Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUARTO DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO » Capo IV Della persona offesa dal reato » Art. 131
Reato complesso. Procedibilita' di ufficio
Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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