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Art. 2809 Codice civile

Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.