La Corte di Cassazione ha stabilito che non è abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), nel rigettare una richiesta di archiviazione, ordina al Pubblico Ministero l'imputazione coatta per il medesimo fatto, ma con una diversa qualificazione giuridica. Il ricorso di un indagato, che lamentava tale provvedimento, è stato dichiarato inammissibile poiché la diversa qualificazione non costituisce una "nuova contestazione" ma rientra nei poteri del giudice.
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