La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero che chiedeva di eliminare la sospensione condizionale della pena concessa a un condannato. Nel caso specifico, il dispositivo della sentenza concedeva il beneficio, mentre la motivazione lo escludeva a causa dei precedenti penali dell'imputato. Il Pubblico Ministero riteneva si trattasse di un errore materiale correggibile in fase esecutiva. La Suprema Corte ha invece stabilito che il contrasto tra dispositivo e motivazione non costituisce un semplice errore materiale, bensì un errore di diritto. Di conseguenza, il dispositivo favorevole prevale e non può essere modificato in peggio (in malam partem) dopo che la sentenza è diventata definitiva, se non era stato proposto un regolare appello nei tempi previsti. Vince il condannato, che mantiene il beneficio.
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