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Codice Civile
Codice Penale

Debitore, entità usuraria degli interessi

Debitore il quale intenda dimostrare l’entità usuraria degli interessi, onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale.

Pubblicato il 28 December 2021 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 10244/2021 pubblicata il 10/12/2021

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32223/2017 promossa da:

XXX SRL (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

ATTORE contro

YYY SPA (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

CONVENUTO

Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n.10441/2017 – n.15698/2017 R.G.

CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l’udienza del 6 luglio 2021:

XXX SRL:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis.

In via principale e nel merito

▪ Accertare che alla data della stipula del mutuo chirografario n. sottoscritto il 20.09.2012 non vi era alcuna esposizione debitoria sul conto corrente n.;

▪ Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. per le ragioni esposte in atti;

▪ Rigettare le domande svolte da YYY S.p.A. per essere le stesse infondate per i motivi esposti in atti, dichiarando che nulla è dovuto da XXX S.r.l., e per l’effetto revocare/annullare e/o comunque dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 10441/2017, emesso dal Tribunale di Milano in data 04.04.2017;

▪ Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell’onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l’insussistenza e/o l’infondatezza e/o l’inesigibilità dell’importo portato nel decreto ingiuntivo n. 10441/2017, emesso dal Tribunale di Milano in data 04.04.2017.

Nel merito, in via riconvenzionale, con riferimento al rapporto di conto corrente n. acceso da XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con YYY S.p.A., filiale di Seregno

In via principale

▪ Accertare la inesistenza e/o la nullità, totale o parziale, del contratto di conto corrente oggetto di causa per i motivi in atti e dunque l’invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi anatocistici, interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

▪ Accertare che sul conto corrente oggetto di causa si sono rinvenuti interessi non dovuti;

▪ Accertare, in ogni caso, come l’istituto avverso abbia agito in dispregio della L.108/96, perpetrando il reato di usura;

▪ Accertare, in ragione dell’elaborato peritale allegato e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che YYY S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, è debitrice nei confronti di XXX S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di euro 410.060,02 o della maggiore o minor somma che dovesse emergere in corso di causa alla data dell’espletanda CTU o altra data ritenuta di giustizia;

▪ Per l’effetto, rideterminare l’esatto saldo del conto corrente n. nonché l’esatto rapporto di dare/avere tra le parti, in ragione delle risultanze peritali allegate o comunque della maggiore o minor somma che dovesse emergere in corso di causa, portando in compensazione la somma finanziata ex art. art. 1853 c.c. con eventuali rate non risultate pagate, e per l’effetto

▪ Condannare, in ragione dell’elaborato peritale allegato e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, YYY spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell’attrice della somma di euro 410.060,02 o della maggiore o minore somma che dovesse emergere alla data del deposito dell’espletanda CTU o altra data ritenuta di giustizia;

▪ Il tutto in ogni caso oltre interessi attivi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria

Si insiste per l’integrazione dell’ammessa CTU contabile, in riferimento al rapporto di conto corrente n., con riguardo agli aspetti di seguito esposti; precisamente, il CTU dica:

– se sul conto corrente citato siano stati applicati interessi superiori a quelli dovuti, con riferimento ad eventuali interessi ultra-legali, anche di natura usuraria e, conseguentemente, accerti il saldo finale del rapporto bancario n. acceso con YYY S.p.A. fornendo idonea rielaborazione e ricalcolo del rapporto bancario oggetto di contestazione sulla base dei seguenti principi:

calcolo del tasso effettivo globale: il TEG di cui alla legge n. 108/96 dovrà essere calcolato tempo per tempo includendovi anche le c.m.s. e le spese (esclusi i bolli) ai fini del raffronto con i tassi soglia pro tempore vigenti;

– il periodo di computo inizierà dall’accensione del conto (ovvero dalla prima operazione compresa nell’estratto conto più remoto, assumendo il saldo iniziale pari a zero);

– la data finale dei conteggi è quella relativa all’ultima operazione registrata nell’ultimo estratto conto prodotto;

– gli interessi attivi e passivi andranno determinati al termine del periodo di calcolo, quindi con (unica) capitalizzazione semplice ed esclusione sia delle capitalizzazioni infrannuali che di quella annuale;

– per il tempo successivo al 23 aprile 2000, il CTU procederà alla capitalizzazione infrannuale degli interessi creditori e debitori con la medesima periodicità solo se validamente pattuita, cioè quando le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi siano state specificatamente approvate per iscritto, tanto per i contratti di data anteriore quanto per quelli di data posteriore all’entrata in vigore (23.4.2000) della delibera CICR del 9.2.2000; per il periodo successivo al 01 gennaio 2014 escluderà qualsivoglia capitalizzazione degli interessi in forza del rinnovato art. 120, secondo comma, TUB;

– con riferimento ai tassi d’interesse si applicherà il tasso legale pro-tempore per tutto il periodo di riferimento, se il conto corrente principale è stato acceso antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 5 legge 154/92 (8/7/92). Se invece il conto corrente principale è stato acceso successivamente all’entrata in vigore della citata legge (8/7/92) applicherà i seguenti tassi ex art. 117 D.Lgs. n. 385/93: tasso nominale minimo e quello massimo dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive (ovvero a debito del correntista) e per quelle passive (operazioni a credito del correntista), o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;

– nell’evenienza in cui la documentazione non sia completa e, come prima operazione, sia allegato un saldo a debito del correntista, si proceda alla sua eliminazione partendo dal saldo pari a zero. ***

Inoltre, si insiste per l’integrazione della CTU espletata in relazione al mutuo chirografario n. , e precisamente si chiede che il CTU verifichi:

– se le somme oggetto di mutuo chirografario n., erogate dalla Banca in data 20 settembre 2012, siano state destinate a copertura della presunta esposizione debitoria di parte attrice alla medesima data;

– che, se la Banca avesse applicato interessi rispettosi della normativa vigente, parte attrice, alla data di erogazione del mutuo di cui è causa, ossia in data 20 settembre 2012, avrebbe avuto un saldo di conto corrente in positivo (cfr. Doc. 4, prodotto con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nel quale è stato operato un riconteggio dell’estratto conto in tal senso). ***

XXX insiste inoltre per l’ammissione della prova testimoniale sulla seguente circostanza da intendersi preceduta dalla locuzione “vero che”:

1) “il finanziamento chirografario n., sottoscritto tra le parti in causa in data 20 settembre 2012, è stato stipulato allo scopo di ripianare l’esposizione debitoria esistente sul conto corrente n.

30026937 alla medesima data”.

Si individuano testi la Sig.ra Augusta XXX e il Sig. XXX.

In ogni caso Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”

YYY SPA:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria declaratoria in fatto e in diritto, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare nel merito:

– rigettare le domande tutte proposte, anche istruttorie, dall’opponente con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 16.06.2017 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;

– conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso condannare la S.R.L.

XXX (P.IVA), in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare a YYY S.p.A. e per essa alla mandataria *** S.p.A. la somma di € 131.283,42, per rate scadute e capitale residuo, oltre agli interessi convenzionali di mora (nella misura del tasso contrattualmente vigente maggiorato di 2 punti percentuali in ragione d’anno) dal dovuto sino all’effettivo saldo, o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa.

– condannare la S.R.L. XXX (P.IVA) ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d’ufficio in via equitativa.

Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa e rimborso forfettario spese generali.”

FATTO E DIRITTO

Su ricorso di YYY s.p.a. questo Tribunale ha emesso nei confronti della società XXX s.r.l. decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 131.283,42, per rate scadute e capitale residuo alla data del 22.3.2017 di un contratto di mutuo chirografario stipulato il 20.9.2012, risolto in forza di clausola risolutiva espressa, oltre interessi e spese del procedimento monitorio (docc.3, 4 e 5 fascicolo monitorio: mutuo, comunicazione risoluzione, estratto conto ex art.50 D.Lv.o n.385/1993).

Avverso il decreto ha tempestivamente proposto opposizione la società XXX s.r.l. che in via preliminare ha eccepito la incompetenza del Tribunale di Milano in favore di quello di Monza nel cui circondario essa ha la sede e dove si trova la filiale della banca presso la quale sono sorti e intrattenuti i rapporti con la banca (sia il contratto di mutuo sia il conto corrente).

Nel merito, ha allegato la nullità del contratto di mutuo in quanto concluso al solo fine di ripianare l’esposizione nei confronti della banca relativamente al conto corrente n., debito in realtà inesistente.

In relazione al detto rapporto di conto corrente, ha infatti allegato (avvalendosi di una consulenza di parte, doc.6) la inesistenza di un effettivo debito della società, poiché l’istituto bancario ha illegittimamente applicato interessi ultra legali non pattuiti, interessi anatocistici, condizioni usurarie, commissioni di massimo scoperto e spese, generandosi così un credito a favore della società di € 410.060,02 (€ 294.316,11 pari alla differenza tra gli interessi applicati dalla banca e quelli effettivamente dovuti, € 56.866,45 e € 58.87746 rispettivamente per commissioni massimo scoperto e spese illegittimamente addebitate).

Ha quindi concluso per la revoca, annullamento, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, per l’accertamento del suo maggior credito e la condanna della banca al pagamento della relativa somma, con compensazione con eventuali rate di mutuo non risultate pagate.

Ancora in via preliminare, parte opponente si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto.

Si è costituita YYY s.p.a. che ha chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto e, in ogni caso, la condanna della XXX s.r.l. al pagamento di quella stessa somma oggetto dell’ingiunzione, oltre al risarcimento dei danni da lite temeraria e spese del giudizio.

Quanto alla eccepita incompetenza territoriale, ha richiamato la clausola XII delle condizioni generali del contratto di mutuo, approvata con doppia sottoscrizione.

Nel merito, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie rilevando: la piena validità del contratto di mutuo anche ove stipulato per ripianare il debito relativo al conto corrente (dato comunque contestato); la genericità delle contestazioni relative al conto corrente, genericità che connota anche la perizia prodotta da controparte basata su dati probabilistici oltre che, in parte, su valutazioni contrarie alla giurisprudenza più recente.

Ha insistito per la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Solo nell’atto conclusivo, la convenuta opposta ha eccepito la “prescrizione dell’azione avversaria di restituzione di somme”, eccezione formulata in modo affatto generico oltre che ampiamente tardiva.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini di cui all’art.183 comma 6 c.p.c., alla successiva udienza del 25.10.2018 (a seguito di rinvio d’ufficio di quella del 17.4.2018) altro giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto, ha ordinato alla banca di esibire il contratto di conto corrente (depositato alla successiva udienza) ed ha disposto consulenza tecnica contabile.

Conferito l’incarico, all’esito del deposito della relazione (18.9.2021), respinta la richiesta di integrazione avanzata dalla difesa dell’attrice opponente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, udienza differita sino a quella del 6.7.2021 svoltasi con la modalità della trattazione scritta davanti a questo giudice nelle more subentrato al precedente istruttore.

Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., abbreviati a 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.

***

L’eccezione di incompetenza per territorio di questo Tribunale non è stata ribadita dall’attrice nel corso del giudizio e nelle conclusioni finali.

Peraltro la stessa risulta infondata in ragione della clausola XII delle condizioni del contratto di mutuo azionato in via monitoria, espressamente approvata con doppia sottoscrizione (doc.3 fascicolo monitorio).

***

In data 20.9.2012 tra le parti veniva stipulato il contratto di mutuo chirografario dell’importo di € 200.000,00 con previsione di rimborso in 24 rate mensili secondo il piano di ammortamento allegato (doc.3 fascicolo monitorio).

In via monitoria la YYY ha azionato nei confronti della società XXX la somma di € 131.283,42 per rate scadute e capitale residuo alla data del 22.3.2017 dopo aver intimato la risoluzione del contratto in forza di clausola risolutiva espressa presente in contratto (clausola VIII delle condizioni generali; doc. 4 fascicolo monitorio).

Non vi è contestazione sul mancato pagamento delle rate di mutuo, secondo il piano di ammortamento concordato, né sulla legittimità della intimata decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto.

La validità di quest’ultimo è contestata dalla società XXX sotto il profilo della illiceità della causa.

Assume infatti l’attrice la nullità del contratto di mutuo per essere stato stipulato al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria che essa aveva nei confronti della banca in relazione ad un rapporto di conto corrente, esposizione peraltro inesistente.

Va rilevato che il contratto contiene la espressa dichiarazione che la somma mutuata è “da destinarsi a consolidamento passività a breve termine” e non è in contestazione tra le parti che la somma mutuata sia stata effettivamente trasferita al mutuatario che ne ha acquisito la disponibilità, con conseguente obbligo di restituzione.

Per contro, non è stato offerto alcun elemento (oltre ad una apodittica affermazione) a dimostrazione del collegamento tra il rapporto di conto corrente e il mutuo, ossia che la somma erogata con il mutuo fosse destinata e sia andata a ripianare il saldo negativo di conto corrente, dato di fatto imprescindibile per ritenere la sussistenza del nesso teleologico tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente.

Non vi è evidenza che il mutuo sia stato stipulato non per una mera causa di finanziamento, ad esempio fornire alla società liquidità per far fronte a impegni presi o per nuovi investimenti, bensì al solo fine di estinguere una pregressa passività di conto, invero non estinta.

Inammissibile la prova per testi articolata dalla società attrice sul punto con formulazione di un unico capitolo generico e valutativo (“vero che il finanziamento chirografario n., sottoscritto tra le parti in causa in data 20 settembre 2012, è stato stipulato allo scopo di ripianare l’esposizione debitoria esistente sul conto corrente n. alla medesima data”) oltre che con indicazione quali testimoni di soggetti (i signori *** XXX e *** XXX) della cui indifferenza rispetto al presente contenzioso sembra lecito poter dubitare (XXX *** risulta socio della attrice, visura doc.1). Va altresì ribadita la inammissibilità della richiesta di consulenza sul punto (reiterata nelle conclusioni finali) volta a far accertare “se le somme oggetto di mutuo chirografario n., erogate dalla Banca in data 20 settembre 2012, siano state destinate a copertura della presunta esposizione debitoria di parte attrice alla medesima data”, di natura esplorativa oltre che finalizzata alla verifica di un fatto che era onere della parte dimostrare.

Mancanza di collegamento che rende superfluo l’esame del profilo della liceità o non di un mutuo contratto al solo fine di ripianare un debito pregresso (per l’una o per l’altra soluzione, cfr Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 1517 del 25/01/2021 e Cass. sez.3 – ordinanza n.724 del 18.1.2021).

Le domande volte all’accertamento della nullità del contratto di mutuo e le conseguenti di revoca/annullamento/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto sono pertanto infondate e l’opposizione deve essere respinta.

***

Devono comunque essere esaminate le domande svolte in via riconvenzionale con riferimento al rapporto di conto corrente n. 30026937, da valutarsi per il periodo dal 31.8.2004 al 30.9.2014 –chiusura del conto- documentato dagli estratti conto prodotti (docc. da 7A a 7M dell’attrice; “saldo iniziale al 31/08/2004 a debito del correntista pari ad € 296.229,94 e fino al 10/09/2014 con “passaggio a crediti risolti/scaduti” pari ad € 456,442”, come rilevato dalla consulente).

Il contratto di conto corrente del 12.5.2004 è stato depositato dalla banca, su ordine del giudice, il 12.3.2019, tuttavia in copia priva dell’allegato con le condizioni economiche applicate.

La società attrice ha affermato che la banca avrebbe illegittimamente applicato interessi ultra legali, interessi anatocistici, condizioni usurarie, commissioni di massimo scoperto e spese, generando così un credito a suo favore di € 410.060,02.

Il precedente istruttore ha disposto consulenza tecnica.

Prima di esaminarne gli esiti, va condivisa la decisione del precedente istruttore che ha ritenuto di escludere dall’accertamento peritale (oltre all’esame del mutuo, di cui si è già detto) ogni questione relativa alla asserita usura, rilevando che le doglianze dell’attrice erano svolte sulla base di una perizia di parte che aveva applicato formule matematiche diverse da quelle indicate nelle istruzioni della Banca di Italia.

Va ricordato che “l’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 cod.civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore il quale intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto” (tra i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n.19597/2020). Alla consulente è stato chiesto di procedere “- alla ricostruzione del saldo contabile del conto corrente per il quale è causa n. acceso dalla XXX S.r.l. presso la banca convenuta, secondo i parametri di seguito enunciati: effettuando ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dal saldo risultante alla data dell’estratto conto più risalente prodotto da parte attrice (31.08.04, doc. n. 7 di parte opponente); – espunga dal conteggio, soltanto se non pattuite, le commissioni di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione; – calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB; – ove emergano, anche in base al ricalcolo richiesto, saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al medesimo tasso”. Oltre agli estratti conto indicati, la consulente ha esaminato:

-il documento di sintesi n. 3, datato 30/09/2004, e il documento di sintesi n.5 datato 11/01/2005;

-“Le ulteriori comunicazioni/proposte di modifiche unilaterali e documenti di sintesi depositati da YYY Spa sono relative agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e fino al 01/03/2012: i tassi indicati sono esattamente corrispondenti ai tassi applicati in corso di rapporto.”;

lettera di apertura di credito in conto corrente del 03/03/2006 con la quale la banca “proroga la linea di credito già concessa in data 03/06/2004” con le relative condizioni applicate al c/c n. . Ha precisato che risultano mancanti l’estratto conto al dicembre 2010 (ottobre, novembre e dicembre) e relativo scalare al 31/12/2010, e l’estratto conto scalare al 30/06/2013.

La consulenza è chiara, completa e coerente con le risultanze documentali e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione.

Le conclusioni cui è giunta la consulente sono pienamente condivisibili, congruamente motivate ed immuni da vizi logici, conseguenti ad un esaustivo esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico garantito; anche le valutazioni in merito alle osservazioni presentate dai consulenti delle parti sono lineari e convincenti e non richiedono alcun chiarimento, certamente non giustificabile dal permanere del dissenso tra le parti.

E’ necessario precisare che alcuni dei documenti esaminati dalla consulente, sopra richiamati, sono stati acquisiti nel corso delle operazioni peritali, come peraltro consentito dal quesito stesso che, in premessa, autorizzava la consulente ad acquisire “eventuale documentazione anche non prodotta in atti, solo con il consenso delle parti, nei limiti di cui all’art. 198 c.p.c.”.

Nella relazione è dato atto del consenso delle parti, con la conseguenza della piena validità e legittimità dell’utilizzo di tutti i documenti.

Il loro esame ha portato la consulente a fornire due soluzioni: l’una, in stretta aderenza al quesito proposto dal giudice che tuttavia, al momento della sua formulazione, non era a conoscenza degli elementi ricavabili dai documenti prodotti nel corso dell’accertamento peritale; l’altra, tenendo conto anche di quanto emerso in sede peritale.

Ritiene questo giudice di dover seguire la seconda ipotesi offerta dalla consulente che, proprio nel rispetto della autorizzazione all’utilizzo di documenti acquisiti nel corso della perizia con il consenso di tutte le parti (come avvenuto nel caso di specie), ha potuto fornire un risultato maggiormente aderente alle effettive condizioni che hanno regolato il rapporto di conto corrente oggetto dell’esame.

E così: applicando i tassi indicati dalla banca; considerando sempre le variazioni favorevoli al cliente e le spese e valute pattuite; escludendo la commissione di massimo scoperto che, seppure prevista nel tasso è priva di specifica dei criteri di calcolo, periodicità di tale calcolo, precisazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo; applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e a credito fino al 31/12/2013 e dal 1.1.2014 annuale per gli interessi a credito e per gli interessi a debito, esigibili alla data del 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, “il saldo ricalcolato, comprensivo degli interessi a debito e credito ricalcolati ammonta a euro 96.359,41”.

Conclusione sostanzialmente condivisa dalla convenuta, ma contestata dall’attrice che ha sostenuto la prima ipotesi suggerita dalla consulente (che conduce ad un “saldo ricalcolato, comprensivo degli interessi a debito e credito ricalcolati ammonta a euro 409.953,81”, poi rettificato in € 409.732,56 a seguito delle osservazioni del consulente di parte convenuta), ritenendo non utilizzabili i documenti acquisiti in corso di perizia.

Posizione non condivisibile per quanto sopra precisato.

Pertanto, è accertato che alla data di chiusura del rapporto di conto corrente n.  il 30.9.2014, il saldo epurato delle poste indebite fosse di € 96.359,41 a favore della correntista, somma che la banca convenuta è tenuta a restituire.

***

Conclusivamente, l’opposizione della società XXX s.r.l. al decreto ingiuntivo va respinta e il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.

YYY va condannata a restituire alla attrice la somma di € 96.359,41 oltre interessi dalla domanda. In ragione del complessivo esito del giudizio e della reciproca soccombenza, si compensano integralmente le spese di lite.

Le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto del 22.9.2019 restano in via definitiva a carico solidale delle parti.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-rigetta l’opposizione proposta da XXX s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n.10441/2017 – ruolo n.15698/2017 R.G. emesso da questo Tribunale;

-visto l’art.653 c.p.c. dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;

-in parziale accoglimento delle domande di XXX s.r.l., condanna la convenuta YYY s.p.a. a restituire alla attrice la somma di € 96.359,41 oltre interessi dalla domanda; -dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di consulenza tecnica liquidate con decreto del 22.9.2019.

Milano, 10 dicembre 2021

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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