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Art. 760 Codice civile

Inesigibilita' di crediti

Non e' dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza e' sopravvenuta soltanto dopo che e' stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita e' dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.