Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo TREDICESIMO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO » Capo I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone » Art. 639-bis
Casi di esclusione della perseguibilita' a querela
Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 ((, 634-bis)) e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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