Home » Codici » Codice civile » Libro QUINTO DEL LAVORO » Titolo II DEL LAVORO NELL'IMPRESA » Capo III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione » Sezione III Disposizioni particolari per le imprese commerciali » Paragrafo 2 Delle scritture contabili » Art. 2219
Tenuta della contabilita'
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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