Una banca concedeva un mutuo edilizio a un costruttore, poi frazionato in venti quote con relativo frazionamento dell'ipoteca sulle singole unità immobiliari. A seguito del fallimento del debitore, la banca chiedeva l'ammissione al passivo per il credito residuo di sette mutui rimasti insoluti, rivendicando il privilegio ipotecario su sette appartamenti. Il Tribunale respingeva la richiesta di prelazione, ammettendo il credito solo in via chirografaria, poiché la banca non aveva dimostrato il collegamento specifico tra i mutui insoluti e i singoli immobili gravati da ipoteca. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando che spetta al creditore l'onere di descrivere e individuare con precisione i beni su cui grava la garanzia al momento dell'insinuazione al passivo.
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