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Art. 29 Costituzione — Anno 2022

Altri anni per Art. 29 Costituzione

Agevolazioni prima casa: status NATO non è forza maggiore, ma conta la famiglia
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso riguardante le agevolazioni prima casa. Un Lavoratore straniero, dipendente di una Base NATO, aveva acquistato un immobile ma non aveva potuto stabilire la residenza anagrafica nel Comune a causa del suo status speciale. L'Amministrazione Finanziaria aveva revocato i benefici. La Cassazione ha chiarito che lo status NATO non costituisce forza maggiore, ma ha ribadito che il requisito della residenza per le agevolazioni prima casa si riferisce alla famiglia nel suo complesso, non al singolo coniuge. La sentenza è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per verificare se l'immobile fosse destinato a residenza familiare.
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Espulsione dello straniero: Cassazione annulla per motivazione carente
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato l'espulsione dello straniero di un individuo. Il Tribunale non aveva adeguatamente valutato le ragioni ostative all'espulsione, come i legami familiari, la durata del soggiorno in Italia e i vincoli sociali del ricorrente. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice deve effettuare un'attenta ponderazione della pericolosità e della situazione familiare complessiva. La motivazione carente ha portato all'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio, sottolineando l'importanza di una valutazione completa.
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Colloqui detenuti 41-bis: Videochiamata negata senza emergenza COVID
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei colloqui detenuti 41-bis tramite videochiamata. Un detenuto, sottoposto al regime speciale, aveva ottenuto la possibilità di videochiamare i familiari a causa delle restrizioni COVID-19 che impedivano i viaggi. Il Ministero della Giustizia ha contestato questa decisione, sostenendo che, con la fine dell'emergenza pandemica e la revoca dei divieti di spostamento, non sussisteva più la necessità di ricorrere alla videochiamata. La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la precedente ordinanza. Ha stabilito che, cessate le condizioni eccezionali legate alla pandemia, non vi è più giustificazione per autorizzare i colloqui a distanza, rinviando il caso al Tribunale di Sorveglianza per una nuova valutazione.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: il diritto alla famiglia
Un detenuto sottoposto al regime carcerario differenziato ha chiesto di svolgere il colloquio mensile tramite videochiamata con la moglie e la figlia, entrambe recluse in altri istituti penitenziari. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo non provata l'impossibilità di svolgere incontri fisici in presenza e ipotizzando la concessione di permessi premio alle congiunte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato e ha annullato il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che la condizione di reciproca detenzione rende oggettivamente impossibile l'incontro in presenza. Inoltre, l'amministrazione penitenziaria dispone di strumenti tecnologici sicuri per garantire le videochiamate per detenuti al 41-bis salvaguardando sia le relazioni familiari sia le esigenze inderogabili di ordine pubblico.
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Colloqui detenuti 41-bis: la Cassazione apre alla videoconferenza
Un Detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis (regime detentivo differenziato), ha richiesto di effettuare colloqui con i propri familiari tramite videoconferenza, data l'impossibilità o la grave difficoltà di incontri in presenza. L'Amministrazione penitenziaria aveva inizialmente negato tale possibilità. Dopo un iter giudiziario, il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i Colloqui detenuti 41-bis in videochiamata non fossero applicabili a tale regime. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i detenuti al 41-bis possono essere autorizzati a tali colloqui, purché le modalità garantiscano la sicurezza e impediscano comunicazioni con gruppi criminali.
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Colloqui dei detenuti al 41-bis: videochiamata sì, ma con limiti
Un detenuto sottoposto al regime di carcere duro ha chiesto di svolgere tramite videochiamata sia gli incontri visivi sia le telefonate mensili con i propri familiari durante l'emergenza pandemica. Il Tribunale di Sorveglianza ha ammesso il collegamento video solo per sostituire le visite di persona in caso di impedimenti gravi e oggettivi, negandolo invece per le telefonate ordinarie. Sia l'Amministrazione penitenziaria sia il recluso hanno impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito la disciplina sui colloqui dei detenuti al 41-bis: la tecnologia audiovisiva controllata può rimpiazzare le visite fisiche impossibili per tutelare i legami familiari, ma non può estendersi alle comunicazioni telefoniche mensili, le quali restano soggette alle regole ordinarie e non subiscono limitazioni dagli spostamenti.
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Videochiamate per detenuti in 41-bis: sicurezza contro affetti
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto alle videochiamate per detenuti in 41-bis durante l'emergenza sanitaria da Covid-19. Il caso nasce dal reclamo di un detenuto in regime differenziato a cui era stato vietato di sostituire i colloqui visivi in presenza, impossibili a causa delle restrizioni sugli spostamenti, con videochiamate tramite Skype. Il Tribunale di Sorveglianza aveva accolto la richiesta del detenuto, ma l'Amministrazione Penitenziaria aveva fatto ricorso, ritenendo la tecnologia non sicura per questo specifico regime. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'Amministrazione, stabilendo che le videochiamate, se effettuate con sistemi protetti della rete Intranet del Ministero e registrate, garantiscono la sicurezza e tutelano il diritto fondamentale del detenuto a mantenere i legami affettivi con i familiari.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: sicurezza contro affetti
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del 41-bis ha richiesto di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta, ma il Tribunale di sorveglianza ha accolto il successivo reclamo. L'Amministrazione penitenziaria ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando rischi per la sicurezza e l'inapplicabilità di tale modalità ai detenuti in regime speciale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti costituiscono uno strumento necessario per garantire il diritto fondamentale al mantenimento dei legami familiari quando i colloqui in presenza sono impossibili. La sicurezza è garantita dall'uso di reti interne protette e dal controllo visivo e acustico da remoto da parte degli operatori penitenziari.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: sì anche al 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari a distanza durante l'emergenza Covid-19. L'Amministrazione sosteneva che i colloqui in videochiamata per detenuti in regime differenziato non fossero un diritto e presentassero rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto a mantenere i rapporti affettivi è fondamentale e di rango costituzionale. Nei casi di assoluta impossibilità di svolgere incontri in presenza, come durante la pandemia, i colloqui in videochiamata per detenuti devono essere garantiti anche a chi è sottoposto al regime speciale, poiché i sistemi informatici protetti dell'amministrazione e i controlli da remoto escludono pericoli per la sicurezza pubblica.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: la svolta per il 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di carcere duro (41-bis) di effettuare colloqui in videochiamata per detenuti con i propri familiari durante l'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione. I giudici hanno stabilito che i colloqui visivi rappresentano un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare. Se l'emergenza sanitaria impedisce gli incontri in presenza, la videochiamata costituisce un sostituto legittimo e necessario. Questo strumento non compromette la sicurezza pubblica, poiché il collegamento avviene tra strutture carcerarie sicure, sotto la costante vigilanza della polizia penitenziaria e con sistemi di registrazione e ascolto attivi. Il detenuto ottiene così il diritto a mantenere i contatti con i congiunti tramite tecnologia controllata.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: il 41-bis non li esclude
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari tramite videochiamata durante l'emergenza pandemica. Il Ministero sosteneva che tale modalità fosse riservata solo ai detenuti comuni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti costituiscono una misura compensativa legittima e indispensabile quando i colloqui in presenza sono impossibili. La Corte ha stabilito che il diritto alla vita familiare va tutelato anche per chi è sottoposto al regime differenziato, purché si adottino le necessarie cautele tecnologiche e di vigilanza per evitare contatti illeciti con l'esterno.
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Videochiamate in regime di 41-bis: sì della Cassazione
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza chiedeva di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da COVID-19. Il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta, ma il Ministero della Giustizia proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse un diritto e presentasse rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate in regime di 41-bis. La Corte ha stabilito che, in caso di impossibilità di svolgere colloqui in presenza, la videochiamata garantisce il diritto costituzionale ai rapporti familiari. Le esigenze di sicurezza sono salvaguardate dall'uso di reti informatiche protette e dal controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: la Cassazione dice sì
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza ha richiesto di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse consentita per motivi di sicurezza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate per detenuti al 41-bis qualora vi sia un'impossibilità oggettiva di effettuare colloqui in presenza. La Corte ha chiarito che l'uso della rete intranet sicura dell'amministrazione carceraria, unito al controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria, garantisce pienamente le esigenze di sicurezza, evitando il rischio di comunicazioni illecite con l'esterno e tutelando al contempo il diritto fondamentale ai rapporti familiari.
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Espulsione dello straniero: no a difese tardive in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cittadina straniera contro il provvedimento di espulsione dello straniero. La donna, sposata con un connazionale regolarmente soggiornante, aveva contestato l'allontanamento lamentando la mancata valutazione dei suoi legami familiari sul territorio italiano. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che tale contestazione è stata sollevata per la prima volta solo nel giudizio di legittimità. Poiché nel precedente grado di merito la ricorrente non aveva invocato la tutela dei vincoli familiari né la violazione delle norme europee, i giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso del tutto nuovi e, di conseguenza, non esaminabili. L'espulsione dello straniero è stata quindi confermata, stabilendo che le difese non presentate tempestivamente davanti al giudice di merito non possono essere recuperate in Cassazione.
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