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Codice Civile
Codice Penale

Ammissibilità appello, sentenze giudice di pace

Ammissibilità dell’appello, sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, non rileva se siano pronunciate secondo diritto o equità, ma il valore della controversia.

Pubblicato il 24 March 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 622/2020 pubblicata il 20/03/2020

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. Cont. dell’ anno 2014

TRA

XXX SPA, C.F.,

elettivamente domiciliata in, presso l’avv., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

APPELLANTE

YYY, C.F.,

elettivamente domiciliata in, presso l’avv., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell’atto di citazione in grado di appello

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 751 del 2013 del Giudice di Pace di Fondi

CONCLUSIONI: per parte appellante: “In riforma della sentenza del Giudice di Pace di Fondi del 12.7.2013 n. 751/2013, accogliere … il presente appello e per l’effetto riformare la sentenza impugnata, condannando la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 465,00 e per l’effetto il rimborso alla XXX SpA della somma corrisposta … corrispondente al pagamento delle spese liquidate nell’appellata sentenza pari ad € 372,02 oltre gli interessi legali fino al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata dal Giudice … con vittoria di spese… del doppio grado”; per parte appellata, all’udienza di precisazione delle conclusioni: “eccepisce l’inammissibilità dell’appello, anche ai sensi dell’art. 339 c.p.c., tenuto conto del valore della controversia”; nella comparsa di costituzione: “accertata l’inammissibilità dell’appello, ex art. 345 c.p.c. … confermare la sentenza n. /2013 emessa dal Giudice di Pace di Fondi … vittoria di spese … da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L’appello è inammissibile e tale deve essere dichiarato.

La domanda avanzata dall’odierna appellante innanzi al Giudice di Pace ha ad oggetto la condanna di YYY al pagamento, in favore della XXX SpA, dell’importo di € 465,00, a titolo di premio relativo alla polizza assicurativa, avente scadenza il 29.6.2012.

Orbene, in tema d’impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e segg. cod. proc. civ. in tema di competenza (così Cass. n. 4890 del 01/03/2007).

A seguito della modifica dell’art. 339 c.p.c. (di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006), le sentenze del Giudice di Pace, pronunciate secondo equità (ovvero tutte quelle emesse in controversie aventi valore inferiore a 1.100,00 euro, alla luce dell’orientamento, innanzi citato, della giurisprudenza di legittimità), sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Nessuno dei motivi di appello articolati dalla XXX SpA può essere inquadrato nelle ipotesi previste dalla disposizione in esame, atteso che l’odierna appellante lamenta l’erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace, degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio di primo grado.

Né può essere invocata, a sostegno dell’ammissibilità dell’appello, la pronuncia resa dalla Suprema Corte, invocata dall’appellante, secondo la quale per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell’art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 cod. proc. civ. (Cass. n. 9432 del 11/06/2012).

Deve premettersi che nella sentenza in questione la Corte ha rilevato, sulla base della disamina degli atti di causa, che “nell’atto introduttivo il danno all’autovettura veniva quantificato in Euro 900,00 e nelle conclusioni dello stesso atto venivano chiesti tutti i danni (compreso quello di fermo tecnico, quantificato in Euro 150,00 in sede di precisazione delle conclusioni), oltre interessi e svalutazione, comunque nella misura quantificata secondo giustizia. Che la clausola “secondo giustizia” non sia di stile (Cass. 26 luglio 2011, n. 16318) si desume dalle risultanze di causa; basti considerare la richiesta di interessi e rivalutazione sull’importo quantificato nella domanda. Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto sulla base del seguente principio di diritto:

“Ai fini della ammissibilità dell’appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (art. 113 c.p.c., comma 2), nei limiti di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, (come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis), non rileva se le suddette sentenze siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, ma il valore della controversia, da determinarsi – indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato – applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza. Di conseguenza, in presenza di una domanda determinata nell’ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia (salvo che quest’ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa), essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art.7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Consegue l’appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti di cui all’art. 339 cit.”

Nel caso in esame, per quanto nelle conclusioni dell’atto di citazione innanzi al Giudice di Pace la XXX abbia chiesto la condanna di YYY al pagamento della somma di € 465,00 oltre interessi, “o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata dal giudice in corso di causa”, alla luce delle allegazioni contenute nell’atto di citazione, appare evidente come la causa petendi della domanda svolta risieda esclusivamente nel dedotto mancato pagamento del premio assicurativo, di importo pari ad € 465,00.

L’odierna appellante ha pertanto agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta esclusivamente al pagamento di tale somma (maggiorata degli interessi, in ogni caso di ammontare tale da non determinare il superamento del limite di 1.100,00 euro, tenuto conto dell’importo della sorte capitale e del ridotto tempo decorso tra la scadenza del premio -giugno 2012- e l’introduzione del giudizio -23.1.2013-).

Ne discende che la richiesta di condanna di YYY al pagamento di “quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata dal giudice in corso di causa”, deve essere qualificata come mera formula di stile, avulsa dalla causa petendi contenuta nell’atto di citazione (dal cui complessivo contenuto, con particolare riferimento alla causa petendi, deve essere qualificata la domanda effettivamente proposta). Ciò, a differenza di quanto avvenuto nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte con la sentenza innanzi citata (Cass. n. 9432 del 11/06/2012) nella quale, come si rileva dalla lettura integrale della pronuncia, l’attore aveva richiesto il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, conseguente ad un sinistro stradale, includendo varie voci di danno, comprensive di interessi e rivalutazione, e chiedendo comunque la condanna al pagamento della somma che sarebbe stata determinata dal giudice, nei limiti della competenza del giudice adito.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte nella pronuncia citata non può tuttavia essere recepita nel caso in esame, atteso che – come innanzi rilevato – la domanda attrice si riferisce esclusivamente al mancato pagamento di un premio assicurativo di importo determinato, cosicché la generica richiesta di condanna alla “diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata dal giudice in corso di causa” appare mera formula di stile.

Poiché la questione dell’inammissibilità dell’appello deve essere rilevata di ufficio, attenendo ai presupposti dell’impugnazione, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 22256 del 25/09/2017 e n. 21110 del 31/10/2005), non assume alcun rilevo la circostanza che la relativa eccezione sia stata formulata, dall’appellata, solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Trattandosi, infatti, non di eccezione in senso stretto, ma di questione rilevabile di ufficio senza che operino, a riguardo, preclusioni processuali, deve esclusivamente essere verificato che l’appellante abbia avuto la possibilità di svolgere le proprie difese sul punto, in ossequio al principio del contraddittorio.

Nel presente giudizio, non è dubbio che sia stata rispettata la facoltà di difesa della XXX SpA, atteso che quest’ultima ha potuto svolgere le proprie deduzioni in ordine alla questione dell’inammissibilità dell’appello tanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, quanto negli scritti conclusionali, depositati nel termine assegnato ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

L’appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta (scaglione fino ad € 1.100,00, ai valori medi relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, non sussistendo ragioni per discostarsene, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza, con il beneficio della distrazione a favore dell’avv., dichiaratosi antistatario.

Stante l’inammissibilità dell’appello, deve darsi atto dell’obbligo dell’appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, applicabile al presente giudizio in quanto il procedimento è iniziato il 21.2.2014, e pertanto successivamente al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, che ha introdotto la disposizione in esame stabilendone l’applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Il disposto dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 si applica pertanto ai giudizi di appello iniziati dal 30.1.2013, essendo la legge n. 228 del 2012 entrata in vigore il 1.1.2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561 della legge n. 228 del 2012).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

dichiara inammissibile l’appello;

condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che liquida in € 440,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore dell’avv.; visto l’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, dà atto dell’obbligo dell’appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente giudizio.

Latina, 19/03/2020

Il giudice

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