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Offerta fuori sede, intermediari finanziari

Offerta fuori sede, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati.

Pubblicato il 09 October 2022 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Onorario dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1315/2022 pubblicata il 16/09/2022

Nella causa civile iscritta al n. 3499 del RGAC dell’anno 2013 vertente tra

XXX (C.F.) rappresentato e difeso dall’avv.

– attore – contro

YYY S.p.a. (P.I.), in persona del legale rappresentante p.t.

-convenuta – Oggetto: risarcimento danno contrattuale

 

Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare ex art. 83 comma 7 lett. h) del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, così come convertito dalla legge n. 27/2020, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 15.04.2022 – è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Parte attrice ha narrato di avere sottoscritto – in data 21 marzo 2008 – l’acquisto di 50 certificates del prodotto finanziario denominato “***” emesso dalla ***, per un valore pari ad € 50.000,00, collocati dall’odierna parte convenuta tramite il promotore ***.

Ha lamentato che alla scadenza del contratto gli è stato restituito l’importo di € 26.303,91 con una perdita rispetto al capitale investito di € 23.694,09.

Ha, pertanto, chiesto di accertare e dichiarare la nullità dell’acquisto del citato prodotto finanziario collocato da YYY S.p.A. e di tutti gli effetti contrattuali prodromici e successivi, per la violazione di norme imperative consistenti nel mancato utilizzo di un promotore finanziario; condannare YYY S.p.A. alla restituzione della somma di Euro 23.694,09 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; Condannare YYY S.p.A. al risarcimento del danno per equivalente, pari alla perdita del capital investito di Euro 23.694,09, e al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall’attore per il mancato investimento delle somme de quibus in titoli di Stato; condannare YYY S.p.A. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

In via subordinata ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e contrattuale di YYY S.p.A. per: informativa non idonea alla tipologia di contratto nella fase antecedente alla sottoscrizione; omessa vigilanza sul promotore finanziario sottoscrivente; omessa informativa, nella fase esecutiva del contratto, dell’andamento dei Certificates acquistati; omessa indicazione delle modalità di recesso nella scheda di sottoscrizione del prodotto; per l’effetto condannarla alla restituzione della somma di Euro 23.694,09 pari alla perdita del capitale investito, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo (cfr conclusioni nell’atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 VI comma n.1).

Parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice.

Escusso il teste *** (i.e. il promotore finanziario che ha collocato i certificates), la causa, dopo vari rinvii, è stata assegnata a sentenza.

2. Non appare contestato tra le parti che, in data 21 marzo 2008, avvalendosi del servizio di collocamento prestato da YYY per il tramite del succitato promotore, l’odierno attore ha sottoscritto la scheda di prenotazione/sottoscrizione di n. 50 Certificates “***” emessi dalla *** (cfr pag 5 comparsa di costituzione parte convenuta).

Inoltre parte convenuta riferisce di avere appreso – nel corso dell’anno 2010 – che il promotore *** era stato cancellato dall’albo a causa del mancato versamento di contributi con delibera Consob del 2002. In data 30 marzo 2010 – a causa della mancata prova del pagamento dei suddetti contributi – YYY ha quindi risolto il contratto di promozione finanziaria (cfr pagg 6 e 7 medesima comparsa).

Non appare controverso, infine, che si rientri nell’ambito dei contratti di collocamento titoli conclusi fuori sede, in quanto le parti – tra l’altro – si sono soffermate sulla corretta applicazione dell’art. 30 comma 6 dlgs 24 febbraio 1998 n. 58 (da ora in poi TUF).

3. Fatte queste doverose premesse si ritiene che la domanda di risarcimento proposta da parte attrice vada accolta nei limiti di quanto segue.

3.1 Ai sensi del combinato disposto dell’art. 166, 31 TUF e dell’art. 1418 cc il contratto de quo è invalido.

L’art. 166 comma II del TUF (rubricato “abusivismo”), infatti, sanziona con la pena della reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque esercita l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31 TUF.

Quest’ultimo articolo prevede che per l’offerta fuori sede gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i quali sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. I consulenti finanziari abilitati devono essere iscritti all’albo unico di cui al comma 4 del medesimo articolo 31 TUF..

Pertanto nel caso di specie il contratto posto in essere dal consulente finanziario non abilitato (i.e. non iscritto all’albo) è affetto da nullità virtuale per violazione di una norma penale avente carattere imperativo.

4. Ciò comporta la responsabilità risarcitoria di parte convenuta per avere violato, tra l’altro, l’art. 30 comma 3-bis del TUF. Essa, infatti, non ha adottato “tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione”. In particolare, omettendo il controllo sul titolo abilitativo del consulente finanziario, ha determinato la conclusione di un contratto invalido.

5. In tal modo ha causato all’investitore il danno quantificabile in € 23.694,09, pari al capitale perduto per effetto dell’investimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Non si rinvengono elementi per riconoscere a parte attrice ulteriori e maggiori danni.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 secondo i valori medi (scaglione applicato da € 5.200,01 ad € 26.000,00).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell’importo pari ad € 23.694,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice, liquidate -per i motivi di cui nella parte motiva- in complessivi € 5.049,00, di cui € 214,00 per spese di cui € 4.835,00 per onorari oltre rimb. forf., Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Catanzaro, lì 16.09.2022 Il Giudice Onorario

 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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