Home » Codici » Codice civile » Libro SECONDO DELLE SUCCESSIONI » Titolo IV DELLA DIVISIONE » Capo IV Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote » Art. 757
Diritto dell'erede sulla propria quota
Ogni coerede e' reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprieta' degli altri beni ereditari.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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