Home » Codici » Codice penale » Libro PRIMO DEI REATI IN GENERALE » Titolo QUARTO DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO » Capo IV Della persona offesa dal reato » Art. 126
Estinzione del diritto di querela
Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli