Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo SETTIMO DELLE SANZIONI CIVILI » Art. 192
Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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