Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo SETTIMO DELLE SANZIONI CIVILI » Art. 187
Indivisibilita' e solidarieta' nelle obbligazioni ex delicto
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna e' indivisibile.
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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