Un contribuente impugna la comunicazione con cui l'agente della riscossione gli notifica l'avvenuta iscrizione ipotecaria su beni immobili per oltre ventiduemila euro di debiti esattoriali. Il cittadino contesta l'assenza dei dati catastali dettagliati nell'avviso ricevuto, l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la mancata intimazione di pagamento. I giudici di merito confermano la legittimità della misura cautelare. La Corte di Cassazione rigetta definitivamente il ricorso del debitore. I giudici supremi chiariscono che l'identificazione analitica degli immobili deve comparire nella nota depositata alla Conservatoria e non per forza nell'avviso inviato a casa, purché l'atto specifichi il debito e la misura adottata. Inoltre, la garanzia esattoriale prescinde dalla preventiva intimazione di pagamento, non costituendo ancora espropriazione forzata.
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