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Codice Civile
Codice Penale

Comodato, dilazione per rilasciare vuoto l’immobile

Comodato precario, il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato.

Pubblicato il 22 November 2020 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE

In composizione monocratica, in persona del giudice, ha pronunziato la seguente

SENTENZA n. 548/2020 pubblicata il 16/11/2020

nella causa iscritta al n. /2016 R.G.A.C., avente ad oggetto: RISOLUZIONE COMODATO e promossa

D A XXX residente in

avv. per procura in atti – ATTRICE – CONTRO

YYY residente in avv. per procura in atti – CONVENUTA –

sulle seguenti

CONCLUSIONI

precisate dalle parti all’udienza dell’11.6.2020, svoltasi con le modalità di cui all’art. 83 comma 7 lett. h) DL 18/20 (conv. in L. 27/2020 e succ. modd.)

PER L’ATTRICE:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, accertare e dichiarare che la sig.ra XXX è proprietaria dell’immobile sito e meglio descritto in parte narrativa, condannare il convenuto ad immediatamente rilasciare il detto immobile nella piena ed esclusiva disponibilità dell’attrice dalla stessa occupato senza titolo alcuno.

Condanni inoltre il convenuto al pagamento di una somma da qualificarsi in tesi a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell’immobile, in ipotesi a titolo di indennità di occupazione ex art. 2041 cc, in entrambi i casi da determinarsi sulla base del valore locatizio del bene a far data quantomeno dalla comunicazione di messa in mora, lo si condanni altresì al risarcimento dei danni per i vizi ed i difetti come accertati in sede di rilascio del bene nei termini economici resi nella perizia depositata.

Con vittoria delle spese e delle competenze di causa.”

PER LA CONVENUTA:
“La convenuta YYY conclude come in comparsa di costituzione e risposta di data 22/11/2016 chiedendo il rigetto delle domande avversarie tutte, e dichiarando, come già dichiarato a verbale di prima udienza, di non accettare il contraddittorio sulle domande risarcitorie nuove ex adverso formulate per la prima volta in quella sede. Con vittoria di onorari e di spese, anche di ctu.””

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

XXX ha convenuto in giudizio conveniva in giudizio YYY per sentirla condannare al rilascio dell’immobile ad uso abitativo sito, dalla stessa occupato senza titolo e al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene ovvero a titolo di indennità di occupazione.

La convenuta si è costituita rilevando di occupare l’immobile in virtù di un contratto di comodato con il precedente proprietario, ***, ex coniuge dell’attrice, il quale in sede di separazione aveva trasferito la proprietà dell’immobile a quest’ultima, e di essersi prontamente resa disponibile alla riconsegna dello stesso.

Dato atto dell’avvenuta riconsegna dell’immobile in data 6.10.2016, cioè antecedentemente alla prima udienza, nella quale parte attrice formulava ulteriore domanda di risarcimento dei danni, il giudizio proseguiva per la quantificazione dei danni e del valore locativo dell’immobile.

All’udienza dell’11.6.2020, svoltasi con le modalità indicate nel decreto in data 18.5.2020 alla stregua dell’art. 83 comma 7 lett. h) DL 18/20 (conv. in L. 27/2020 e succ. modd.), la causa è stata trattenuta in decisione dal nuovo giudice divenuto assegnatario del fascicolo.

Va preliminarmente rilevato che la presente causa avrebbe dovuto essere trattata nelle forme del rito locatizio, avendo ad oggetto un contratto di comodato, alla stregua dell’art. 447 bis c.p.c.

Tuttavia, giunti ormai a questa fase del giudizio, considerato che la causa è stata interamente trattata con il rito ordinario, ragioni di economia processuale rendono inopportuno disporre una rimessione della causa in istruttoria al solo fine di provvedere al mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., tenuto conto che: a) nessuna decadenza si è verificata in corso di giudizio; b) l’errore sul rito non è causa di nullità degli atti processuali; c) deve aversi primario riguardo al principio costituzionale di ragionevole durata del processo; d) nessuna lesione del diritto di difesa è conseguita alla trattazione e consegue alla definizione del giudizio con il rito ordinario.

Deve rilevarsi peraltro che nel termine assegnato alle parti nel decreto sostitutivo del verbale di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni solo parte convenuta ha depositato la memoria conclusionale.

Va altresì rilevato che la domanda di risarcimento del danno per i vizi riscontrati nell’immobile è stata proposta solo alla prima udienza di comparizione, quindi deve ritenersi tardiva e come tale inammissibile (come eccepito dalla stessa parte convenuta). Nel merito, va dichiarata l’improcedibilità della domanda di rilascio dell’immobile per sopravvenuta di interesse ad agire a seguito di cessazione della materia del contendere (in quanto l’immobile è stato restituito in data 6.10.2016).

Al fine di decidere sulla domanda di pagamento di indennità di occupazione deve quindi considerarsi il periodo intercorrente tra la data in cui è stata richiesta la restituzione dell’immobile con lett. racc. in atti, tornata al mittente per compiuta giacenza (21 settembre 2015) e l’effettivo rilascio (6.10.2016); deve poi aversi riguardo al fatto che, comprovata l’esistenza di un contratto di comodato intercorso tra la convenuta e il dante causa dell’attrice, va riconosciuto alla YYY un termine congruo per rilasciare l’immobile e reperire altra sistemazione abitativa alla stregua dell’art. 1810 c.c.(cfr. sul punto Cass. civ. 17/10/2015 n. 12655: “Nel comodato precario – come quello di specie – il comodatario è, bensì, tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliela richieda, ai sensi dell’art. 1810 cod. civ., ma questa norma, configurando un’ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte del primo comma dell’art. 1183 cod. civ., non esclude l’applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell’art. 1183, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine (per la restituzione della cosa oggetto di comodato) quando sia necessario per la natura della prestazione, ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione e, segnatamente quando, trattandosi (come appunto nel caso in esame) di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciare vuoto l’immobile e per trovare altra sistemazione abitativa”); a ciò si aggiunga che per giurisprudenza costante, in ogni caso in cui il Giudice disponga lo scioglimento del contratto che ha legittimato l’occupazione dell’immobile ad uso abitativo, viene riconosciuto all’occupante congruo termine per il rilascio dello stesso e per reperire altra idonea sistemazione abitativa; del resto, l’art. 3 della legge 431/1998 prevede che il locatore possa disdire il contratto alla scadenza con un preavviso di sei mesi e pertanto sarebbe irragionevole non accordare al comodatario un periodo di tempo – certamente inferiore a quello previsto dalla suddetta norma trattandosi di contratto a titolo gratuito – per reperire una sistemazione alternativa a seguito della richiesta di restituzione da parte del comodante; deve infine tenersi conto che l’eventuale indennità di occupazione dovrà essere parametrata all’effettivo utilizzo dell’immobile, a prescindere dalla sua formale destinazione catastale, la cui difformità rispetto all’uso effettivo potrà essere valutata in altra sede.

Alla luce delle soprariferite argomentazioni si ritiene congruo indicare in tre mesi il termine che avrebbe potuto essere concesso alla convenuta per restituire l’immobile, tenuto anche conto che si trattava per quest’ultima di mero appoggio logistico per i periodi di lavoro a (essendo la YYY residente a) e che a sua volta la convenuta ha concesso in comodato alloggio di sua proprietà, di dimensioni maggiori, all’attrice ed al di lei marito.

Conseguentemente, alla luce del valore locativo annuale quantificato dal CTU geom. (€ 4.500,00) e considerato che dal ricevimento da parte della convenuta della raccomandata con cui è stata richiesta la restituzione dell’immobile e l’effettivo rilascio sono decorsi 12 mesi (ottobre- ottobre), può essere liquidato equitativamente a titolo di indennità di occupazione l’importo complessivo e già attualizzato di € 3750,00, sulla quale dovranno essere riconosciuti gli interessi in misura di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo

L’accoglimento solo parziale delle domande dell’attrice e la restituzione dell’immobile avvenuta già prima della data di comparizione (quantunque dopo la notifica dell’atto di citazione) giustifica la compensazione per metà delle spese del presente giudizio e la ripartizione in pari quota delle spese di CTU (in parte finalizzate alla quantificazione del risarcimento, oggetto di domanda dichiarata inammissibile).

La restante parte delle spese processuali sostenute dall’attrice, tenuto anche conto che la convenuta non ha partecipato al procedimento di mediazione, devono essere poste a carico di quest’ultima e liquidate come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2014 tab 2 scaglione da € 1100,01 ad € 5.200,00) tenuto conto del modesto valore della controversia e della minima attività processuale resasi necessaria

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. /2016 R.G.A.C., avente ad oggetto: RISOLUZIONE COMODATO così provvede:

dato atto della già avvenuta riconsegna dell’immobile;

DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice;

CONDANNA parte convenuta a versare all’attrice la somma di € 3750,00, a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi nella misura di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

PONE a carico di entrambe le parti in pari quota le spese di CTU, come già liquidate in corso di giudizio; dichiara compensate per metà le spese del presente giudizio; condanna parte convenuta al pagamento della restante metà delle spese sostenute dall’attrice, liquidate in € 272,50 per spese ed € 1200,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in La Spezia il 16/11/2020

Il Giudice

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