Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19297-2022 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
Oggetto
Contratto collettivo applicabile
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 26/11/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 1459/2021 della CORTE D’APPELLO di COGNOME, depositata il 01/03/2022 R.G.N. 815/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 815 RAGIONE_SOCIALEta il 1° marzo 2022, ha integralmente riformato la pronuncia di primo grado che aveva condannato ‘gli RAGIONE_SOCIALE a corrispondere ai ricorrenti (in epigrafe) gli importi, da quantificarsi in separato giudizio, corrispondenti alla retribuzione migliorativa meglio esplicitata in ricorso prevista dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rinnovato in data 21 maggio 2018, in relazione ai rispettivi inquadramenti sino al 30 giugno 2018 con applicazione, per il periodo successivo, della retribuzione prevista dal RAGIONE_SOCIALE a partire dal momento in cui questa risulti complessivamente più favorevole, in relazione agli scatti di anzianità o per altro motivo’.
In estrema sintesi, la Corte, in accoglimento del primo motivo di appello dell’Istituto, ha ritenuto che dalla documentazione esaminata emergesse che ‘la RAGIONE_SOCIALE e gli RAGIONE_SOCIALE -che, pacificamente, non sono mai stati iscritti ad associazioni di categoria a cui viene applicato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -hanno sempre applicato al proprio personale il RAGIONE_SOCIALE Comparto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo in quanto compatibile e, soprattutto, in virtù di appositi accordi o intese di recepimento, di volta in volta oggetto di trattative sociali’.
La Corte territoriale ha accolto anche il secondo motivo di gravame dell’Istituto, con cui si lamentava l’errata applicazione da parte del primo giudice del principio di irriducibilità della retribuzione, affermando che esso ‘trova applicazione solo con
riferimento ai rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale (….) e che in ogni caso -atteso che il livello retributivo può essere conservato solo qualora il lavoratore dimostri la sopravvenuta insufficienza del nuovo trattamento economico ( …) nella fattispecie in esame gli appellati hanno omesso di allegare e provare che, in applicazione del RAGIONE_SOCIALE sanità privata (pacificamente applicato dall’appellante a decorrere dal 1 luglio 2018) hanno subito una decurtazione stipendiale tale da rendere la loro retribuzione insufficiente e non proporzionata ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione’.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto un primo ricorso i soccombenti difesi dall’AVV_NOTAIO, affidato a tre motivi; con successivo ricorso hanno impugnato, con sei motivi, gli altri lavoratori soccombenti difesi dagli avvocati COGNOME e COGNOME; l’Istituto, con controricorso, ha resistito al solo primo ricorso.
Gli avvocati COGNOME e COGNOME hanno comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI COGNOME DECSIONE
I motivi del primo ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
1.1. con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 2099 c.c. e in relazione a contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in riferimento RAGIONE_SOCIALE ex art. 360 comma 1 c.p.c. n. 3′; si critica la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato costantemente
applicato dall’RAGIONE_SOCIALE, tanto da renderlo efficace nei confronti delle parti ‘per comportamento concludente’;
1.2. con il secondo motivo si deduce: ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto degli artt. 2103 c.c. e 36 Cost. sulla irriducibilità della retribuzione in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’; si critica la sentenza gravata per non aver tenuto co nto che il superminimo successivamente riconosciuto ai lavoratori non era ragguagliato alla retribuzione che sarebbe derivata dal rinnovo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 21 maggio 2018;
1.3. col terzo mezzo viene denunciata: ‘Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto degli artt. 1175 c.c., 1362 cc. e 1375 c.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 c.p.c. n. 3’; si eccepisce che la Corte avrebbe violato i canoni dell’interpretazione avuto riguardo all’interpretazione dell’Accordo Quadro del 17 gennaio 2015.
I motivi del successivo ricorso -riunito al primo ex art. 335 c.p.c. – possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
2.1. con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362, 1363 e 1367 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., …). La Sentenza impugnata qualifica erroneamente il doc. 17 fasc. 1° grado parte ricorrente e l’All. 6 fasc. 1° grado parte resistente quali ‘atti di recepimento del rinnovo del RAGIONE_SOCIALE‘ anziché quali intese sul termine di adempimento, trascurando il testo degli accordi ivi contenuti, estrapolando alcune dichiarazioni unilaterali ivi trascritte e ignorando il complessivo comportamento delle parti sia antecedente che successivo alla firma degli stessi’;
2.2. con il secondo motivo si deduce: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362, 1363 e 1373 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., …). La Sentenza impugnata,
trascurando il tenore letterale dei documenti doc. 6 fasc. 1° grado parte ricorrente, doc. 7 fasc. 1° grado parte ricorrente e doc. 9 fasc. 1° grado parte ricorrente, e senza dare atto di alcuna indagine sulla ritenuta intenzione delle parti, pare erroneam ente qualificare i suddetti documenti come ‘atti di recepimento del rinnovo del RAGIONE_SOCIALE‘, anziché – rispettivamente quali atto di recesso dalla contrattazione collettiva, atto di revoca del predetto recesso e reinstaurazione della contrattazione previgente, e verbalizzazione di un dibattito su istituti contrattuali totalmente estranei all’oggetto del contendere’;
2.3. col terzo mezzo viene denunciata: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., …). La motivazione è meramente apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile laddove trascrive ampi stralci della documentazione prodotta senza riferire a quale conclusione essi siano funzionali, né in forza di quale ragionamento (la doglianza viene proposta in via subordinata al secondo motivo, al fine di rilevare l’inutilità dei medesimi d ocumenti ivi esaminati, per il caso in cui dovesse escludersi ‘a monte’ l’intenzione della Corte d’appello di qualificarli come atti di recepimento).’
2.4. con il quarto motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., …). La motivazione è meramente apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile laddove dal presupposto (incontestato) che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE venne applicato solo ‘in quanto compatibile’ trae l’automatica conclusione che il rinvio operato dalla contrattazione collettiva aziendale a detto RAGIONE_SOCIALE fosse
statico, senza illustrare quale ragionamento possa condurre dall’anzidetta premessa a tale conclusione’;
2.5. col quinto motivo si deduce: ‘Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., …). La Corte distrettuale ha omesso di esaminare la circostanza che nel corso dell’incontro sindacale tenutosi il 13.12.2017 la datrice di lavoro aveva espressamente garantito l’adeguamento delle retribuzioni agli incrementi conseguenti ad un eventuale rinnovo contrattuale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (trattasi esattamente dei crediti oggetto del contendere)’.
2.6. con il sesto motivo si lamenta: ‘Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., …). La Corte distrettuale non ha considerato che la retribuzione riconosciuta ai ricorrenti dal luglio 2018 era inferiore a quella cui avrebbero avuto diritto per effetto dell’accoglimento di uno dei motivi già esposti da 1) a 5)’.
I ricorsi non possono trovare accoglimento.
3.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, che evocano il vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., sono inammissibili.
Infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del
merito; al contrario, ove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.
Invero, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922 del 2023; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 10320
del 2018; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016).
Nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, propone nella forma della violazione di legge doglianze concernenti una rivalutazione di fatti, sia in ordine all’asserita esistenza d i un comportamento concludente (primo motivo), sia avuto riguardo al trattamento retributivo erogato col superminimo (secondo motivo).
Ferma l’inammissibilità delle censure, può solo aggiungersi, per il primo aspetto, che l’implicito recepimento di un contratto collettivo da parte di soggetti non iscritti alle associazioni stipulanti postula un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (cfr., tra molte, Cass. n. 42001 del 2021). Nella specie la Corte milanese ha accertato che l’applic azione datoriale del RAGIONE_SOCIALE avveniva solo
‘in quanto compatibile’ e mediante atti di recepimento, escludendo dunque un’adesione automatica e generalizzata per facta concludentia .
Per il secondo profilo basti evidenziare che il principio di irriducibilità della retribuzione è collegato alla professionalità e alle mansioni e non determina la cristallizzazione nel patrimonio individuale di voci retributive ove sopravvengano legittimi mutamenti di fatto o di fonte collettiva (da ultimo, v. Cass. n. 8150 del 2025), ove non venga neanche allegato che la retribuzione sia divenuta insufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.
3.2. Il terzo motivo del medesimo ricorso, così come il primo e il secondo motivo del ricorso successivo, possono essere esaminati congiuntamente in quanto palesano analoghi aspetti di preliminare inammissibilità perché volti a criticare l’interpretazione di v olontà negoziali.
Come noto, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; più di recente, conf. Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente ( e pluribus , v. Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. ‘ minimum costituzionale’ (v. Cass. n. 18214 del 2024).
Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; inoltre la denuncia del vizio motivazionale dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (in termini, di recente, Cass. n. 15367 del 2024).
Infatti, per risalente insegnamento, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione -ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta viol azione e delle ragioni della insanabile contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).
Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale, i ricorrenti, con i motivi in scrutinio, nella sostanza, si limitano, sotto molteplici profili, a rivendicare alternative interpretazioni a loro più favorevoli, ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in
astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006).
Né risulta dirimente per superare i pregiudiziali profili di inammissibilità, il precedente rappresentato da Cass. n. 7673 del 2017, su cui si insiste ancora in memoria, anche perché relativo ad un periodo antecedente a quello oggetto del presente contenzioso e, quindi, ad un diverso contesto fattuale e giuridico.
3.3. Il terzo e il quarto motivo del secondo ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza per carenze motivazionali, sono infondati.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno stautito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge
costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014).
Si è ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscer e l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016). Il che non ricorre nella specie, in quanto è percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale; né importa nullità della sentenza una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente.
3.4. Parimenti infondato è il quinto motivo, che lamenta un omesso esame di fatto decisivo, in radice escluso dalla circostanza che il verbale di riunione sindacale del 13 dicembre 2017 è stato espressamente considerato dalla Corte lombarda alla pag. 10 della sentenza impugnata, mentre non è idoneo a configurare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. la critica alla valutazione del documento.
3.5. La giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte che si è formata sull’interpretazione della disposizione ora richiamata impone di respingere anche l’ultimo motivo del secondo ricorso.
Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato
omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.
La censura in esame risulta largamente irrispettosa di tali enunciati, in particolare neanche evidenzia la portata decisiva, ai fini di un diverso esito della controversia, dei fatti asseritamente trascurati: pertanto è inammissibile.
3.6. In definitiva, va ribadito l’insegnamento delle Sezioni unite che sancisce l’inammissibilità di censure le quali, ‘sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione’, così travalicando ‘dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti’ (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020).
Conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere respinti, con spese che seguono la soccombenza e che vengono liquidate come da dispositivo a carico dei soli ricorrenti del primo ricorso, per i quali vi è controricorso dell’Istituto, che, invece, non ha svolto attività difensiva rispetto al ricorso degli AVV_NOTAIO e COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti sia del primo che del successivo ricor so, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per gli stessi, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti difesi dall’AVV_NOTAIO al pagamento delle spese liquidate in favore di parte controricorrente in euro 11.200,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorsi a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME