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Art. 50 Codice Penale — Sezione Quarta Penale

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Rischio consentito in gara: scontro vietato ma reato escluso
Durante una gara automobilistica, un pilota compie una manovra di sorpasso irregolare tagliando un cordolo. Il veicolo sbanda e urta l'auto di un rivale, causandone il ribaltamento e lesioni personali. Il pilota danneggiato richiede la condanna penale del concorrente per lesioni colpose. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e conferma l'assoluzione del pilota accusato. I giudici chiariscono che l'infrazione di un regolamento sportivo non comporta automaticamente una colpa penale. La condotta rientra nel concetto di rischio consentito quando l'azione mira al risultato agonistico senza violenza volontaria o sproporzionata. Il pilota danneggiato deve inoltre pagare le spese processuali e la sanzione.
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Finge di pulire il cortile: è furto aggravato da mezzo fraudolento
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo accusato di furto aggravato da mezzo fraudolento. L'imputato, dopo aver ottenuto il permesso di prelevare del materiale ferroso, aveva approfittato della fiducia della vittima per rubare anche del rame. Secondo i giudici, le azioni preparatorie, come pulire il cortile e consegnare un biglietto da visita, non erano gesti di cortesia, ma veri e propri stratagemmi per allentare la sorveglianza del proprietario. Questa condotta insidiosa integra pienamente l'aggravante del mezzo fraudolento, rendendo la condanna definitiva. L'appello dell'imputato è stato quindi dichiarato inammissibile.
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