Home » Codici » Codice penale » Libro SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE » Titolo TREDICESIMO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO » Capo I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone » Art. 638
Uccisione o danneggiamento di animali altrui
((Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o piu' animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni)).
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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