Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA » Libro IV MISURE CAUTELARI » Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI » Capo I DISPOSIZIONI GENERALI » Art. 277
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
1. Le modalita' di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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