Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo TREDICESIMO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO » Capo I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone » Art. 627
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli