto dalla medesima disposizione. Ciò perché l’AVV_NOTAIO era iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tenuto dal COA di RAGIONE_SOCIALE solo dal 2015, mentre era stato in precedenza (sino al 2015) iscritto nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE « RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » del medesimo RAGIONE_SOCIALE.
6.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 22, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247/2012. Secondo il ricorrente, la legge 247/2012, all’art. 2 non esige otto anni di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per poter partecipare al corso e per poter poi essere iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE davanti alle giurisdizioni superiori ma, semplicemente, otto anni di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE; ivi compresi, in quanto non esclusi, gli anni di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE in qualità di AVV_NOTAIO stabilito.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 2, d.lgs. 96/2001, nonché la violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE). Il ricorrente si duole che gli sia stata preclusa l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto non avrebbe maturato otto anni di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonostante abbia esercitato la professione per oltre dodici anni sia in Spagna (dal 1.6.2010) sia in Italia (dal 15.7.2010 come AVV_NOTAIO stabilito e dal 8.1.2005 iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Perciò l’esclusione dall’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE dinanzi alle giurisdizioni superiori costituirebbe una violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 TFUE), alla cui osservanza la Repubblica è RAGIONE_SOCIALE (anche) dall’art. 117, I comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione .
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia eccesso di potere ex art. 36, comma 6, L. 247/2012 del CNF in sede giurisdizionale per applicazione di una normativa regolamentare e contra legem successiva a quella vigente nel momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in violazione del principio tempus regit actum e in violazione di una interpretazione normativa conforme al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea. Il ricorrente lamenta che il CNF in sede giurisdizionale abbia deciso il ricorso con la sentenza impugnata facendo sua l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa L. 247/2012, espressa nel regolamento applicativo come modificato in data 14.6.2019, mentre la richiesta di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presentata dall’AVV_NOTAIO in data 8.5.2022 ( rectius 2018) era precedente e andava valutata alla luce del precedente regolamento; inoltre, la sentenza sarebbe stata emessa in violazione di una interpretazione normativa conforme al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea. Infatti, tutti i principi interpretativi sostenuti nel presente ricorso sono stati accolti dal TAR Lazio-RAGIONE_SOCIALE con la sentenza 11004/2020 relativa al ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO contro il diniego RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione al Corso indetto dal RAGIONE_SOCIALE con il bando 2019 già in applicazione del Regolamento del CNF modificato e dichiarato dal TAR illegittimo.
6.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 6, RAGIONE_SOCIALEa legge 247/2012 da parte del RAGIONE_SOCIALE in sede giurisdizionale per lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento nell’operato RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione. Il ricorrente fa leva sul suo affidamento nel corretto operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale ente organizzatore del Corso 2018, che traeva origine sin dal 18.10.2018, giorno in cui il ricorrente ha consegnato il certificato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 4 ottobre 2018 sicché nessuna ignoranza era ipotizzabile in capo alla RAGIONE_SOCIALE che lo aveva ammesso la partecipazione al corso.
7. La memoria di parte ricorrente ex art.380bis è stata depositata il 27.6.2024 e quindi in termini.
Indubbiamente la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere può essere documentata ex art.372 c.p.c.
L’art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso purché riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti. (Sez. 2, n. 3934 del 29.2.2016).
I documenti allegati alla memoria (istanza di iscrizione del 8.2023 e nota del CNF del 24.3.2023) invece non sono stati depositati nel termine previsto dall’art.372, comma 2, c.p.c. ossia 15 giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio (24 giugno 2024).
I termini ex art.372 e 380bis c.p.c. sono sfalsati, e non a caso, ma per consentire l’interlocuzione alla controparte con memoria. In questo caso la controparte non è costituita ma vi è pur sempre il contraddittorio con il Procuratore generale presso la Corte.
La tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione non consente la rilevazione RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere per effetto RAGIONE_SOCIALEa conseguita iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che a dire del ricorrente è stata disposta in forza RAGIONE_SOCIALEa domanda di iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘8.2.2023 e RAGIONE_SOCIALEa sintetica nota 24.3.2023 del CNF, che a tale domanda si riferisce per relationem, sulla base RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al corso 2018-2019.
Infatti il «bene RAGIONE_SOCIALEa vita», oggetto di controversia, sarebbe stato nelle more conseguito dal ricorrente; le conclusioni rassegnate dal ricorrente erano infatti: « ordinare al RAGIONE_SOCIALE di
procedere all’iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME nel suddetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 2) in subordine, qualora codesta Ecc.ma Corte ritenga che l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vada fatta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, considerato che nel caso di specie, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha superato il periodo di stabilimento, con la conseguente integrazione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in data 8 gennaio 2015), e che egli ha frequentato il Corso ‘RAGIONE_SOCIALE 2018′ e superato la relativa prova finale, di ordinare al RAGIONE_SOCIALE di effettuare l’iscrizione in detto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in modo pieno e senza alcuna limitazione, per tutti i motivi esposti nel ricorso ».
Cionondimeno, pur ritenuto tardivo il deposito dei documenti a supporto e conseguentemente indimostrata l’avvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, la Corte coglie nella richiesta del ricorrente, pur non ritualmente e tempestivamente documentata, una inequivocabile manifestazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.
Ne consegue la dichiarazione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato RAGIONE_SOCIALE, non può comportare la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento RAGIONE_SOCIALEa situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ma anche successivamente
fino alla decisione RAGIONE_SOCIALEa causa. (Sez. L, n. 25625 del 12.11.2020; Sez. 1, n. 15980 del 14.7.2006; vedasi anche Sez. U, n. 13701 del 22.7.2004).
Diversamente da quanto richiesto dal ricorrente, le spese devono essere compensate, disattesa la richiesta RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO di attribuzione sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza virtuale, sia alla luce di tutto quanto sopra esposto in tema di inammissibilità sopravvenuta, sia in considerazione del precedente di questa Corte (Sez. U, n. 5306 del 28.2.2024).
Queste Sezioni Unite, infatti, si sono recentemente occupate di una analoga questione, sia pur con riferimento al c.d. «terzo canale» di accesso all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma sulla base di principi suscettibili di applicazione anche con riferimento al c.d. «secondo canale» che rilevava nel caso di specie.
È stato allora affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE ammessi al RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, che presuppongono titoli diversi.
In quel caso si trattava per l’appunto di una richiesta di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE davanti alle giurisdizioni superiori, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, il quale, in via transitoria, consente l’iscrizione a coloro che abbiano maturato i requisiti secondo la normativa previgente (esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione per almeno dodici anni davanti a corti d’appello e tribunali, ex art. 33 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934) entro un certo numero di anni
(inizialmente tre, poi divenuti undici) dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa nuova legge RAGIONE_SOCIALE.
Anche in quel caso il ricorso poneva la questione se l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito di intervenuta integrazione, di un AVV_NOTAIO precedentemente iscritto nella RAGIONE_SOCIALE, di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, comportasse o meno il cumulo RAGIONE_SOCIALEa relativa anzianità di iscrizione ai fini RAGIONE_SOCIALEa maturazione del requisito di anzianità di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione necessario per l’accesso all’RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto dispone l’art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012.
Queste Sezioni Unite, in questa differente prospettiva attinente alla lettera c), hanno ritenuto rispondente alla disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, e coerente con la sua ratio , che non si tenga conto RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE svolta spendendo il titolo acquisito nello Stato di origine, trattandosi di attività ontologicamente diversa da quella che si svolge a seguito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non assimilabile a questa.
La ratio del sistema, in particolare, è stata colta nel considerare il passaggio dallo status di AVV_NOTAIO stabilito allo status di AVV_NOTAIO integrato: l’AVV_NOTAIO integrato è quello che ha acquisito tutte le conoscenze legate alle peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento (diverso da quello in cui ha acquisito il titolo) per poter esercitare, al pari di un AVV_NOTAIO che abbia acquisito il titolo in Italia, la professione. Pertanto l’anzianità di iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è stata cumulabile con l’anzianità di iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito di « integrazione », proprio in virtù del fatto che le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, che presuppongono titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di AVV_NOTAIO per l’iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, non
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato». (Sez. 5 , n. 31732 del 7.12.2018). Si è detto altresì che la norma citata RAGIONE_SOCIALE‘art.13, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6 – 1, n. 23175 del 12.11.2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara la sopravvenuta inammissibilità del ricorso e compensa le spese processuali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite