Un Compratore ha contestato la richiesta di provvigione da parte di un'Agenzia Immobiliare, eccependo la prescrizione del diritto. Il Compratore sosteneva che il termine annuale per la prescrizione provvigione mediatore dovesse decorrere dalla data del contratto preliminare, mentre l'Agenzia e i giudici di merito lo facevano decorrere dal rogito notarile. La Corte di Cassazione ha chiarito che, se il contratto preliminare è invocato come semplice fatto storico per stabilire il dies a quo della prescrizione, e non come fonte di diritti tra le parti in causa, la sua prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche indiziario. La sentenza è stata cassata e rinviata per una nuova valutazione.
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