Un Mediatore ha chiesto il pagamento di una provvigione, ottenendo un decreto ingiuntivo. L'altra parte si è opposta, sostenendo che il credito era caduto in prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato che l'atto idoneo a interrompere la prescrizione è la notificazione del decreto ingiuntivo, non il semplice deposito del ricorso in cancelleria. Ha anche chiarito che la prescrizione del credito del mediatore è una "prescrizione breve", non "presuntiva". Pertanto, la difesa del Mediatore è stata respinta. La sentenza sottolinea l'importanza della notifica per l'interruzione della prescrizione.
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