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Art. 29 Costituzione — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 29 Costituzione

41-bis e colloqui in videocollegamento: no al contatto da remoto
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del carcere duro ha chiesto di svolgere colloqui in videocollegamento con la nipote incinta e poi madre di un neonato. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta per assenza di impedimenti insormontabili agli incontri in presenza. La difesa ha sostenuto l'eccessiva distanza geografica, le ristrettezze economiche e la gravidanza della familiare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del recluso. La Suprema Corte ha chiarito che i colloqui a distanza costituiscono una deroga eccezionale ammessa solo in presenza di un'assoluta impossibilità o gravissima difficoltà al viaggio, supportata da idonea documentazione medica. Le semplici difficoltà economiche non provate e la maternità priva di complicazioni cliniche non giustificano l'accesso a canali audiovisivi alternativi.
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Espulsione dello straniero: Cassazione annulla per motivazione carente
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato l'espulsione dello straniero di un individuo. Il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le ragioni ostative all'espulsione, come i legami familiari, la durata del soggiorno in Italia e i vincoli sociali del ricorrente. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice deve effettuare un'attenta ponderazione della pericolosità e della situazione familiare complessiva. La motivazione carente ha portato all'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, sottolineando l'importanza di una valutazione completa.
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Colloqui detenuti 41-bis: Videochiamata negata senza emergenza COVID
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei colloqui detenuti 41-bis tramite videochiamata. Un detenuto, sottoposto al regime speciale, aveva ottenuto la possibilità di videochiamare i familiari a causa delle restrizioni COVID-19 che impedivano i viaggi. Il Ministero della Giustizia ha contestato questa decisione, sostenendo che, con la fine dell'emergenza pandemica e la revoca dei divieti di spostamento, non sussisteva più la necessità di ricorrere alla videochiamata. La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la precedente ordinanza. Ha stabilito che, cessate le condizioni eccezionali legate alla pandemia, non vi è più giustificazione per autorizzare i colloqui a distanza, rinviando il caso al Tribunale di Sorveglianza per una nuova valutazione.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: il diritto alla famiglia
Un detenuto sottoposto al regime carcerario differenziato ha chiesto di svolgere il colloquio mensile tramite videochiamata con la moglie e la figlia, entrambe recluse in altri istituti penitenziari. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo non provata l'impossibilità di svolgere incontri fisici in presenza e ipotizzando la concessione di permessi premio alle congiunte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato e ha annullato il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che la condizione di reciproca detenzione rende oggettivamente impossibile l'incontro in presenza. Inoltre, l'amministrazione penitenziaria dispone di strumenti tecnologici sicuri per garantire le videochiamate per detenuti al 41-bis salvaguardando sia le relazioni familiari sia le esigenze inderogabili di ordine pubblico.
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Colloqui detenuti 41-bis: la Cassazione apre alla videoconferenza
Un Detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis (regime detentivo differenziato), ha richiesto di effettuare colloqui con i propri familiari tramite videoconferenza, data l'impossibilità o la grave difficoltà di incontri in presenza. L'Amministrazione penitenziaria aveva inizialmente negato tale possibilità. Dopo un iter giudiziario, il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i Colloqui detenuti 41-bis in videochiamata non fossero applicabili a tale regime. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i detenuti al 41-bis possono essere autorizzati a tali colloqui, purché le modalità garantiscano la sicurezza e impediscano comunicazioni con gruppi criminali.
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Colloqui dei detenuti al 41-bis: videochiamata sì, ma con limiti
Un detenuto sottoposto al regime di carcere duro ha chiesto di svolgere tramite videochiamata sia gli incontri visivi sia le telefonate mensili con i propri familiari durante l'emergenza pandemica. Il Tribunale di Sorveglianza ha ammesso il collegamento video solo per sostituire le visite di persona in caso di impedimenti gravi e oggettivi, negandolo invece per le telefonate ordinarie. Sia l'Amministrazione penitenziaria sia il recluso hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito la disciplina sui colloqui dei detenuti al 41-bis: la tecnologia audiovisiva controllata può rimpiazzare le visite fisiche impossibili per tutelare i legami familiari, ma non può estendersi alle comunicazioni telefoniche mensili, le quali restano soggette alle regole ordinarie e non subiscono limitazioni dagli spostamenti.
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Colloqui in videochiamata al 41-bis: servono gravi impedimenti
Un detenuto sottoposto al regime differenziato ha richiesto di svolgere colloqui in videochiamata con i familiari, adducendo la lontananza geografica, i costi di viaggio e gli impegni scolastici delle figlie minorenni. L'Amministrazione penitenziaria si è opposta alla richiesta. Il Tribunale di Sorveglianza ha revocato la concessione della misura per mancanza di prova circa un impedimento assoluto dei parenti adulti a recarsi in carcere. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione e ha respinto il ricorso del recluso. I giudici di legittimità hanno ribadito che i colloqui in videochiamata al 41-bis richiedono una situazione documentata di impossibilità o di gravissima difficoltà negli spostamenti in presenza da parte dei familiari.
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Videochiamate per detenuti in 41-bis: sicurezza contro affetti
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto alle videochiamate per detenuti in 41-bis durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il caso nasce dal reclamo di un detenuto in regime differenziato a cui era stato vietato di sostituire i colloqui visivi in presenza, impossibili a causa delle restrizioni sugli spostamenti, con videochiamate tramite Skype. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto la richiesta del detenuto, ma l'Amministrazione Penitenziaria aveva fatto ricorso, ritenendo la tecnologia non sicura per questo specifico regime. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione, stabilendo che le videochiamate, se effettuate con sistemi protetti della rete Intranet del Ministero e registrate, garantiscono la sicurezza e tutelano il diritto fondamentale del detenuto a mantenere i legami affettivi con i familiari.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: sicurezza contro affetti
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del 41-bis ha richiesto di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta, ma il Tribunale di sorveglianza ha accolto il successivo reclamo. L'Amministrazione penitenziaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando rischi per la sicurezza e l'inapplicabilità di tale modalità ai detenuti in regime speciale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti costituiscono uno strumento necessario per garantire il diritto fondamentale al mantenimento dei legami familiari quando i colloqui in presenza sono impossibili. La sicurezza è garantita dall'uso di reti interne protette e dal controllo visivo e acustico da remoto da parte degli operatori penitenziari.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: sì anche al 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari a distanza durante l'emergenza Covid-19. L'Amministrazione sosteneva che i colloqui in videochiamata per detenuti in regime differenziato non fossero un diritto e presentassero rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto a mantenere i rapporti affettivi è fondamentale e di rango costituzionale. Nei casi di assoluta impossibilità di svolgere incontri in presenza, come durante la pandemia, i colloqui in videochiamata per detenuti devono essere garantiti anche a chi è sottoposto al regime speciale, poiché i sistemi informatici protetti dell'amministrazione e i controlli da remoto escludono pericoli per la sicurezza pubblica.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: la svolta per il 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di carcere duro (41-bis) di effettuare colloqui in videochiamata per detenuti con i propri familiari durante l'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione. I giudici hanno stabilito che i colloqui visivi rappresentano un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare. Se l'emergenza sanitaria impedisce gli incontri in presenza, la videochiamata costituisce un sostituto legittimo e necessario. Questo strumento non compromette la sicurezza pubblica, poiché il collegamento avviene tra strutture carcerarie sicure, sotto la costante vigilanza della polizia penitenziaria e con sistemi di registrazione e ascolto attivi. Il detenuto ottiene così il diritto a mantenere i contatti con i congiunti tramite tecnologia controllata.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: il 41-bis non li esclude
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata durante l'emergenza pandemica. Il Ministero sosteneva che tale modalità fosse riservata solo ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti costituiscono una misura compensativa legittima e indispensabile quando i colloqui in presenza sono impossibili. La Corte ha stabilito che il diritto alla vita familiare va tutelato anche per chi è sottoposto al regime differenziato, purché si adottino le necessarie cautele tecnologiche e di vigilanza per evitare contatti illeciti con l'esterno.
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Videochiamate in regime di 41-bis: sì della Cassazione
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza chiedeva di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da COVID-19. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta, ma il Ministero della Giustizia proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse un diritto e presentasse rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate in regime di 41-bis. La Corte ha stabilito che, in caso di impossibilità di svolgere colloqui in presenza, la videochiamata garantisce il diritto costituzionale ai rapporti familiari. Le esigenze di sicurezza sono salvaguardate dall'uso di reti informatiche protette e dal controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: la Cassazione dice sì
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza ha richiesto di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse consentita per motivi di sicurezza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate per detenuti al 41-bis qualora vi sia un'impossibilità oggettiva di effettuare colloqui in presenza. La Corte ha chiarito che l'uso della rete intranet sicura dell'amministrazione carceraria, unito al controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria, garantisce pienamente le esigenze di sicurezza, evitando il rischio di comunicazioni illecite con l'esterno e tutelando al contempo il diritto fondamentale ai rapporti familiari.
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Espulsione dello straniero: tra pericolosità e legami familiari
Un cittadino straniero, residente in Italia da oltre trent'anni e con familiari naturalizzati italiani, ha impugnato il provvedimento di espulsione dello straniero emesso a seguito della revoca di una misura alternativa. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato l'allontanamento basandosi sulla pericolosità sociale derivante da un periodo di latitanza e dalla violazione delle prescrizioni. La Corte di Cassazione ha però annullato tale decisione, rilevando una carenza motivazionale nel bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto alla vita privata e familiare. Secondo i giudici di legittimità, la presenza di una figlia minore e di genitori cittadini italiani impone una valutazione rigorosa e non stereotipata della pericolosità, che deve essere proporzionata al sacrificio dei legami affettivi consolidati in decenni di permanenza sul territorio nazionale.
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Permesso di soggiorno per lavoro: non estingue reato
La Corte di Cassazione ha stabilito che ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro non comporta l'estinzione del reato di ingresso e soggiorno illegale in Italia. Secondo la Suprema Corte, l'elenco delle tipologie di permesso che determinano l'improcedibilità dell'azione penale, previsto dall'art. 10 bis del d.lgs. 286/98, è tassativo e non può essere interpretato in modo estensivo per includere il permesso di lavoro. La sentenza ha quindi rigettato il ricorso di un cittadino straniero, confermando la sua condanna a una pena pecuniaria.
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Evasione e misure alternative: no all’automatismo
Un detenuto si è visto negare una misura alternativa alla detenzione a causa di una precedente condanna per evasione. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la legge non impone un automatismo. La concessione di benefici in caso di evasione e misure alternative richiede sempre una valutazione approfondita e individuale della personalità del condannato e del suo percorso rieducativo, da svolgersi in un'udienza dedicata.
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Preclusione processuale e colloqui in carcere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto avverso un'ordinanza che rigettava la sua richiesta di colloqui. La Corte ha stabilito che la nuova istanza, essendo una mera ripetizione di una precedente già respinta e priva di nuovi elementi, è bloccata dal principio di preclusione processuale, che impedisce di riesaminare questioni già decise.
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Colloqui 41-bis: la Cassazione sui limiti alle visite
Un detenuto in regime di 41-bis ha contestato le restrizioni sui contatti familiari, chiedendo colloqui visivi più lunghi e telefonate mensili garantite. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che le limitazioni sui colloqui 41-bis non sono misure puramente punitive, ma strumenti necessari per recidere i legami con le organizzazioni criminali e tutelare la sicurezza pubblica, in linea con le finalità del regime speciale.
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Colloqui detenuti 41-bis: sì tra familiari detenuti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30276/2024, ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia, confermando la possibilità per un detenuto di avere colloqui con un familiare, anche se entrambi sono sottoposti al regime del 41-bis Ord.pen. La Corte ha stabilito che un parere negativo generico della DDA non è sufficiente a negare il diritto al mantenimento delle relazioni familiari, se adeguatamente bilanciato con misure di sicurezza come la videosorveglianza. La decisione sottolinea che i colloqui detenuti 41-bis non sono vietati in assoluto ma vanno valutati caso per caso.
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