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Art. 334-bis Codice di procedura penale

Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di investigazione difensiva

1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita' investigative da essi svolte )).

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.