Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE » Titolo II NOTIZIA DI REATO » Art. 330
Acquisizione delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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