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Titolo IV — ATTIVITÀ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Codice di procedura penale

Articoli

  • Art. 347 Obbligo di riferire la notizia del reato storico
  • Art. 348 Assicurazione delle fonti di prova
  • Art. 349 Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
  • Art. 350 Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
  • Art. 351 Altre sommarie informazioni
  • Art. 352 Perquisizioni
  • Art. 353 Acquisizione di plichi o di corrispondenza
  • Art. 354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
  • Art. 355 Convalida del sequestro e suo riesame
  • Art. 356 Assistenza del difensore
  • Art. 357 Documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria