Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro VII GIUDIZIO » Titolo III SENTENZA » Capo III ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE » Art. 547
Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o e' incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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