Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo TERZO DEL REATO » Capo I Del reato consumato e tentato » Art. 50
Consenso dell'avente diritto
Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli