La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento. L'analisi si concentra sui limiti dell'impugnazione, specificando che la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena deve basarsi su un errore manifesto e non su generiche doglianze. Il caso evidenzia la ristrettezza dei motivi di ricorso inammissibile patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Continua »