La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26166/2024, ha rigettato il ricorso di un advisor finanziario la cui richiesta di compenso era stata esclusa dal passivo di un fallimento. La Corte ha ribadito che l'onere della prova professionista grava su quest'ultimo: in caso di contestazione da parte del curatore fallimentare sull'adempimento, spetta al professionista dimostrare di aver eseguito la prestazione con la dovuta diligenza e in modo completo, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'incarico ricevuto.
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