La Parte Civile ha chiesto la correzione di errore materiale del dispositivo trascritto nel ruolo di udienza. Per una svista nella nota spese, il cancelliere aveva indicato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, delegando la liquidazione al Tribunale. In realtà, la Parte Civile non ha mai beneficiato del gratuito patrocinio. La sentenza definitiva aveva infatti già condannato l'imputato a pagare direttamente 3.686,00 euro per le spese processuali sostenute. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della persona offesa e ha disposto la correzione dell'atto. Il Giudice ha quindi confermato la condanna dell'imputato al rimborso integrale della somma stabilita in favore della Parte Civile, cancellando ogni riferimento alla liquidazione pubblica o a decurtazioni dei compensi legali.
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