Home » Codici » Codice civile » Libro SESTO DELLA TUTELA DEI DIRITTI » Titolo V DELLA PRESCRIZIONE E DELLA DECADENZA » Capo I Della prescrizione » Sezione IV Del termine della prescrizione » Paragrafo 2 Delle prescrizioni brevi » Art. 2950
Prescrizione del diritto del mediatore
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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