Home » Codici » Costituzione » Parte II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA » Titolo IV LA MAGISTRATURA » Sezione II Norme sulla giurisdizione » Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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