REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere rel dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._285_2025_- N._R.G._00000406_2021 DEL_01_04_2025 PUBBLICATA_IL_01_04_2025
nella causa civile in grado d’appello iscritta al n. 406/2021 R.G., trattata e passata in decisione all’udienza collegiale del 27/03/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Fasano, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
Contro , con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t.;
con sede in Bari, in persona del legale rappresentante p.t.;
, con sede in persona del legale rappresentante p.t. e , in persona del p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.:
C.F.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo:
“Con atto di citazione del 23.07.2019, ha proposto opposizione avverso l’intimazione pagamento NUMERO_CARTA emessa a suo carico e notificata da , con la quale è stato dato atto che non risulta eseguito il pagamento della somma di € 636.540,30 a fronte di n. 5 cartelle esattoriali elevate dal 2004 al 2016 per crediti Erariali, specificatamente imposte di registro, cassa ammende, spese processuali, multe, ammende, sanzioni amministrative e spese chiedendo che venga dichiarata la nullità e/o l’annullamento e/o l’inefficacia dell’atto impugnato notificato il 18.06.2018, nonché la nullità e/o l’inefficacia delle cartelle di pagamento in esso contenute per intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, ovvero nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle anzidette richieste, che sia dichiarata l’intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni relative ai crediti iscritti a ruolo, con vittoria di spese e competenze legali da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. A sostegno della domanda l’attore-opponente ha dedotto la nullità dell’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione vuoi perché emessa a fronte di cartelle di pagamento inerenti crediti /1990 e art 7. L. 212/2000, vuoi per carenza di motivazione e mancata sottoscrizione da parte del funzionario, vuoi per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti da ritenersi, in ogni caso, prescritti in uno alle sanzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.10.2019 si sono costituiti e il che hanno chiesto il rigetto dell’opposizione perché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
La causa all’udienza del 24.06.2020, previa precisazione delle conclusioni formulate dalle parti con modalità di udienza a trattazione scritta, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
” Con sentenza n. 03/2021, pubblicata il 04.01.2021, il Tribunale di Brindisi rigettava integralmente l’opposizione, condannando al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone l’integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio e il , che hanno concluso per il rigetto dell’appello.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione Con il primo motivo d’appello, rubricato “Nullità dell’intimazione di pagamento NUMERO_CARTA notificata data 18/06/2018, e delle cartelle di pagamento in essa contenute:
“la “ …ai fini della verifica dell’intervenuta prescrizione della cartella, occorre tener conto del tempo intercorso tra la notifica della cartella e quello dell’intimazione di pagamento, e che, indipendentemente dalla natura del tributo, deve ritenersi applicabile sempre il termine prescrizionale breve”, ha erroneamente ritenuto non prescritti i crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all’impugnata intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 18.06.2018, avendo considerato, quale dies a quo della prescrizione, il 24.12.2016, data in cui l’odierna appellata ha notificato al sig. la (prima) intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA Sostiene invece l’appellante che, tenuto conto di quanto dichiarato dallo stesso Giudice, il periodo da prendere in considerazione è quello intercorso tra notifiche delle cartelle pagamento (2004/2005/2006) e quello dell’intimazione del 2016, in riferimento all’intimazione del 2018.
Con il secondo motivo d’appello, rubricato “Nullità della intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 241/1990 ed art. 7. L. 212/2000”, l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato non sussistente la nullità dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA per mancata allegazione delle cartelle e degli atti prodromici, ritenendo sulla stessa riportati tutti gli elementi essenziali rilevanti ai fini della validità, ivi compresi gli estremi delle cartelle sottese, ovvero il numero di riferimento, la data di notifica e l’importo. A fronte di tale statuizione, ritiene l’appellante che ad essere portate alla conoscenza del Giudicante sono solo le notifiche del 2016 e del 2018, mentre tutte le precedenti sono state abilmente occultate dagli odierni appellati al fine di escludere ogni loro coinvolgimento nel passaggio del tempo necessario a far valere la intervenuta prescrizione.
Con il terzo motivo d’appello, rubricato “Mancata sottoscrizione da parte del funzionario”, l’appellante censura la sentenza nella parte in ’ufficio, quanto l’intimazione pagamento riporta l’indicazione del responsabile del procedimento e la firma del medesimo.
Al contrario, sostiene l’appellante, la cartella di pagamento non indicherebbe né la semplice dicitura “RAGIONE_SOCIALE” né il nominativo e la firma del funzionario e/o delegato.
Con il quarto motivo d’appello, rubricato “Nullità dell’intimazione di pagamento per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti”, l’appellante lamenta la mancata indicazione nell’ intimazione impugnata delle singole percentuali e delle modalità di calcolo degli interessi intimati e riconosciuti.
Con il quinto motivo d’appello, rubricato “Prescrizione degli interessi e delle sanzioni”, l’appellante chiede, nell’ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere prescritto il credito iscritto a ruolo, riconoscersi la prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
Con l’ultimo motivo d’appello, rubricato “sulla condanna alle spese di causa”, l’appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui il primo Giudice condanna al pagamento delle spese di lite.
L’appello è fondato per quanto di seguito esposto.
Nel caso di specie deve ritersi fondata e assorbente l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante in merito alle poste creditorie di cui all’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA del 18.06.2018.
Vi è preliminarmente da precisare che -diversamente da quanto sostenuto da parte appellata- secondo la Suprema Corte anche in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, il contribuente può far valere la prescrizione eventualmente maturata tra la data di notifica delle singole cartelle di pagamento presupposte e quella della data di notifica del primo avviso di intimazione non impugnato (Cass. n. 16743/2024).
Nel richiamare i propri precedenti sul punto (cfr. Cass. n. 2616/2015;
’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, di per sé non è un atto previsto tra quelli di cui all’art.19, D. Lgs n. 546/1992.
Conseguentemente, l’impugnazione di tale avviso costituisce una facoltà e non un obbligo per l’interessato che, come nella specie, non ha alcun onere di impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere la prescrizione dei crediti erariali già maturata.
In relazione alla prescrizione maturata tra la cartella e il primo avviso d’intimazione, per la Cassazione la mancata impugnazione di un’intimazione notificata fuori termine di prescrizione non rende definitiva la pretesa, essendo possibile al contribuente far valere – nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (Cass. S.U. n. 23397/2016) mancata interruzione della prescrizione sull’intimazione successiva.
L’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione n. NUMERO_DOCUMENTO del 18.06.2018.
Quanto ai termini di prescrizione applicabili, va rammentato che la Cassazione (Cass., S.U., n. 23397/2016; Cass. n. 30362/2018; Cass. n. 11335/2019) ha individuato in cinque anni il termine di prescrizione dei crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato.
Rileva la Corte che con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista, come nel caso di specie, una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 Nella fattispecie in esame, come dichiarato dalla stessa appellata, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento – 1) n. NUMERO_CARTA (notificata in data 09/03/2004); 2) n. NUMERO_CARTA (notificata data 21/05/2004);
n.NUMERO_CARTA (notificata in data 18/052004);
4) n. NUMERO_CARTA (notificata in data 27/07/2005);
5) n. NUMERO_CARTA (notificata in data 12/01/2006)-, è stata notificata una prima intimazione pagamento NUMERO_CARTA in data 24/12/2016 e successiva nuova intimazione (oggetto di impugnazione) in data 14/06/2018.
Orbene, considerato che, al fine di valutare l’intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento, bisogna tener conto del tempo intercorso tra la notifica della cartella e quello dell’intimazione di pagamento, il periodo da tener presente è, dunque, quello delle notifiche del 2004, 2005 e 2006 (l’ultima del 12.01.2006) e quello della prima intimazione del 2016, in riferimento all’intimazione del 2018 (impugnata).
Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, ne consegue che, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo nei 5 anni successivi alla notifica delle cartelle (giusta sentenza S.U. n. 23397/2016), la notifica del primo avviso di intimazione del 24.12.2016 e quella dell’intimazione impugnata del 18.06.2018 non possono che dichiararsi nulle e improduttive di effetti giuridici, in quanto fondate su cartelle ampiamente prescritte.
L’appello, dunque, va accolto siccome fondato con conseguente annullamento dell’intimazione di pagamento impugnata.
La Corte così provvede:
In riforma della sentenza impugnata, annulla l’intimazione di pagamento opposta;
Condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 15.000,00 per compensi ed euro 777,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%.
Lecce, 21.3.2025 IL CONSIGLIERE EST.
IL PRESIDENTE (Dott. NOME COGNOME (Dott. NOME COGNOME
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