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Art. 79 Codice di procedura penale

Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile puo' avvenire per l'udienza preliminare ((, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,)) fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 ((o dall'articolo 554-bis, comma 2)).

2. ((I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti)) a pena di decadenza.

3. ((Quando la costituzione di parte civile e' consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa)) avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.