Home » Codici » Costituzione » Parte I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI » Titolo II RAPPORTI ETICO-SOCIALI » Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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