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Art. 2809 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2809 Codice Civile

Ipoteca per Crediti Futuri: Quando la Garanzia non è Speciale
Un'Azienda di Sviluppo aveva concesso una controgaranzia fideiussoria per un'Azienda Fallita e aveva iscritto un'ipoteca sui beni di quest'ultima per garantire il proprio futuro credito di regresso. L'Azienda di Sviluppo chiedeva l'ammissione del credito al passivo fallimentare con privilegio ipotecario. Il Tribunale aveva ammesso il credito solo in via chirografaria, ritenendo l'ipoteca non valida per crediti meramente futuri. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che l'ipoteca per crediti futuri è valida solo se questi derivano da un rapporto già esistente e chiaramente individuato. La Corte ha invece accolto un ricorso incidentale relativo alla liquidazione delle spese legali.
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Privilegio ipotecario: la banca perde la garanzia nel fallimento
Una banca concedeva un mutuo edilizio a un costruttore, poi frazionato in venti quote con relativo frazionamento dell'ipoteca sulle singole unità immobiliari. A seguito del fallimento del debitore, la banca chiedeva l'ammissione al passivo per il credito residuo di sette mutui rimasti insoluti, rivendicando il privilegio ipotecario su sette appartamenti. Il Tribunale respingeva la richiesta di prelazione, ammettendo il credito solo in via chirografaria, poiché la banca non aveva dimostrato il collegamento specifico tra i mutui insoluti e i singoli immobili gravati da ipoteca. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando che spetta al creditore l'onere di descrivere e individuare con precisione i beni su cui grava la garanzia al momento dell'insinuazione al passivo.
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